Con la sentenza n. 15397 del 31 maggio 2023 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata sul perfezionamento della notifica del licenziamento e cioè del pervenimento della comunicazione di licenziamento al domicilio del ricevente.

Con tale sentenza la Suprema Corte ha confermato le sentenze del giudice di primo grado e della Corte di appello, che avevano ritenuto decaduta la lavoratrice dal potere di impugnazione del licenziamento entro 60 giorni, giudicando valida la comunicazione di licenziamento della datrice di lavoro per compiuta giacenza della raccomandata inviata al domicilio della lavoratrice stessa.

In proposito la Corte di Cassazione ha ribadito che:

  • ai sensi e per gli effetti dell’art. 1335 codice civile gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario – tra i quali rientra la lettera di licenziamento – si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia;
  • è idonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio, ossia del pervenimento della comunicazione di licenziamento al domicilio della lavoratrice in questione, la produzione da parte della datrice di lavoro della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, accompagnata dalle schede informative provenienti da Poste Italiane, dalle quali si desumono la mancata consegna della raccomandata, il suo deposito presso l’ufficio postale, la sua restituzione al mittente all’esito della compiuta giacenza, pur in mancanza di produzione di copia dell’avviso immesso nella cassetta postale della lavoratrice;
  • la prova del pervenimento a destinazione della lettera di licenziamento è integrata dalla prova della spedizione della raccomandata, dalle documentate attività svolte dall’agente postale incaricato della consegna e dalla compiuta giacenza;
  • la suddetta documentazione è idonea ai fini probatori e fondativi della presunzione legale di conoscibilità da parte della lavoratrice essendo stata estratta dai dati informatici di Poste Italiane, soggetto al quale è affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione;
  • a fronte di tale documentazione idonea ai fini dell’art. 1335 codice civile, la lavoratrice non ha fornito la prova dell’impossibilità di averne notizia senza colpa, considerando che la raccomandata è stata spedita all’indirizzo comunicato alla datrice di lavoro e sussistendo un preciso obbligo contrattuale della lavoratrice secondo il CCNL applicato al rapporto di lavoro in questione di “comunicare con sollecitudine all’impresa ogni mutamento di residenza o domicilio”;
  • la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 codice civile degli atti ricettizi in forma scritta giunti all’indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma, salvo prova contraria, che non può essere costituta dall’affermazione della ricorrente di non aver mai rinvenuto l’avviso di giacenza nella sua casella postale.

In buona sostanza, nel caso di specie la Corte di Cassazione ha stabilito che la lavoratrice è decaduta dal poter fare ricorso contro il licenziamento, in quanto la lettera di impugnazione è pervenuta alla datrice di lavoro oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge, ritenendo insufficiente l’affermazione della stessa lavoratrice di non aver trovato l’avviso di giacenza nella propria cassetta postale ai fini di far venire meno la presunzione legale di conoscibilità della lettera di licenziamento.

 

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