Contratto di agenzia e periodo di prova secondo la Corte di Giustizia europea

Con la sentenza 19 aprile 2018, C-645/16, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è occupata della problematica riguardante l’inserimento di un periodo di prova all’interno di contratto di agenzia.

Più precisamente alla Corte di Giustizia sono state sottoposte le due seguenti questioni:

  • se sia o meno in contrasto con la direttiva europea 86/653 sugli agenti di commercio la pattuizione di un periodo di prova in un contratto di agenzia;
  • se sia o meno applicabile l’art. 17 della direttiva europea 86/653 nel caso in cui la cessazione del contratto di agenzia avvenga durante il periodo di prova ivi previsto.

Riguardo alla prima questione, la Corte di Giustizia ha stabilito che, considerato che nessuna disposizione della direttiva europea 86/653 disciplina la pattuizione di un periodo di prova, si deve ritenere che una pattuizione del genere, che ricade nella libertà contrattuale delle parti, non è di per sé vietata dalla stessa direttiva.

Riguardo alla seconda questione, la Corte di Giustizia ha stabilito che è applicabile l’art. 17 della direttiva europea 86/653 quando la cessazione del contratto di agenzia si verifica nel corso del periodo di prova.

Sarà, quindi, interessante notare se la giurisprudenza italiana (e conseguentemente la prassi contrattuale) si uniformerà alla sentenza 19 aprile 2018 della Corte di Giustizia dell’Unione europea, posto che in Italia, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, è lecito inserire in un contratto di agenzia un periodo di prova con facoltà per entrambe le parti di recedere dal contratto durante tale periodo, senza obbligo di preavviso o di pagamento dell’indennità sostitutiva e senza obbligo di pagamento dell’indennità di fine rapporto.

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