Con la sentenza n. 297 del 1° settembre 2026 il Tribunale di Prato ha stabilito che la semplice indicazione di una zona nel contratto di agenzia non attribuisce di per sé all’agente un diritto di esclusiva sull’intero territorio.
La controversia riguardava un agente che chiedeva il pagamento delle provvigioni sugli affari conclusi direttamente dalla società o tramite altri operatori nelle province di Firenze e Prato. Secondo l’agente, il contratto gli aveva riservato tali zone, con conseguente diritto alle provvigioni indirette anche sugli affari conclusi con clienti appartenenti al territorio assegnato.
Il Tribunale di Prato ha respinto la domanda dell’agente, escludendo nel caso concreto l’esistenza di un’esclusiva generale sulla zona.
A sostegno della propria decisione, il Giudice adito ha ritenuto che:
- il contratto prevedeva espressamente la possibile presenza di altri agenti nella medesima area;
- erano ammesse sovrapposizioni territoriali e la nomina di ulteriori agenti;
- all’agente era stato affidato anche il coordinamento di altre figure commerciali (agenti, distributori, procacciatori);
- la lettera integrativa, sottoscritta contestualmente al contratto, indicava già la presenza di un agente, di un distributore e di un procacciatore nelle province interessate;
- la clientela risultava concretamente suddivisa tra più altre figure commerciali (agenti, distributori, procacciatori).
Secondo il Tribunale di Prato, contratto e lettera integrativa dovevano essere interpretati congiuntamente, con la conseguenza che l’espressione “zona riservata all’Agente” non poteva essere intesa, isolatamente, come attribuzione dell’intero territorio a un unico agente.
A confermare tale interpretazione vi era anche il comportamento concretamente tenuto dalle parti.
Infatti, la società aveva predisposto elenchi di clienti assegnati a operatori diversi e l’attività commerciale risultava organizzata principalmente in funzione della clientela, anziché secondo una rigida ripartizione territoriale.
In buona sostanza, la pronuncia in esame chiarisce che la semplice indicazione di una zona “riservata” non basta a configurare un’esclusiva territoriale: per stabilire se l’esclusiva sussista, occorre valutare il contratto nel suo complesso e il concreto comportamento delle parti. Di conseguenza, è importante che le clausole relative alla zona e all’esclusiva siano chiare e coerenti, soprattutto quando nella stessa area operano più agenti o altre figure commerciali, come ad esempio distributori e procacciatori.
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