Con la sentenza n. 2184 del 15 gennaio 2019 la Corte di Appello di Bari si è pronunciata sul caso di un area manager che aveva effettuato un recesso per giusta causa basato sulla revoca dell’incarico accessorio di coordinamento di altri agenti.

In particolare nella suddetta sentenza la Corte di Appello di Bari ha affermato che:

  • il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di area manager deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale con vincolo di dipendenza unilaterale, per cui le vicende del contratto di agenzia si ripercuotono sull’incarico accessorio e non viceversa;
  • stante la natura accessoria dell’incarico di area manager, la revoca di tale incarico non produce alcun effetto sul contratto di agenzia, che continua a rimanere in essere tra le parti;
  • la revoca dell’incarico accessorio (contratto collegato) non costituisce giusta causa di recesso del contratto di agenzia (contratto principale), sicché è illegittimo il recesso per giusta causa fondato su tale revoca;
  • in tal caso l’area manager recedente deve corrispondere alla preponente l’indennità sostitutiva del preavviso calcolata sulla base delle sole provvigioni dirette e non anche sulle c.d. provvigioni indirette, ossia su quelle derivanti dall’espletamento dell’incarico accessorio di area manager.

In buona sostanza, la sentenza in commento si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’incarico accessorio di area manager (contratto collegato) è liberamente revocabile dalla preponente senza che ciò incida sul contratto di agenzia (contratto principale).

Tuttavia la particolarità della sentenza in esame è costituita dal fatto che la Corte territoriale di Bari ha condannato l’area manager a corrispondere alla preponente l’indennità sostitutiva del preavviso calcolata sulla base delle sole provvigioni dirette e non anche sulle c.d. provvigioni indirette.

© FTA avvocati. All Rights Reserved