Con sentenza n. 770 del 1° giugno 2023 la Corte d’Appello di Bari si è pronunciata sul principio di equità nel calcolo dell’indennità di cessazione di un rapporto di agenzia in applicazione dell’art. 1751 codice civile.
In particolare, in relazione ai criteri di quantificazione dell’indennità in caso di cessazione del rapporto di agenza, con tale sentenza la Corte d’Appello di Bari ha evidenziato che l’art. 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, così come interpretato dalla Corte di giustizia Cee, 23 marzo 2006, in causa C-465/05, non impone un calcolo analitico in materia, bensì consente l’utilizzo di metodi di calcolo diversi e, segnatamente, di metodi sintetici che valorizzino ampiamente il criterio di equità avendo quale punto di partenza il limite massimo di un’annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima.
In altri termini, la media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione deve costituire il punto di partenza di un calcolo sintetico volto alla più ampia valorizzazione del criterio di equità, tenendo conto di tutte le circostanze apprezzabili nella specifica questione.
Nel caso di specie, la suddetta Corte ha considerato le seguenti circostanze:
- la qualità di agente plurimandatario, che ha reso meno gravosa la cessazione del rapporto con il preponente in questione, proprio perché l’esistenza di vari rapporti attribuisce, di norma, una maggiore autonomia economica all’agente e rende meno importante il singolo recesso sotto l’aspetto per l’appunto economico;
- la riduzione del portafoglio dei clienti apportati dall’agente alla preponente a circa la metà in un periodo prossimo alla cessazione del rapporto di agenzia;
- il documentato calo di fatturato in concomitanza con l’ultimo periodo del rapporto;
- il fatto che l’agente in questione fosse prossimo al pensionamento per ragioni di età;
- la durata complessiva del rapporto di agenzia.
Sulla base degli elementi concorrenti sopra indicati, la Corte d’Appello di Bari ha riparametrato l’indennità spettante all’agente rispetto all’importo massimo calcolato ex art. 1751 codice civile come media annuale delle provvigioni nella misura, ritenuta equa, di circa la metà di tale importo.
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