Con sentenza n. 1043 del 9 febbraio 2023 il Tribunale di Milano si è pronunciato su un caso in cui un produttore, dopo aver effettuato un recesso con preavviso da un contratto di distribuzione, ha continuato a vendere merce all’ex distributore, con il quale si è instaurato un distinto rapporto commerciale basato su singole compravendite divenendo un cliente di riferimento (del produttore) nella zona.

Nella sentenza in questione il Giudice adito ha stabilito che:

  • è legittimo il comportamento di un produttore che recede con preavviso da un contratto di distribuzione (detto anche contratto di concessione di vendita) e poi, una volta risolto tale contratto, instaura con l’ex distributore un distinto rapporto commerciale basato su singole compravendite di prodotti, con la conseguenza che l’ex distributore diventa cliente di riferimento del produttore nella zona;
  • non si verifica una prosecuzione del contratto di distribuzione e non continuano ad essere valide le pattuizioni ivi contenute, ma il nuovo e distinto rapporto di compravendita è regolato dai singoli ordini di acquisto alle condizioni di volta in volta concordate tra le parti, qualora il cliente di riferimento non è più tenuto a rispettare gli obblighi previsti nel cessato contratto di distribuzione ed in particolare l’obbligo sui minimi di acquisto e l’obbligo di destinazione del 90% della superficie di vendita del negozio alla merce del produttore diversamente dal periodo in cui era vigente il contratto di distribuzione.

In buona sostanza, la sentenza in commento evidenzia la differenza esistente tra la figura del distributore e quella del cliente di riferimento (detto anche “cliente abituale”), che sono due figure molte diffuse nella prassi commerciale:

  • il distributore è legato al produttore da un rapporto continuativo di collaborazione commerciale, che non può essere interrotto senza un congruo preavviso e da cui scaturiscono una serie di obblighi in capo al distributore stesso come l’obbligo sui minimi di acquisto e l’obbligo di destinazione di una determinata superficie del negozio alla merce del produttore;
  • il cliente di riferimento è un acquirente-rivenditore che instaura con il produttore una costante relazione d’affari in una determinata zona, attraverso una serie di compravendite susseguitesi nel tempo, ma senza fissare ulteriori obblighi né da una parte (ad es. l’obbligo di promozione, l’obbligo di assistenza per l’omologazione dei prodotti, l’obbligo di partecipazione a fiere, ecc.), né dall’altra parte (ad es. l’obbligo del produttore di rispettare un preavviso qualora decida di smettere di rifornire la controparte).

 

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