Categoria: Lavoro

2. Le nuove norme sull’utilizzo degli strumenti informatici e di registrazione delle presenze introdotte dal Jobs Act

Le nuove norme sull’utilizzo degli strumenti informatici e di registrazione delle presenze introdotte dal Jobs Act

A seguito dell’entrata in vigore di uno dei decreti attuativi del Jobs Act, è stato modificato l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, nell’ambito del quale è stato introdotto un nuovo comma, che disciplina in maniera specifica l’utilizzo degli strumenti informatici e di quelli di registrazione delle presenze in azienda.

In particolare tale nuovo comma ha stabilito che:

  • agli strumenti informatici (pc, tablet, cellulari, ecc.) ed agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze (badge) in dotazione ai lavoratori per lo svolgimento della loro attività non si applica la procedura autorizzativa (e cioè accordi con i sindacati oppure autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro), che, invece, permane per l’utilizzo degli impianti audiovisivi;
  • i dati indirettamente raccolti dall’azienda, attraverso gli strumenti informatici in dotazione ai lavoratori, sono utilizzabili (anche a fini disciplinari) solo a condizione che gli stessi siano stati correttamente e preventivamente informati dall’azienda riguardo alle modalità d’uso di tali strumenti e di effettuazione dei controlli.

In altri termini, a partire dal 24/9/2015, le aziende potrebbero controllare la posta elettronica dei lavoratori o l’uso che i medesimi fanno degli strumenti aziendali (pc, tablet, cellulare, ecc.), purché siano adottati e diffusi regolamenti interni ad hoc, redatti in conformità alle disposizioni in materia di privacy, alle linee del Garante per la protezione dei dati personali ed alle norme contenute nel nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Alla luce di quanto sopra, da un punto di vista operativo sarebbe opportuno che le aziende contattino quanto prima dei professionisti per rivedere le proprie policy aziendali e/o per implementare dei regolamenti ad hoc sull’utilizzo degli strumenti informatici, degli indirizzi mail aziendali, delle reti interne e di internet, in modo da conformarsi alle nuove norme in materia introdotte dal Jobs Act.

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1. Le collaborazioni rese in regime di partita IVA dopo i decreti attuativi del Jobs Act

Le collaborazioni rese in regime di partita IVA dopo i decreti attuativi del Jobs Act

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, uno dei decreti attuativi del Jobs Act, sono stati abrogati gli articoli da 61 a 69 del d.lgs. n. 276/2003 (c.d. riforma Biagi) relativi alla disciplina delle collaborazioni a progetto e di quelle rese in regime di partita IVA.

In particolare, con riferimento alle collaborazioni rese in regime di partita IVA, il Jobs Act ha abolito i requisiti introdotti dalla legge n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero) per la genuinità delle collaborazioni a partita IVA, che stabiliva la conversione, dapprima in collaborazioni a progetto e, se il progetto mancava, in rapporti di lavoro subordinato delle prestazioni lavorative rese da persone titolari di partita IVA solo al ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti:

  • collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva superiore a otto mesi per due anni consecutivi;
  • corrispettivo derivante dalla collaborazione e, pur se fatturato a soggetti diversi, riconducibile al medesimo centro di imputazione di interessi, superiore all’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti nell’arco di due anni solari consecutivi;
  • assegnazione del collaboratore di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, le prestazioni delle false partite IVA potranno essere ricondotte nell’alveo della subordinazione in presenza delle prove tradizionali attestanti:

  • la mancanza di autonomia;
  • l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dell’imprenditore;
  • l’utilizzo dei mezzi di lavoro del datore;
  • l’inserimento stabile all’interno del processo produttivo;
  • la continuità della prestazione;
  • la determinazione delle modalità della prestazione da parte del committente;
  • la personalità della prestazione.

Infine il d.lgs. n. 81/2015 ha introdotto una sanatoria per le collaborazioni autonome in regime di partita IVA di dubbia genuinità con scadenza successiva al 1° gennaio 2016, a condizione che:

  • i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano in sede protetta un accordo conciliativo finalizzato a definire eventuali controversie di natura economica inerenti al pregresso rapporto di lavoro ed alla relativa qualificazione;
  • i datori di lavoro si impegnino a non recedere dai rapporti di lavoro neo-instaurati, se non per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, nei dodici mesi successivi alle assunzioni.

Il vantaggio della stabilizzazione consisterebbe nel fatto che con l’assunzione a tempo indeterminato verrebbero ad estinguersi tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito degli accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione stessa.

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