Categoria: Agenzia Pagina 8 di 13

18. Il contratto di agenzia in Polonia

Il contratto di agenzia in Polonia è regolato dagli articoli 758 e seguenti del codice civile polacco. Tali articoli sono stati in parte modificati a seguito del recepimento nell’ordinamento polacco della direttiva 86/653/CEE sugli agenti di commercio.

In Polonia l’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

Il diritto polacco non prevede alcuna forma particolare né alcun obbligo di registrazione del contratto, sebbene a fini probatori sia preferibile concludere il contratto per iscritto. Peraltro l’art. 758 §2 del codice civile polacco stabilisce che ciascuna parte ha diritto ad ottenere la conferma scritta del contenuto contrattuale pattuito e delle clausole dirette a modificare o completare il contratto, non essendo ammessa la rinuncia a tale diritto.

In Polonia il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato, ma non è prevista la possibilità di pattuire un periodo di prova.

Da un contratto di agenzia a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere concedendo all’altra parte i seguenti termini di preavviso:

  • un mese per il primo anno;
  • due mesi per il secondo anno;
  • tre mesi a partire dal terzo anno in poi.

Tuttavia le parti possono stabilire contrattualmente termini di preavviso superiori rispetto a quelli sopra indicati, purché valgano sia per la preponente sia per l’agente.

A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo il diritto polacco, ogni contraente può recedere senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia una “circostanze straordinarie” che giustifica la cessazione immediata del contratto.

Le “circostanze straordinarie” che legittimano il recesso in tronco della preponente sono:

  • la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte dell’agente;
  • la violazione dell’obbligo di esclusiva da parte dell’agente;
  • l’appropriazione da parte dell’agente di somme di spettanza della preponente.

Le “circostanze straordinarie” che, invece, legittimano il recesso in tronco dell’agente sono:

  • la violazione dell’obbligo di esclusiva da parte della preponente;
  • la violazione dell’obbligo di salvaguardare la sfera commerciale dell’agente;
  • i significativi ritardi della preponente nella produzione e consegna dei beni.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto ad un indennizzo, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennizzo corrisponde ad equità.   L’indennizzo non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo.

Al contrario, l’agente non ha diritto ad alcun indennizzo se:

  • il contratto di agenzia è stato risolto dalla preponente a causa di una colpa grave dell’agente medesimo;
  • il recesso è stato esercitato dall’agente, a meno che il recesso non sia dovuto a circostanze imputabili alla preponente o sia conseguenza di malattia, salute cagionevole o vecchiaia dell’agente;
  • l’agente, con il consenso del preponente, ha trasferito ad un terzo i propri diritti e doveri.

Nel contratto di agenzia può essere pattuito un divieto di concorrenza post-contrattuale, la cui durata non può superare i due anni. Il diritto polacco non stabilisce però l’ammontare dell’indennità dovuta all’agente in tal caso, lasciando alle parti la possibilità di determinare l’importo di tale indennità.

Laddove nel contratto di agenzia non siano specificato l’importo dovuto all’agente relativamente al patto di non concorrenza post-contrattuale, l’agente ha diritto alla corresponsione di un’indennità commisurata al vantaggio che la preponente ottiene per effetto del divieto di concorrenza.

Una peculiarità del diritto polacco è costituita dal fatto che la preponente può revocare per iscritto il divieto di concorrenza post-contrattuale previsto in un contratto di agenzia fino alla cessazione del contratto stesso, ma in tal caso la preponente è tenuta a corrispondere all’agente il relativo indennizzo per sei mesi.

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17. Il contratto di agenzia nella Repubblica di San Marino

Nella Repubblica di San Marino manca una legge che disciplina in maniera specifica il contratto di agenzia, ma esiste unicamente la legge n. 125 del 31 ottobre 1990, che disciplina i requisiti per l’esercizio dell’attività di agente di commercio.

In base ad un’interpretazione letterale di tale legge sembrerebbe che nel diritto sanmarinese sia ammissibile solo la figura dell’agente-persona fisica e non anche quella dell’agente-persona giuridica (art. 3).

Nella Repubblica di San Marino un agente di commercio prima di iniziare la sua attività deve darne comunicazione all’Ufficio Tributario, all’Ufficio del Lavoro e all’Istituto Sicurezza Sociale per l’iscrizione nei ruoli dei lavoratori indipendenti.

Inoltre, secondo la suddetta legge n. 125 del 31 ottobre 1990, costituiscono requisiti necessari per l’esercizio dell’attività di agente di commercio il possesso di:

  • una specifica licenza, che viene rilasciata dall’Ufficio Industria Artigianato e Commercio, previo pagamento della tassa sulle licenze commerciali;
  • una patente commerciale che attesta le capacità professionali del soggetto che intende svolgere l’attività di agente.

Per quanto non diversamente previsto dalla legge n. 125 del 31 ottobre 1990 agli agenti di commercio si applicano le norme sul commercio in generale contenute nella legge n. 130 del 26 luglio 2010.

A San Marino un contratto di agenzia può essere stipulato oralmente o per iscritto, posto che il diritto sanmarinese non impone per i contratti alcun particolare requisito di forma.

Tuttavia è sempre opportuno formalizzare per iscritto un contratto di agenzia, anche per disciplinare in maniera dettagliata gli obblighi dell’agente e quelli del preponente, poiché nel diritto sanmarinese mancano del tutto leggi e norme speciali che si occupano di tali aspetti.

Inoltre, stante l’assenza di una normativa specifica sui contratti di agenzia, nel diritto sanmarinese manca pure una norma di legge che disciplina la durata e lo scioglimento del contratto di agenzia, con la conseguenza che anche tali aspetti dovranno essere dettagliatamente regolamentati nel contratto individuale di agenzia.

Infine si segnala che a San Marino non esistono norme o leggi che riconoscono all’agente il diritto ad ottenere un’indennità in caso di cessazione del rapporto, così come non esistono nemmeno norme o leggi che obbligano il preponente a corrispondere all’agente un’indennità per vincolare quest’ultimo a non esercitare attività in concorrenza dopo la cessazione del contratto di agenzia.

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16. Contratto di agenzia e periodo di prova secondo la Corte di Giustizia europea

Contratto di agenzia e periodo di prova secondo la Corte di Giustizia europea

Con la sentenza 19 aprile 2018, C-645/16, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è occupata della problematica riguardante l’inserimento di un periodo di prova all’interno di contratto di agenzia.

Più precisamente alla Corte di Giustizia sono state sottoposte le due seguenti questioni:

  • se sia o meno in contrasto con la direttiva europea 86/653 sugli agenti di commercio la pattuizione di un periodo di prova in un contratto di agenzia;
  • se sia o meno applicabile l’art. 17 della direttiva europea 86/653 nel caso in cui la cessazione del contratto di agenzia avvenga durante il periodo di prova ivi previsto.

Riguardo alla prima questione, la Corte di Giustizia ha stabilito che, considerato che nessuna disposizione della direttiva europea 86/653 disciplina la pattuizione di un periodo di prova, si deve ritenere che una pattuizione del genere, che ricade nella libertà contrattuale delle parti, non è di per sé vietata dalla stessa direttiva.

Riguardo alla seconda questione, la Corte di Giustizia ha stabilito che è applicabile l’art. 17 della direttiva europea 86/653 quando la cessazione del contratto di agenzia si verifica nel corso del periodo di prova.

Sarà, quindi, interessante notare se la giurisprudenza italiana (e conseguentemente la prassi contrattuale) si uniformerà alla sentenza 19 aprile 2018 della Corte di Giustizia dell’Unione europea, posto che in Italia, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, è lecito inserire in un contratto di agenzia un periodo di prova con facoltà per entrambe le parti di recedere dal contratto durante tale periodo, senza obbligo di preavviso o di pagamento dell’indennità sostitutiva e senza obbligo di pagamento dell’indennità di fine rapporto.

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15. Il contratto di agenzia in Austria

Il contratto di agenzia in Austria è regolato dalla legge sugli agenti di commercio del 1993, che ha recepito nell’ordinamento austriaco la direttiva 86/653/CEE.

L’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

La legge austriaca non stabilisce alcuna forma particolare per il contratto di agenzia, ma in ogni momento ciascuna delle parti può pretendere dall’altra una stesura per iscritto dell’accordo.

In Austria il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato.

Da un contratto di agenzia a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere concedendo all’altra parte i seguenti termini di preavviso:

  • un mese per il primo anno;
  • due mesi per il secondo anno;
  • tre mesi per il terzo anno;
  • quattro mesi per il quarto anno;
  • cinque mesi per il quinto anno;
  • sei mesi a partire dal sesto anno in poi.

Tuttavia le parti possono stabilire contrattualmente termini di preavviso superiori rispetto a quelli sopra indicati.

A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo la legge austriaca, ogni contraente può recedere senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia un grave motivo che giustifica la cessazione immediata del contratto.

  • I gravi motivi che autorizzano la preponente a recedere in tronco sono:
  • violazione del rapporto di fiducia da parte dell’agente (ad esempio accettazione di compensi da parte dei clienti, trasmissione di ordini fittizi);
  • mancata visita della clientela da parte dell’agente;
  • compimento di atti denigratori nei confronti della preponente;
  • malattia grave o morte dell’agente;
  • fallimento dell’agente.

I gravi motivi che autorizzano, invece, l’agente a recedere in tronco sono:

  • violazione del rapporto di fiducia da parte della preponente;
  • mancato pagamento delle provvigioni;
  • compimento di atti denigratori nei confronti dell’agente;
  • fallimento della preponente.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto ad un indennizzo, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennizzo corrisponde ad equità.

L’indennizzo non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo.

Al contrario, l’agente non ha diritto ad alcun indennizzo se:

  • il contratto di agenzia è stato risolto dalla preponente a causa di una colpa grave dell’agente medesimo;
  • il recesso è stato esercitato dall’agente, a meno che il recesso non sia dovuto a circostanze imputabili alla preponente o sia conseguenza di malattia, salute cagionevole o vecchiaia dell’agente;
  • l’agente, con il consenso del preponente, ha trasferito ad un terzo i propri diritti e doveri.

A differenza di quanto avviene in quasi tutti i Paesi UE, la legge austriaca vieta espressamente l’inserimento del patto di non concorrenza post-contrattuale all’interno di un contratto di agenzia.

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14. Il contratto di agenzia in Corea del Sud

In Corea del Sud la disciplina giuridica del contratto di agenzia è contenuta nella legge commerciale sudcoreana e precisamente negli articoli da 89 a 92-3.

Secondo il diritto sudcoreano l’agente può essere una persona fisica o una persona giuridica: in quest’ultimo caso non è necessario che l’agente persona giuridica abbia la propria sede legale all’interno del Paese.

Per esercitare l’attività di agente di commercio non occorre il possesso di determinate licenze, ma è sufficiente la registrazione presso gli uffici erariali se si svolge tale attività in forma individuale oppure l’iscrizione presso il registro delle imprese se l’attività agenziale viene svolta in forma societaria.

In Corea del Sud un contratto di agenzia può essere stipulato oralmente o per iscritto, posto che il diritto sudcoreano non impone per il contratto di agenzia alcun particolare requisito di forma. Tuttavia è sempre opportuno formalizzare per iscritto il contratto specie ai fini probatori.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato, non essendo prevista la possibilità di pattuire un periodo di prova.

In caso di recesso ordinario da un contratto a tempo indeterminato il diritto sudcoreano fissa in due mesi il termine di preavviso dovuto, a prescindere se a recedere sia l’agente o la preponente.

In presenza di un grave motivo è possibile recedere in tronco dal contratto di agenzia (a tempo determinato o indeterminato). La legge commerciale sudcoreana non indica però espressamente i gravi motivi che legittimano il recesso straordinario con effetto immediato.

Sul punto è intervenuta la giurisprudenza sudcoreana, affermando che integrano gli estremi dei gravi motivi che giustificano un recesso in tronco le seguenti ipotesi:

  • violazione da parte dell’agente dell’obbligo di esclusiva;
  • violazione del rapporto di fiducia da parte dell’agente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dall’agente;
  • violazione del rapporto di fiducia da parte della preponente;
  • fallimento della preponente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dalla preponente.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), l’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto se sussistono entrambi i seguenti requisiti:

  • durante il rapporto l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti;
  • dopo la cessazione del rapporto la preponente ottiene delle entrate per effetto dell’attività promozionale svolta in precedenza dall’agente.

L’indennità di fine rapporto non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni percepite dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore a cinque anni, l’indennità dovuta all’agente viene calcolata sul relativo periodo.

Tuttavia l’agente non ha diritto all’indennità di fine rapporto se è a lui imputabile la cessazione del contratto di agenzia, come ad esempio quando il contratto cessa a seguito del recesso posto in essere dallo stesso agente.

Il diritto dell’agente a percepire l’indennità di fine rapporto si prescrive dopo sei mesi dalla cessazione del contratto.

In Corea del Sud è lecito pattuire un divieto di concorrenza post-contrattuale a carico dell’agente, ma in tale situazione la legge commerciale sudcoreana non riconosce alcuna indennità a favore dell’agente e non fissa nemmeno una durata massima del divieto in questione, consentendo alle parti di stabilire liberamente tale durata.

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13. Il contratto di agenzia in Portogallo

Il contratto di agenzia in Portogallo è disciplinato dalla legge 178/86 del 3 luglio 1986 (“Regime Jurídico do Contrato de Agência ou de Representação Comercial” – RJCA), che poi è stata modificata e completata dalla legge 118/93 del 13 aprile 1993 (“Alterações ao Regime Jurídico do Contrato de Agência”), con cui è stata recepita nell’ordinamento portoghese la direttiva europea sugli agenti commerciali.

In Portogallo l’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

L’agente di commercio può operare indifferentemente per una o più preponenti, ma se opera per un’unica preponente la clausola di esclusiva deve risultare necessariamente per iscritto.

La legge portoghese non stabilisce alcuna forma particolare per il contratto di agenzia, ma in ogni momento ciascuna delle parti può pretendere dall’altra una stesura per iscritto dell’accordo. Ad ogni modo clausole particolari, come ad esempio quella sull’esclusiva, devono essere redatte per iscritto a pena di nullità.

Il contratto di agenzia, se concluso per iscritto, deve essere registrato, così come tutte le sue modifiche e la sua cessazione.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato.

In caso di recesso da un contratto a tempo indeterminato il diritto portoghese prevede i seguenti termini minimi di preavviso:

  • un mese se il contratto di agenzia è durato fino ad un anno;
  • due mesi se il contratto di agenzia è durato fino a due anni;
  • tre mesi se il contratto di agenzia è durato da tre anni in poi.

Tuttavia le parti sono libere di fissare nel singolo contratto di agenzia termini di preavviso più lunghi rispetto a quelli sopra indicati, che, come detto, rappresentano i termini minimi di preavviso.

Se non vengono rispettati i termini minimi di preavviso la parte che li ha violati è tenuta al risarcimento del danno in favore dell’altra parte.

La legge portoghese ammette la risoluzione immediata del contratto (a tempo determinato o indeterminato), qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

  • violazione dell’obbligo di esclusiva;
  • violazione del divieto di incasso della provvigione da parte dell’agente;
  • mancato pagamento della provvigione da parte della preponente;
  • insolvenza/riduzione o cessazione della produzione da parte della preponente;
  • morte di uno dei contraenti;
  • cessazione del contratto per liquidazione di una persona giuridica.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto a un’indennità di fine rapporto, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennità di fine rapporto corrisponde ad equità.

L’indennità di fine rapporto non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore a cinque anni, tale indennità viene calcolata sul relativo periodo.

Il diritto all’indennità di fine rapporto viene meno in caso di recesso da parte dell’agente o se lo stesso ha ceduto ad un terzo i suoi diritti ed i suoi obblighi derivanti dal contratto di agenzia ad un terzo.

Nel contratto di agenzia può essere pattuito un divieto di concorrenza post-contrattuale, la cui durata non può superare i due anni. La legge portoghese non stabilisce però l’ammontare dell’indennità dovuta all’agente in tal caso, lasciando alle parti la possibilità di determinare l’importo di tale indennità.

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12. Restituzione delle provvigioni

Con la sentenza 17 maggio 2017, C-48/16, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 11 della direttiva europea 86/653, che è stato recepito in Italia nell’art. 1748, VI comma, del codice civile riguardante il tema della restituzione da parte dell’agente di commercio delle provvigioni già riscosse.

Per meglio comprendere l’importanza della suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea è opportuno aver presente il testo dell’art. 11 della direttiva europea 86/653, il quale prevede che:

1. Il diritto alla provvigione può estinguersi unicamente se e nella misura in cui:

– sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito e

– la mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.

  1. Le provvigioni già riscosse dall’agente commerciale sono rimborsate se il relativo diritto è estinto.
  2. Non si può derogare mediante accordo al paragrafo 1 a detrimento dell’agente commerciale.”.

Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che:

  • l’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva europea 86/653 deve essere interpretato nel senso che riguarda non solo i casi di totale mancata esecuzione del contratto tra il preponente e il terzo, ma anche i casi di parziale mancata esecuzione di tale contratto;
  • l’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva europea 86/653 deve essere interpretato nel senso che la clausola di un contratto di agenzia, secondo la quale l’agente è tenuto a rimborsare una quota proporzionale della sua provvigione in caso di parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, non costituisce una deroga “a detrimento dell’agente commerciale”, qualora la quota della provvigione oggetto dell’obbligazione di rimborso sia proporzionata alla portata della mancata esecuzione di tale contratto e a condizione che la suddetta mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente;
  • l’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva europea 86/653 deve essere interpretato nel senso che la nozione di “circostanze imputabili al preponente” non si riferisce solo alle cause giuridiche che hanno direttamente determinato l’estinzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, ma riguarda tutte le circostanze di diritto e di fatto imputabili al preponente, che sono all’origine della mancata esecuzione di tale contratto.

In Italia, come detto, l’art. 11 della direttiva europea 86/653 è stato recepito nell’art. 1748, VI comma, del codice civile, secondo cui:

L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.”.

In considerazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza interpretativa del 17 maggio 2017 e dell’efficacia di tale sentenza anche nell’ordinamento giuridico italiano, ne consegue che:

  • l’art. 1748, VI comma, del codice civile riguarda non solo i casi di totale mancata esecuzione del contratto tra il preponente e il terzo, ma anche i casi di parziale mancata esecuzione di tale contratto;
  • non è da considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 1748, VI comma, del codice civile una clausola contrattuale inserita in un contratto di agenzia che prevede l’obbligo a carico dell’agente di rimborsare una quota proporzionale della sua provvigione in caso di parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, in quanto una clausola del genere non integra un patto più sfavorevole per l’agente;
  • devono intendersi per “circostanze attribuibili al preponente” di cui all’art. 1748, VI comma, del codice civile non solo le cause giuridiche che hanno direttamente determinato l’estinzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, ma anche tutte le circostanze di diritto e di fatto imputabili al preponente, che sono all’origine della mancata esecuzione di tale contratto (come ad esempio la perdita di fiducia del terzo nei confronti del preponente, a causa del trattamento inadeguato ricevuto dal terzo da parte dello stesso preponente).

Sarà, quindi, interessante notare se la giurisprudenza italiana da ora in poi interpreterà l’art. 1748, VI comma, del codice civile conformemente alla sentenza 17 maggio 2017 della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

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11. Il contratto di agenzia in Belgio

Il contratto di agenzia in Belgio è regolato dalla legge sugli agenti (detta “Handelsagentuurwet” in fiammingo e “Loi sur l’agence commerciale” in francese), che ha recepito nell’ordinamento belga la direttiva 86/653/CEE. Peraltro in Belgio sussiste anche una vasta giurisprudenza in materia di contratti di agenzia, che occorre tenere in considerazione.

L’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

In Belgio l’agente di commercio viene considerato come un commerciante e come tale è tenuto a: (i) registrarsi presso la cosiddetta “Crossroad Bank for Enterprises”; (ii) registrarsi presso la Camera di sicurezza sociale per i lavoratori autonomi; (iii) iscriversi presso gli uffici tributari.

Se l’agente non rispetta i suddetti obblighi di registrazione e/o iscrizione, lo stesso rischia sanzioni amministrative e penali.

La legge belga non prevede alcun requisito di forma per il contratto di agenzia, ma è comunque necessaria la forma scritta per determinate clausole contrattuali, come ad esempio la clausola sull’esclusiva o la clausola sullo “star del credere”.

In Belgio, a differenza dell’Italia, il c.d. “star del credere” è valido, con la conseguenza che, secondo la legge belga, in caso di insolvenza dei clienti, l’agente risponde senza limiti, purché lo “star del credere” sia stato pattuito per iscritto e a fronte del riconoscimento di una provvigione aggiuntiva.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato. In mancanza però di accordo tra le parti sulla durata del contratto, lo stesso si presume a tempo indeterminato.

A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo la legge belga, ogni contraente può recedere senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia un grave motivo.

I gravi motivi che autorizzano la preponente a recedere sono:

  • violazione da parte dell’agente dell’obbligo di esclusiva;
  • violazione del rapporto di fiducia da parte dell’agente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dall’agente;
  • malattia grave o morte dell’agente;
  • corruttibilità dell’agente;
  • condanna penale dell’agente.

I gravi motivi che autorizzano, invece, l’agente a recedere sono:

  • violazione del rapporto di fiducia da parte della preponente;
  • fallimento della preponente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dalla preponente (ad esempio l’acquisizione di clientela originariamente dell’agente).

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto ad un indennizzo, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennizzo corrisponde ad equità.

L’indennizzo non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo.

Al contrario, l’agente non ha diritto ad alcun indennizzo se:

  • il contratto di agenzia è stato risolto dalla preponente a causa di una colpa grave dell’agente medesimo;
  • il recesso è stato esercitato dall’agente, a meno che il recesso non sia dovuto a circostanze imputabili alla preponente o sia conseguenza di malattia, salute cagionevole o vecchiaia dell’agente;
  • l’agente, con il consenso del preponente, ha trasferito ad un terzo i propri diritti e doveri.

Nel contratto di agenzia può essere pattuito un divieto di concorrenza post-contrattuale, ma la legge belga non prevede alcuna indennità a favore dell’agente per il fatto di astenersi, dopo la fine del contratto, dal compimento di ogni attività che possa costituire concorrenza in danno della preponente.

Il divieto di concorrenza post-contrattuale può comunque avere una durata di massimo sei mesi dalla fine del contratto, poiché costituisce un vincolo alla libertà lavorativa dell’agente.

Qualora sia stato stabilito un pagamento forfetario a favore della preponente in caso di violazione del divieto di concorrenza da parte dell’agente, tale pagamento non può essere superiore alla provvigione media annuale calcolata in relazione agli ultimi cinque anni di attività. Nel caso in cui la preponente riesca però a provare che dalla violazione del divieto di concorrenza gli è derivato un danno maggiore il suo diritto al risarcimento è commisurato al danno subito.

Infine si segnalano due specificità della legge belga sui contratti di agenzia:

  • se l’agente ha la propria residenza principale in Belgio il contratto di agenzia deve essere necessariamente sottoposto al diritto belga e ai giudici belgi;
  • le norme del Belgio sugli agenti di commercio hanno carattere imperativo e non sono derogabili (tuttavia, secondo la dottrina belga prevalente, nonostante il carattere imperativo delle norme del diritto belga, le parti contraenti possano tuttavia stabilire l’applicabilità del diritto di un altro Stato UE, qualora esso rispetti la tutela minima accordata dalla direttiva CEE n. 86/653).

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10. Il contratto di agenzia in Cina

In Cina manca una normativa specifica relativa al contratto di agenzia e la disciplina giuridica di tale contratto è contenuta in una serie di fonti normative di ordine generale e più precisamente nella legge generale sui contratti, nella legge generale sul commercio estero e nelle norme generali sul sistema di rappresentanza di commercio estero.

In Cina l’agente può essere una persona fisica o giuridica e non costituiscono caratteristiche essenziali del rapporto di agenzia l’autonomia dell’agente e la stabilità dell’incarico.

Un agente di commercio cinese per esercitare tale attività in Cina deve necessariamente ottenere sia l’iscrizione presso l’ufficio amministrativo dell’industria e del commercio, sia un’apposita licenza negoziale.

Un agente di commercio straniero, invece, per esercitare tale attività in Cina deve necessariamente costituire un’apposita società, oltre che ottenere una specifica licenza negoziale riportante l’indicazione del rapporto di agenzia ricevuto.

In entrambi i casi se l’agente (cinese o straniero) non rispetta l’ambito di attività indicato nella licenza negoziale rischia multe o il ritiro della licenza stessa.

Se un preponente con sede in Cina incarica un agente di commercio di concludere con clienti stranieri determinati contratti di import-export in nome del preponente, il preponente necessita, secondo il sistema cinese di rappresentanza di commercio estero, di un permesso di commercio estero. Senza permesso di commercio estero l’agente di commercio non può sviluppare in nome del preponente cinese i contratti di import-export. Allo stesso modo l’agente di commercio cinese di un preponente straniero necessita di un analogo permesso di commercio estero.

In Cina un contratto di agenzia può essere stipulato oralmente o per iscritto, posto che il diritto cinese non impone per il contratto di agenzia alcun particolare requisito di forma.

Tuttavia è sempre opportuno formalizzare per iscritto il contratto, anche per disciplinare in maniera dettagliata gli obblighi dell’agente e quelli del preponente, poiché nel diritto cinese mancano del tutto leggi e norme speciali che si occupano di tali aspetti.

Inoltre, stante l’assenza di una normativa specifica sui contratti di agenzia, nel diritto cinese manca pure una norma di legge che disciplina la durata e lo scioglimento del contratto di agenzia, con la conseguenza che anche tali aspetti dovranno essere dettagliatamente regolamentati nel contratto individuale di agenzia. Se però le parti del contratto di agenzia non regolano nel contratto la durata e la cessazione si osservano fondamentalmente le norme generali della legge sui contratti cinese sulla cessazione dei diritti e doveri nascenti dai contratti.

La legge cinese sui contratti stabilisce che le parti di un contratto di agenzia possono pattuire senza limitazioni termini di preavviso per il recesso, nonché i presupposti per un recesso unilaterale del contratto.

In proposito si segnala che la dottrina cinese reputa validi presupposti per un recesso unilaterale del preponente le seguenti situazioni:

  • la trattativa segreta dell’agente di commercio con terzi;
  • la mancata comunicazione di conclusioni di contratti e di circostanze che siano di particolare importanza per il preponente;
  • la sospensione o revoca della licenza negoziale dell’agente di commercio.

In Cina non esistono norme o leggi che riconoscono all’agente il diritto ad ottenere un’indennità in caso di cessazione del rapporto, così come non esistono nemmeno norme o leggi che obbligano il preponente a corrispondere all’agente un’indennità per vincolare quest’ultimo a non esercitare attività in concorrenza dopo la cessazione del contratto di agenzia.

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9. Inapplicabilità agli agenti extracomunitari delle tutele previste per gli agenti comunitari

Inapplicabilità agli agenti extracomunitari delle tutele previste per gli agenti comunitari

Con la sentenza 16 febbraio 2017, C-507/15, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito l’inapplicabilità agli agenti extracomunitari della direttiva europea 86/653 sugli agenti commerciali anche nei casi in cui la preponente abbia sede in un stato membro dell’Unione europea.

Per meglio comprendere l’importanza della sentenza in commento è utile ricostruire brevemente la vicenda da cui ha tratto origine tale sentenza, che è stata emessa in un procedimento promosso da un agente turco dopo la cessazione di un rapporto di agenzia con una società belga.

L’agente turco operava nel settore dell’importazione e della distribuzione di prodotti agricoli, mentre la preponente belga esercitava attività di sviluppo, produzione e vendita di incubatrici e accessori per il mercato del pollame.

In data 1 luglio 1992 le parti stipulavano un contratto di agenzia a tempo determinato della durata di un anno, che prevedeva il rinnovo automatico ogni anno per un periodo di dodici mesi, salvo essere risolto da una delle parti con un preavviso di tre mesi dalla data di scadenza annuale, notificato con lettera raccomandata.

Inoltre tale contratto prevedeva che lo stesso fosse disciplinato dal diritto belga e che, in caso di controversie, fosse competente solo il Tribunale di Gand (Belgio).

Con lettera del 26 marzo 2013 la preponente belga comunicava all’agente turco la risoluzione del contratto di agenzia commerciale con effetto dal 30 giugno 2013.

Il 5 marzo 2014 l’agente turco intraprendeva un’azione dinanzi al Tribunale di Gand (Belgio), al fine di ottenere la condanna della preponente belga al pagamento di un’indennità compensatoria di recesso dal contratto e di un’indennità di cessazione del rapporto, nonché alla ripresa in consegna delle scorte residue e al pagamento dei crediti esigibili.

A sostegno delle sue pretese l’agente turco richiamava la legge speciale belga del 1995 riguardante gli agenti di commercio, sostenendo che tale legge era applicabile al caso in questione, poiché nel contratto di agenzia le parti avevano validamente scelto il diritto belga quale legge applicabile al contratto medesimo.

Per contro, la preponente belga sosteneva che nel caso di specie era applicabile unicamente il diritto generale belga, dato che la suddetta legge speciale del 1995 sarebbe stata applicabile soltanto se l’agente avesse operato in Belgio, il che nella fattispecie oggetto del giudizio non si era verificato.

Il giudice belga, seppure aveva constatato che le parti avevano effettuato in maniera esplicita la scelta del diritto belga, riteneva che ciò non comportava l’applicazione della legge speciale belga del 1995 riguardante gli agenti di commercio, in quanto l’ambito di applicazione territoriale di tale legge è limitato agli agenti commerciali principalmente stabiliti in Belgio. Infatti l’articolo 27 della suddetta legge del 1995, come interpretato nel diritto belga, induce a concludere che tale legge ha natura autolimitativa, con la conseguenza che essa perde il suo carattere imperativo se l’agente non ha lo stabilimento principale in Belgio, a prescindere dalla circostanza che le parti abbiano designato il diritto belga in generale quale diritto applicabile.

Tuttavia il Tribunale di Gand decideva di sospendere il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: “Se la legge del 1995, che recepisce nel diritto nazionale belga la direttiva 86/653, sia compatibile con tale direttiva e/o con le disposizioni dell’Accordo di associazione, che ha l’obiettivo esplicito dell’adesione della Turchia all’Unione europea, e/o con gli impegni assunti tra la Turchia e l’Unione europea al fine di abolire le restrizioni alla libera circolazione dei servizi tra questi paesi, posto che tale legge prevede la sua applicazione esclusiva agli agenti commerciali aventi la sede principale in Belgio e non si applica se un preponente stabilito in Belgio e un agente stabilito in Turchia hanno operato una scelta esplicita a favore dell’applicazione della legge belga”.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha così risposto alla questione pregiudiziale che le è stata sottoposta: “La direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, e l’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di recepimento di tale direttiva nel diritto dello Stato membro interessato, che esclude dal proprio campo di applicazione un contratto di agenzia commerciale nel cui ambito l’agente commerciale è stabilito in Turchia, ove esercita le attività derivanti da tale contratto, e il preponente è stabilito in detto Stato membro, con la conseguenza che, in tali circostanze, l’agente commerciale non può avvalersi dei diritti che la direttiva suddetta garantisce agli agenti commerciali in seguito alla cessazione di un tale contratto di agenzia commerciale.”.

In buona sostanza, con la sentenza in commento la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che un agente di commercio che esercita la sua attività in un paese extra UE non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva europea 86/653 sugli agenti commerciali, a prescindere dal fatto che la preponente abbia la sua sede in un paese UE, con la conseguenza che l’agente extracomunitario non deve beneficiare imperativamente della tutela offerta dalla suddetta direttiva europea.

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