Può accadere che un lavoratore dipendente, durante l’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato o al di fuori dell’orario e del luogo di lavoro, realizzi un’opera, un’invenzione, ovvero crei qualcosa di nuovo (ad esempio, un oggetto, un processo produttivo o un software), che sia suscettibile di essere utilizzato o di avere un’applicazione industriale.
Il Codice della proprietà industriale disciplina i diritti d’autore nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, prevedendo espressamente che i diritti di cui è titolare il lavoratore – al quale spetta sempre il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’invenzione e cioè il diritto alla paternità dell’opera – cambiano a seconda del contesto in cui l’invenzione è realizzata; più precisamente si parla di:
- Invenzioni di servizio, nel caso in cui il dipendente viene assunto proprio per svolgere attività creativa e/o di ricerca e viene retribuito proprio a tal fine. Nell’ipotesi di invenzioni in adempimento di un contratto di lavoro, i diritti patrimoniali che ne discendono appartengono automaticamente al datore di lavoro.
- Invenzioni di azienda, nel caso in cui il dipendente non è assunto proprio al fine di inventare, creare, ricercare o studiare, ma accade che nell’esecuzione delle proprie mansioni realizzi qualcosa di nuovo. In tali ipotesi i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma il lavoratore ha diritto a un equo premio, cioè un compenso apposito, che viene determinato sulla base di molti fattori, tra cui: le mansioni svolte, la retribuzione, l’importanza dell’invenzione, ma anche l’apporto che l’organizzazione del datore di lavoro ha fornito al lavoratore autore dell’invenzione.
- Invenzioni occasionali, nel caso in cui il dipendente ponga in essere, fuori dall’orario di lavoro, un’invenzione che riguardi il campo di attività del datore di lavoro. In tale ipotesi è il lavoratore a essere titolare dei diritti patrimoniali e di brevetto. Se però il lavoratore non vuole sfruttare personalmente l’invenzione o l’opera, il datore di lavoro ha un diritto di opzione sull’uso di tale invenzione o di tale opera. Anche in questo caso spetta al dipendente una somma di denaro, fermo restando il diritto alla paternità dell’opera come nelle altre due ipotesi sopra descritte.
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