Categoria: Franchising

4. Reti di franchising in settori sottoposti ad autorizzazioni amministrative

Reti di franchising in settori sottoposti ad autorizzazioni amministrative

Con sentenza del 19 luglio 2018 n. 8151 il TAR Lazio si è pronunciato su una vicenda riguardante una rete di franchising di servizi postali, in cui alcuni franchisee risultavano privi delle autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi stessi ed in particolare di fasi del servizio di corriere espresso.

Più precisamente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) aveva sanzionato il franchisor per avere omesso di controllare l’operato dei franchisee e la titolarità da parte loro delle necessarie autorizzazioni.

Il contratto di franchising, stipulato tra il produttore (franchisor) ed un distributore (franchisee) del bene, è il negozio con cui il produttore concede al distributore il diritto di entrare a far parte della propria catena distributiva, sfruttando il marchio, il Know-how, vale a dire l’insieme delle conoscenze acquisite dal produttore anche dal punto di vista delle tecniche di vendita, una formula o invenzione commerciale nonché lo stesso nome o insegna della ditta.

Il produttore, inoltre, si obbliga ad assicurare il rifornimento delle merci e l’assistenza tecnica e di consulenza per l’avvio dell’attività commerciale, ivi compreso l’addestramento del personale.

Il franchisee, per parte sua, oltre a versare un corrispettivo, si obbliga a mantenere ogni iniziativa commerciale nell’ambito di direttive tracciate dal franchisor.

A livello comunitario, il franchising è disciplinato dal regolamento 4087/1988, proprio al fine di superare il divieto di intese restrittive della libera concorrenza.

Secondo tale regolamento per franchising si intende un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how o brevetto da utilizzare per la rivendita di beni o per la prestazione di servizi ad utilizzatori finali, mentre per accordo di franchising si intende un accordo con il quale un’impresa, l’affiliante, concede ad un’altra, l’affiliato, dietro corrispettivo finanziario diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un franchising allo scopo di commercializzare determinati tipi di beni o servizi ed esso comprende almeno gli obblighi connessi all’uso di una denominazione o di un’insegna commerciale comune e di una presentazione uniforme della sede o dei mezzi di trasporto oggetto del contratto, alla comunicazione da parte dell’affiliante all’affiliato di un know-how ed alla prestazione permanente, da parte dell’affiliante all’affiliato, di un’assistenza in campo commerciale o tecnico per la durata dell’accordo.

Ne consegue che, anche nell’accezione comunitaria, gli accordi in questione possono dirsi caratterizzati dalla concessione al franchisee del diritto di utilizzare il marchio del franchisor in vista della creazione di una rete distributiva unica e con caratteristiche omogenee.

Tuttavia, dall’istruttoria della vicenda decisa dalla sentenza in esame è emerso che nel caso di specie sussisteva un’attività di direzione e coordinamento da parte del franchisor-capogruppo con poteri di influenza tali da consentire alla medesima capogruppo di influire nelle scelte di gestione e/o operative delle imprese franchisee appartenenti alla rete di franchising.

L’AGCOM ha quindi messo in evidenza l’esistenza di una rete unitaria in cui la società capogruppo risulta essere titolare di estesi e capillari poteri di predeterminazione delle caratteristiche dei servizi e di verifica delle prestazioni rese e dei livelli qualitativi.

In proposito il TAR Lazio ha ritenuto che nel caso in esame si è in presenza di una rete caratterizzata dall’esercizio concreto di una direzione unitaria da parte della società capogruppo, con un forte potere di controllo sulla gestione dell’attività da parte degli altri soggetti del gruppo, funzionale ad assicurare i servizi postali forniti.

In buona sostanza, i partecipanti alla rete di franchising fanno parte di un’unica organizzazione economica imprenditoriale all’interno del quale la capogruppo esercita un’attività di direzione e coordinamento di tutte le unità produttive.

Pertanto, sebbene le imprese affiliate siano formalmente soggetti distinti, da un punto di vista economico e sostanziale i medesimi operatori tuttavia svolgono la loro attività nell’ambito di una logica imprenditoriale unitaria.

Inoltre il TAR Lazio ha ritenuto che può dirsi ragionevole la valutazione compiuta dall’Autorità circa la qualificazione sostanziale dei contratti o accordi commerciali stipulati tra la società capogruppo e i diversi operatori postali facenti parte della rete di imprese coordinata dalla ricorrente.

In virtù della ricostruzione dei peculiari rapporti tra il franchisor e i franchisee, l’AGCOM sostiene che nei settori regolati, come quello postale, la società capogruppo abbia l’obbligo di verificare il corretto adempimento della regolamentazione adottata dall’AGCOM.

Da ciò conseguirebbe, nel caso di specie, l’obbligo per la capogruppo di verificare l’effettivo possesso da parte di tutti i componenti del gruppo del titolo abilitativo prescritto dall’AGCOM, in applicazione dei generali principi generali in tema di controllo e di obbligo di vigilanza.

Nei contratti esaminati dall’AGCOM stipulati tra la società capogruppo e gli altri operatori non è stato previsto che per lo svolgimento dell’attività postale oggetto del negozio fosse necessario il conseguimento del titolo abilitativo; né figura alcun riferimento alla necessità del titolo autorizzatorio in relazione all’attività svolta dai “terzi non affiliati”, sebbene fosse stato stabilito che gli affiliati potessero affidare il ritiro e la consegna degli invii ad operatori terzi.

Né risulta che la capogruppo abbia rappresentato ai propri affiliati la necessità di affidare il ritiro e la consegna degli invii ad operatori abilitati, se non dopo l’avvio da parte dell’Autorità delle attività ispettive e del procedimento sanzionatorio.

Trattandosi di aspetti del tutto essenziali per il buon funzionamento della rete, che attengono al rispetto della disciplina che regola lo svolgimento del servizio postale, il TAR Lazio ha ritenuto di dover escludere che la medesima ricorrente possa considerarsi in buona fede ed esente dalle responsabilità di tipo omissivo che l’Autorità le imputa.

Tanto più che attesi gli ampi poteri di controllo nei confronti delle società “affiliate”, la ricorrente avrebbe potuto verificare il possesso dei titoli da parte di tutti i componenti della rete di impresa, o, comunque adottare opportune ed efficaci direttive volte ad assicurare che tutti gli operatori della filiera fossero in possesso delle abilitazioni necessarie ad operare nel mercato dei servizi postali.

Il TAR Lazio, con la sentenza in esame, ha dunque respinto il ricorso ed ha confermato, oltre che il provvedimento dell’AGCOM, anche la diffida della stessa AGCOM nei confronti della ricorrente dal continuare a intrattenere rapporti di affiliazione con società non abilitate all’esercizio di attività postale, ovvero con società che, per l’erogazione dei servizi postali a marchio della ricorrente, si avvalgono di operatori privi di titolo ad esercitare l’attività postale.

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3. Business plan e annullamento del contratto di franchising

Business plan e annullamento del contratto di franchising

Con la sentenza del 13 settembre 2017 il Tribunale di Treviso si è pronunciato sul tema dell’annullamento del contratto di franchising.

In particolare il giudice trevigiano si è occupato di un caso in cui il franchisee (o affiliato) ha richiesto l’annullamento del contratto di franchising, asserendo che il franchisor (o affiliante), mediante il business plan, gli avrebbe fornito false informazioni sui ricavi dell’attività commerciale.

Per meglio comprendere la sentenza in commento è opportuno aver presente il testo dell’art. 8 della legge 6 maggio 2004 n. 129 (la c.d. legge sul franchising), secondo cui: “Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.”.

Con la sentenza del 13 settembre 2017 il Tribunale di Treviso ha stabilito che:

  • il business plan, per il contenuto valutativo che lo caratterizza, non è qualificabile come un fatto storico di cui è possibile affermare la falsità, trattandosi di una mera previsione circa l’andamento di un’attività commerciale;
  • non è possibile calcolare in termini di certezza i risultati di un’attività economica, poiché le leggi del mercato risentono di fattori imponderabili a priori, tali per cui il risultato non può che essere aleatorio;
  • il mancato raggiungimento dei risultati economici indicati nel business plan non può in alcun modo tradursi in un inadempimento del franchisor, posto che su quest’ultimo non grava alcuna obbligazione di risultato.

In buona sostanza, per il Tribunale di Treviso non implica l’annullamento del contratto di franchising la circostanza che il franchisee non abbia ottenuto i ricavi indicati nel business plan, in quanto tale circostanza non integra gli estremi delle false informazioni di cui all’art. 8 della legge sul franchising.

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2. La corretta distribuzione territoriale dei negozi in franchising

La corretta distribuzione territoriale dei negozi in franchising

Con la sentenza n. 2648 del 2017 il Tribunale di Milano si è pronunciato su un contratto di franchising, in cui non si riconosceva al franchisee (o affiliato) alcuna esclusiva di zona, per cui il franchisor (o affiliante) si riteneva libero di aprire punti vendita con altri franchisee dove gli pareva, anche in prossimità di punti vendita di precedenti franchisee.

Il Tribunale di Milano, dopo aver precisato che la legge 6 maggio 2004 n. 129 relativa al franchising non considera l’esclusiva di zona come elemento essenziale del contratto, ha affermato che, qualora nel contratto di franchising non sia prevista l’esclusiva di zona a favore del franchisee, il franchisor è comunque tenuto a creare la propria rete di negozi in franchising in modo razionale e senza sovrapposizioni tra franchisee, in applicazione del principio generale di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Inoltre nella sentenza in esame il Tribunale di Milano ha stabilito che:

  • anche quando la zona non viene concessa in esclusiva al franchisee, costituisce corretta prassi commerciale quella di studiare la distribuzione territoriale dei punti vendita, in modo da evitare che ci siano punti vendita troppo vicini che si facciano concorrenza tra loro e che si lascino scoperte zone in cui possa esservi domanda delle merci offerte;
  • la scorretta distribuzione territoriale dei negozi in franchising rappresenta una violazione da parte del franchisor del principio generale di buona fede nell’esecuzione del contratto e determina danni ai franchisee, i quali sono costretti a subire le conseguenze pregiudizievoli dell’errata organizzazione complessiva della rete distributiva da parte del franchisor.

Da un punto di vista pratico la sentenza n. 2648 del 2017 del Tribunale di Milano è interessante, in quanto di fatto vieta, all’interno di una stessa rete di negozi in franchising, l’apertura di nuovi punti vendita in prossimità di punti vendita preesistenti di altri franchisee, anche quando nel contratto di franchising manca l’esclusiva di zona in favore dei franchisee.

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1. Cessazione del contratto di franchising, utilizzo del marchio e patto di non concorrenza post-contrattuale

Cessazione del contratto di franchising, utilizzo del marchio e patto di non concorrenza post-contrattuale

Con l’ordinanza del 27 gennaio 2017 il Tribunale di Milano è tornato a pronunciarsi in materia di contratto di franchising ed in particolare sull’utilizzo del marchio dopo la cessazione di tale contratto e sulla validità del patto di non concorrenza post-contrattuale inserito in un contratto di franchising.

Prima di illustrare la decisione assunta dal Tribunale di Milano è opportuno riassumere i fatti di causa.

La società Alfa aveva promosso un procedimento cautelare ante causam nei confronti della società Beta, chiedendo al Tribunale di: (i) inibire alla società Beta l’utilizzo del proprio marchio, data la risoluzione del contratto di franchising con essa stipulato il 7 gennaio 2016; (ii) irrogare alla società Beta una sanzione a titolo di penale, a causa della prolungata utilizzazione del marchio, da parte della stessa società anche dopo la cessazione del contratto di franchising; (iii) inibire la prosecuzione dell’attività della società Beta, in applicazione del patto di non concorrenza post-contrattuale che le parti avevano inserito nell’originario contratto di franchising.

Si costituiva in giudizio la società Beta opponendosi a tutte le domande formulate dalla società Alfa, allegando le prove degli inadempimenti a questa riconducibili e sostenendo l’invalidità del patto di non concorrenza.

Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Milano ha inibito alla società Beta dall’utilizzare il marchio della società Alfa, ma ha consentito alla medesima società Beta di continuare ad esercitare la propria attività (senza l’utilizzo del marchio della società Alfa) anche dopo la cessazione del contratto di franchising.

In particolare, il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta della società Alfa di inibire alla società Beta l’utilizzo del marchio della stessa società Alfa, in quanto ha ritenuto che il contratto di franchising sia il perimetro entro cui la società Beta poteva disporre legittimamente del medesimo marchio, con la conseguenza che lo scioglimento del contratto di franchising ha privato la società Beta (franchisee o affiliata) del potere di disporre dei segni distintivi del marchio della società Alfa (franchisor o affiliante) in qualunque modo e con qualunque mezzo, ivi compreso a fini pubblicitari e promozionali, non solo nella corrispondenza commerciale, ma anche nell’insegna.

Contestualmente il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta della società Alfa di inibire alla società Beta la prosecuzione della propria attività dopo la cessazione del contratto di franchising, poiché ha ritenuto che il patto di non concorrenza siglato tra le parti non fosse valido, essendo talmente ampio da impedire all’affiliata Beta di svolgere ulteriormente la propria attività senza limiti temporali o territoriali.

Infine, con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Milano ha precisato che il patto di concorrenza post-contrattuale è valido solo se:

  • si riferisca a beni e servizi in concorrenza con i beni e servizi contrattuali;
  • sia limitato ai locali in cui il franchisee ha operato durante il periodo di vigenza del contratto di franchising;
  • sia indispensabile per la protezione del know how a suo tempo trasferito dal franchisor al franchisee;
  • sia limitato al periodo di un anno a decorrere dalla cessazione del contratto di franchising.

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