Autore: FTA Pagina 2 di 25

75. Da quando decorre il termine per le sanzioni disciplinari?

Con la sentenza n. 378 del 20 novembre 2023 il Tribunale di Alessandria Sezione lavoro ha precisato il giorno di decorrenza del termine per emettere il provvedimento disciplinare da parte del datore di lavoro.

Se la disposizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in tema di sanzioni disciplinari prevede che la misura sanzionatoria debba essere adottata dal datore di lavoro “entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore … per presentare le sue controdeduzioni”, tale disposizione deve essere correttamente intesa nel senso che il “dies a quo” di decorrenza del termine per il provvedimento disciplinare vada collocato:

  • allo scadere dei 5 giorni previsti dall’art. 7, comma 5, dello Statuto dei lavoratori per le sanzioni superiori al rimprovero verbale; ovvero
  • allo scadere del diverso e maggior termine concesso dal datore di lavoro al lavoratore per potersi adeguatamente difendere, anche con l’intervento di un rappresentante sindacale.

In buona sostanza, in tema di sanzioni disciplinari il termine di 5 giorni indicato dall’art. 7, comma 5, dello Statuto dei lavoratori per l’adozione di sanzioni più gravi rispetto al rimprovero verbale, decorrente dalla contestazione del fatto per iscritto, va inteso come termine minimo che deve intercorrere tra la contestazione e la decisione, tenuto anche conto del diritto del lavoratore a presentare le proprie difese o a essere ascoltato.

Pertanto, nel caso di specie, nel confermare in sede di opposizione l’ordinanza che aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa irrogato alla lavoratrice ricorrente, il Tribunale adito ha tenuto conto dell’accordo di differimento dell’audizione intervenuto tra datore di lavoro e il delegato sindacale ed ha ritenuto rispettato il termine di 15 giorni previsto dal CCNL, facendolo decorrere dalla data dell’audizione in cui la lavoratrice medesima aveva potuto esporre verbalmente, assistita dall’organizzazione sindacale, le proprie tesi difensive.

 

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

74. L’oggetto del patto di prova nel contratto di lavoro

Con sentenza n. 8898 del 25 novembre 2023 il Tribunale di Roma ha ribadito che il patto di prova previsto in un contratto di lavoro deve contenere l’indicazione delle specifiche mansioni che ne costituiscono l’oggetto.

Nel caso di specie, a seguito della ricezione della lettera di recesso per mancato superamento del periodo di prova, il lavoratore aveva contestato la validità del patto di prova per mancata specificazione delle mansioni assegnate dalla datrice di lavoro.

Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda del lavoratore, perché la società datrice di lavoro aveva affidato al lavoratore compiti identificati sin dall’inizio del rapporto, anche in ragione del fatto che la mansione assegnata al lavoratore risultava essere un profilo professionale tipizzato nel contratto collettivo nazionale del lavoro di riferimento.

In buona sostanza, con la sentenza in commento il Tribunale di Roma ha ribadito il principio giurisprudenziale in base al quale l’indicazione delle mansioni può essere operata anche con rinvio alle declaratorie del CCNL, purché tale rinvio sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

86. Esibizione delle scritture contabili per ottenere le provvigioni indirette

Con sentenza n. 34690 del 12 dicembre 2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla richiesta di esibizione delle scritture contabili della preponente formulata in giudizio dall’agente per ottenere il pagamento delle provvigioni indirette.

In particolare, in tale sentenza la Suprema Corte ha stabilito che:

  • il diritto ad ottenere l’esibizione delle scritture contabili della preponente sussiste anche nel caso in cui l’agente chiede il pagamento delle provvigioni c.d. indirette;
  • il diritto alle provvigioni c.d. indirette compete in ogni caso di intervento della preponente nella zona di esclusiva riservata all’agente;
  • se la preponente non fornisce all’agente la necessaria documentazione contabile degli affari che sono stati conclusi dalla preponente nella zona di esclusiva dell’agente durante il rapporto, in sede giudiziale l’agente può chiedere l’esibizione della contabilità della preponente per fornire la prova delle provvigioni indirette a lui spettanti.

In buona sostanza, con la pronuncia in esame la Cassazione ha stabilito che l’agente ha diritto ad ottenere l’esibizione delle scritture contabili della preponente anche quando richiede il pagamento delle provvigioni indirette.

 

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

23. Eccezione di decadenza ex art. 1751 c.c. in un contratto internazionale di agenzia

Con sentenza n. 364 del 12 ottobre 2023 il Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro si è pronunciato su un contratto di agenzia internazionale tra un agente austriaco e una preponente italiana.

Tale sentenza trae origine da un recesso ordinario effettuato dall’azienda italiana con concessione parziale del periodo di preavviso dovuto.

Dopo la cessazione del rapporto di agenzia, l’agente austriaco inviava alla preponente italiana una lettera avanzando la richiesta di “Ausgleichsanprunch”, non quantificando tale richiesta.

L’agente austriaco conveniva in giudizio la preponente italiana dinanzi al Tribunale di Treviso, posto che il contratto internazionale di agenzia prevedeva come legge applicabile quella italiana e come foro competente quello di Treviso.

L’agente austriaco formulava varie richieste nei confronti dell’azienda italiana, tra cui il pagamento dell’indennità di fine rapporto.

Costituitasi in giudizio la preponente italiana eccepiva la decadenza dell’agente austriaco dal diritto a ottenere il pagamento dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile, in quanto l’agente non aveva mai richiesto espressamente tale indennità entro un anno dalla cessazione del rapporto.

Con la sentenza in questione il Tribunale respingeva l’eccezione di decadenza sollevata dall’azienda italiana, rilevando che il termine “Ausgleichsanprunch” è il termine tedesco corrispondente all’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile.

In buona sostanza, con la pronuncia in esame il Tribunale di Treviso ha stabilito che in un contratto internazionale di agenzia la richiesta di pagamento dell’indennità di fine rapporto formulata da un agente straniero, entro un anno dalla cessazione di tale contratto, interrompe la decadenza dal diritto ad ottenere tale indennità, seppure nella richiesta sia stata utilizzata la parola che nel paese di origine dell’agente straniero equivale a “indennità di fine rapporto”.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

73. Il punto del Ministero del Lavoro sul contratto di lavoro subordinato a termine

Con circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni sulle innovazioni più significative introdotte dal decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 sulla disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine.

Per garantire l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni con tale circolare il Ministero del Lavoro ha evidenziato innanzitutto che:

  • il decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha lasciato inalterato il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, che resta fissato in ventiquattro mesi, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi e la possibilità di un’ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di dodici mesi, presso la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Non ha, altresì, subìto variazioni il numero massimo di proroghe consentite – sempre quattro nell’arco temporale di ventiquattro mesi – oltre che il regime delle interruzioni (c.d. stop and go) tra un contratto di lavoro e l’altro;
  • il decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 modifica, invece, le specifiche condizioni che possono legittimare l’apposizione del termine al contratto di lavoro, la disciplina delle condizioni delle proroghe e dei rinnovi, nonché le modalità di computo dei limiti percentuali dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di somministrazione.

Sono state, infatti, del tutto soppresse le condizioni in precedenza riferite ad esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro e ad esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria del datore di lavoro.

La riforma in esame ha inteso valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva nella individuazione dei casi che consentono di apporre al contratto di lavoro un termine superiore ai dodici mesi, ma in ogni caso non eccedente la durata massima di ventiquattro mesi:

  • riaffermando la prerogativa, già in precedenza riconosciuta alla contrattazione collettiva, di individuare tali casi, purché ciò avvenga ad opera dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
  • specificando che le condizioni possano essere individuate dai contratti collettivi applicati in azienda, in un’ottica di valorizzazione della contrattazione di prossimità;
  • introducendo la possibilità per le parti del contratto individuale di lavoro di individuare – in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi – esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro di durata superiore ai dodici mesi (ma ugualmente non superiore ai ventiquattro mesi).

La possibilità per le parti di individuare nel contratto individuale di lavoro le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva è consentita entro la data del 30 aprile 2024, data che è riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024.

Le proroghe e i rinnovi possono intervenire liberamente, senza alcuna condizione, nei primi dodici mesi, mentre vige l’obbligo delle condizioni per eventuali periodi successivi ai dodici mesi.

Resta fermo l’onere per il datore di lavoro di specificare nel contratto le regioni concrete ed effettive della sostituzione di altri lavoratori, essendo comunque vietata la sostituzione per i lavoratori che esercitino il diritto di sciopero.

Restano, infine, utilizzabili le causali introdotte da qualsiasi livello della contrattazione collettiva che individuino concrete condizioni per il ricorso al contratto a termine, purché non si limitino ad un mero rinvio alle fattispecie legali di cui alla previgente disciplina, ormai superata dalla riforma in esame.

 

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

19. Gli elementi caratteristici del contratto di distribuzione

Con sentenza n. 25460 del 30 agosto 2023 la Cassazione si è pronunciata sugli elementi caratteristici del contratto di distribuzione commerciale, detto anche contratto di concessione di vendita.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha evidenziato che:

  • il distributore è un acquirente/rivenditore dei prodotti del produttore;
  • il distributore trae la sua fonte di guadagno dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita;
  • il distributore vende ai suoi clienti i prodotti in nome e per conto proprio, in maniera del tutto autonoma rispetto al produttore da cui acquista i prodotti;
  • il distributore non è un collaboratore del produttore, ma un soggetto del tutto distinto.

Inoltre, nella pronuncia in esame la Cassazione ha ribadito che il contratto di distribuzione è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di “contratto quadro”, dal quale deriva per il distributore il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti dal produttore alle condizioni fissate nel “contratto quadro”.

In buona sostanza, con la sentenza in commento la Suprema Corte ha messo in luce gli elementi caratteristici del contratto di distribuzione ed ha ribadito la natura giuridica di tale contratto.

 

© FTA avvocati. All Rights Reserved

85. Risarcimento del danno in caso di recesso anticipato da un contratto di agenzia a tempo determinato

Con sentenza n. 349 del 3 ottobre 2023 il Tribunale di Chieti si è pronunciato risarcimento del danno dovuto all’agente in caso di recesso anticipato della preponente da un contratto a tempo determinato prima della sua scadenza.

In particolare, in tale sentenza il Tribunale di Chieti ha stabilito che:

  • nell’ipotesi di rinnovo automatico del contratto di agenzia a tempo determinato per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato “ante tempus” della preponente dal rapporto di agenzia, l’agente non ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ma al risarcimento del danno derivante da tale recesso;
  • quanto ai criteri di calcolo del risarcimento del danno spettante all’agente per effetto dell’improvviso e immotivato recesso dal contratto di agenzia a tempo determinato prima della sua scadenza si può fare riferimento alla norma generale dell’art. 1223 codice civile;
  • pertanto, il lucro cessante, costituito dall’utilità economica che il danneggiato avrebbe conseguito se ad impedirlo non fosse intervenuto il fatto generatore del danno, coincide con il guadagno netto che l’agente avrebbe conseguito sino alla scadenza del rapporto a tempo determinato, detratti i compensi che lo stesso agente abbia conseguito da un’attività sostitutiva di quella venuta meno a seguito del recesso della preponente o che, a norma dell’art. 1227, secondo comma, codice civile avrebbe potuto conseguire con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Nel caso di specie, stante la contumacia della preponente – che se si fosse costituita in giudizio avrebbe potuto eccepire l’aliunde perceptum dell’agente per effetto dello svolgimento di altre attività – il Giudice ha recepito il calcolo prospettato dall’agente corrispondente alle provvigioni percepite nell’ultimo mese interamente lavorato moltiplicato per i 10 mesi mancanti alla scadenza del contratto.

 

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

84. Base di calcolo dell’indennità di fine rapporto

Con sentenza n. 23547 del 2 agosto 2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata su ciò che va compreso nella base di calcolo dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile.

In particolare, in tale pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della determinazione dell’indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia prevista dall’art. 1751 codice civile, nella base di calcolo di tale indennità non vanno ricomprese soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come “fisso provvigionale”.

Infatti, l’art. 1751 codice civile fa riferimento al più ampio concetto di “retribuzioni riscosse”, essendo tale norma volta ad indennizzare l’agente per la perdita del contratto e, quindi, di tutti i vantaggi che il contratto stesso gli avrebbe procurato.

 

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

72. Inefficaci dimissioni e accordo consensuale senza il rispetto delle modalità previste dalla legge

Con ordinanza del 26 settembre 2023 la Corte di Cassazione ha stabilito che il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell’atto.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore cassando con rinvio la sentenza impugnata che, nel confermare anche in sede di gravame la legittimità delle dimissioni rese dal ricorrente, aveva omesso di considerare che la controversia doveva essere definita applicando la disposizione che impone specifiche modalità per la presentazione delle dimissioni da parte del medesimo lavoratore.

Infatti, ai fini dell’efficacia delle dimissioni, l’art. 26 del D. Lgs. n. 151 del 2015 ha previsto il rispetto della forma telematica salvo che per le dimissioni e la risoluzione consensuale intervenute in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione, allo scopo di:

  • conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco;
  • fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro, espressa tramite le dimissioni o l’accordo di risoluzione consensuale, si sia formata e sia stata espressa dal lavoratore medesimo liberamente e genuinamente e cioè senza alcuna costrizione da parte del datore di lavoro.

 

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

83. Contratto di agenzia a tempo determinato e tacito rinnovo

Con la sentenza n. 786 del 13 luglio 2023 la Corte d’Appello di Catania si è pronunciata sul contratto di agenzia a tempo determinato e in particolare sui singoli contratti di agenzia a tempo determinato con clausola di tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta.

Con tale sentenza la Corte territoriale etnea ha così deciso:

  • è lecito pattuire una durata a tempo determinato in un contratto di agenzia;
  • è lecito inserire in un contratto a tempo determinato la clausola di tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta;
  • dalla reiterata rinnovazione, anche tacita, del contratto di agenzia a tempo determinato non si può però dedurre la sussistenza di un unico contratto a tempo indeterminato;
  • in presenza dei presupposti previsti dall’art. 1751 codice civile (e cioè l’apporto di nuovi clienti/lo sviluppo della clientela e la persistenza dei vantaggi sostanziali) alla cessazione di ogni singolo contratto di agenzia a tempo determinato l’agente ha diritto ad ottenere l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile;
  • in alternativa alla suddetta indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile, alla cessazione di un singolo contratto di agenzia a tempo determinato l’agente ha diritto ad ottenere l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica, se ricorrono i relativi presupposti ;
  • in caso di più contratti di agenzia a tempo determinato rinnovatisi di anno anno, per evitare la decadenza dal diritto ad ottenere l’indennità di fine rapporto di cui all’art. 1751 codice civile deve richiedere alla preponente il pagamento di tale indennità entro 1 anno dalla cessazione di ogni singolo contratto.

 

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

Pagina 2 di 25

2024 © FTA avvocati. All Rights Reserved | www.ftavvocati.com & Avv. Ivan Fasciani P.I. 04042220964 – Avv. Alberto Trapani P.I. 07146360727