Il contratto di agenzia in Polonia

Il contratto di agenzia in Polonia è regolato dagli articoli 758 e seguenti del codice civile polacco. Tali articoli sono stati in parte modificati a seguito del recepimento nell’ordinamento polacco della direttiva 86/653/CEE sugli agenti di commercio.

In Polonia l’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

Il diritto polacco non prevede alcuna forma particolare né alcun obbligo di registrazione del contratto, sebbene a fini probatori sia preferibile concludere il contratto per iscritto. Peraltro l’art. 758 §2 del codice civile polacco stabilisce che ciascuna parte ha diritto ad ottenere la conferma scritta del contenuto contrattuale pattuito e delle clausole dirette a modificare o completare il contratto, non essendo ammessa la rinuncia a tale diritto.

In Polonia il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato, ma non è prevista la possibilità di pattuire un periodo di prova.

Da un contratto di agenzia a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere concedendo all’altra parte i seguenti termini di preavviso:

  • un mese per il primo anno;
  • due mesi per il secondo anno;
  • tre mesi a partire dal terzo anno in poi.

Tuttavia le parti possono stabilire contrattualmente termini di preavviso superiori rispetto a quelli sopra indicati, purché valgano sia per la preponente sia per l’agente.

A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo il diritto polacco, ogni contraente può recedere senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia una “circostanze straordinarie” che giustifica la cessazione immediata del contratto.

Le “circostanze straordinarie” che legittimano il recesso in tronco della preponente sono:

  • la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte dell’agente;
  • la violazione dell’obbligo di esclusiva da parte dell’agente;
  • l’appropriazione da parte dell’agente di somme di spettanza della preponente.

Le “circostanze straordinarie” che, invece, legittimano il recesso in tronco dell’agente sono:

  • la violazione dell’obbligo di esclusiva da parte della preponente;
  • la violazione dell’obbligo di salvaguardare la sfera commerciale dell’agente;
  • i significativi ritardi della preponente nella produzione e consegna dei beni.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto ad un indennizzo, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennizzo corrisponde ad equità.   L’indennizzo non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo.

Al contrario, l’agente non ha diritto ad alcun indennizzo se:

  • il contratto di agenzia è stato risolto dalla preponente a causa di una colpa grave dell’agente medesimo;
  • il recesso è stato esercitato dall’agente, a meno che il recesso non sia dovuto a circostanze imputabili alla preponente o sia conseguenza di malattia, salute cagionevole o vecchiaia dell’agente;
  • l’agente, con il consenso del preponente, ha trasferito ad un terzo i propri diritti e doveri.

Nel contratto di agenzia può essere pattuito un divieto di concorrenza post-contrattuale, la cui durata non può superare i due anni. Il diritto polacco non stabilisce però l’ammontare dell’indennità dovuta all’agente in tal caso, lasciando alle parti la possibilità di determinare l’importo di tale indennità.

Laddove nel contratto di agenzia non siano specificato l’importo dovuto all’agente relativamente al patto di non concorrenza post-contrattuale, l’agente ha diritto alla corresponsione di un’indennità commisurata al vantaggio che la preponente ottiene per effetto del divieto di concorrenza.

Una peculiarità del diritto polacco è costituita dal fatto che la preponente può revocare per iscritto il divieto di concorrenza post-contrattuale previsto in un contratto di agenzia fino alla cessazione del contratto stesso, ma in tal caso la preponente è tenuta a corrispondere all’agente il relativo indennizzo per sei mesi.

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