Tag: clausola risolutiva espressa

108. Obiettivi di vendita e clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

Con sentenza n. 541 del 6 maggio 2025 il Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro si è pronunciato sulla questione della validità di una clausola risolutiva espressa in un contratto di agenzia.

In particolare, il caso da cui trae origine la suddetta sentenza riguardava un agente di commercio che aveva contestato il recesso in tronco della preponente basato su una clausola risolutiva espressa presente nel contratto di agenza secondo cui «In relazione alla potenzialità di mercato, la Società considera come quota minima per la Vostra Zona una vendita media mensile per la linea Prodotti “Oil” a marchio pari a 5000 UVR/mese. Il mancato raggiungimento del livello di vendite così stabilito per la Linea Prodotti “OIL” autorizzerà la nostra Società a dichiarare la risoluzione di diritto del contratto».

Il Tribunale di Bologna, dopo aver ribadito che è lecito prevedere all’interno di un contratto di agenzia una clausola risolutiva espressa con esonero in tale ipotesi di ogni valutazione da parte del giudice circa la rilevanza dell’inadempimento, ha dichiarato la nullità della clausola risolutiva espressa per indeterminatezza, in quanto:

  • la clausola faceva riferimento a una “media mensile” senza specificare il periodo temporale di riferimento per il calcolo;
  • non era possibile colmare questa lacuna attraverso l’interpretazione analogica con altre clausole del contratto relative a istituti premiali.

In buona sostanza, la sentenza è particolarmente rilevante per i seguenti motivi:

  • ribadisce la possibilità di inserire clausole risolutive espresse nei contratti di agenzia;
  • sottolinea però la necessità che tali clausole siano determinate in tutti i loro elementi;
  • chiarisce che l’interpretazione analogica non può essere utilizzata per colmare lacune di contenuto di una clausola risolutiva espressa, che è una clausola che comporta conseguenze gravose per l’agente privando l’agente del diritto di ottenere il preavviso e l’indennità di fine rapporto.

 

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107. Cambio di proprietà o di gestione nell’agenzia

Con sentenza n. 471 dell’11 marzo 2025 la Corte d’Appello di Venezia si è pronunciata sulla legittimità del recesso in tronco da un contratto di agenzia in caso di cambiamento della proprietà o della gestione di una società di agenzia.

Nel caso di specie il cambiamento di gestione della società di agenzia è consistito nel trasferimento a Singapore del legale rappresentante di tale società e nell’affidamento a Tizio della gestione completa della stessa società.

Con tale provvedimento la Corte territoriale adita ha in proposito stabilito che:

  • è legittimo il recesso in tronco da un contratto di agenzia in applicazione della clausola risolutiva espressa in base alla quale la preponente può risolvere immediatamente il contratto qualora si fosse verificato “qualsiasi cambiamento significativo nella struttura legale o nella gestione dell’agente” nonché in caso di “qualsiasi cambiamento nella proprietà dell’agenzia”;
  • il breve lasso temporale intercorrente tra la conoscenza ufficiale da parte della preponente del mutamento dell’assetto gestionale e l’invio della comunicazione di risoluzione in tronco impedisce di ingenerare nella società agente qualsiasi affidamento circa la prosecuzione del rapporto di agenzia anche attraverso un tacito consenso rispetto al nuovo assetto gestionale della società di agenzia;
  • la circostanza del trasferimento a Singapore del legale rappresentante della società di agenzia è di assoluto rilievo ai fini del caso in questione soprattutto con riferimento alla verosimiglianza della delega a Tizio della completa gestione di fatto della società di agenzia.

 

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54. Target di vendita e clausola risolutiva espressa

Con sentenza n. 142 del 7 aprile 2021 il Tribunale di Busto Arsizio – Sezione lavoro si è pronunciato sul tema della cessazione con effetto immediato di un contratto di agenzia in caso di mancato raggiungimento da parte dell’agente del target di vendita prefissato.

In particolare, nella sentenza in esame il Giudice adito ha ritenuto che:

  • è legittima la cessazione con effetto immediato effettuata dalla preponente, in applicazione della clausola risolutiva espressa presente nel contratto di agenzia, avendo realizzato l’agente risultati di vendita molto al di sotto del target di vendita contrattualmente pattuito tra le parti;
  • nonostante negli anni precedenti la preponente non si sia avvalsa della clausola risolutiva espressa quando l’agente non aveva raggiunto i precedenti target di vendita, ad ogni modo il fatto che un determinato comportamento sia stato in precedenza tollerato non esclude la possibilità e la legittimità di ritenere, successivamente, tale comportamento, ripetuto nel tempo, intollerabile;
  • a prescindere dalla clausola risolutiva espressa presente nel contratto di agenzia oggetto di causa, l’inadempimento imputato all’agente consistente nel mancato raggiungimento del target di vendita integra di per sé gli estremi della giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., contestata dalla preponente nella medesima lettera di cessazione del contratto di agenzia;
  • il dato oggettivo dello scarso rendimento dell’agente evidenziato dal significativo scostamento dal target di vendita è causalmente ricollegabile al mancato svolgimento da parte dello stesso agente dell’attività promozionale con la dovuta diligenza e alla mancata visita periodica della clientela rientrante nella zona a lui attribuita.

La sentenza in commento è interessante, in quanto rientra tra le varie sentenze successive alla pronuncia della Cassazione Sezione Lavoro 18 maggio 20111 n. 10934, in cui è stato stabilito che l’esigenza di un giudizio di gravità dell’inadempimento non sussiste nel caso della previsione di una clausola risolutiva per mancato raggiungimento di un target di vendita quando lo scostamento rispetto a tale target è stato molto significativo e quindi tale inadempimento integra di per sé gli estremi della giusta causa di cui all’art. 2119 c.c.

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