Secondo il codice commerciale giapponese (“dairishô”) l’agente è una persona che, senza essere lavoratore subordinato, esegue, come rappresentante o intermediario, affari in nome e per conto di un altro soggetto, il preponente.
La legge giapponese non prevede una relazione stabile tra l’agente e il preponente, ma si limita a stabilire che in virtù di un contratto di agenzia l’agente si obbliga a vendere le merci del preponente in cambio dell’ottenimento di una provvigione.
Nel diritto giapponese non vi è distinzione tra l’agente persona giuridica e l’agente persona fisica. In Giappone gli agenti non sono tenuti per legge ad avervi la residenza. Tuttavia, al fine di intraprendere l’attività di agente di commercio nel Paese in esame, è necessario aprire un ufficio in Giappone.
Ai sensi del codice commerciale giapponese l’agente è considerato un commerciante.
Per esercitare l’attività di agente di commercio in Giappone è necessaria l’iscrizione nel registro commerciale dell’ufficio giudiziario del distretto competente per territorio, in base al luogo in cui ha sede l’ufficio dell’agente stesso.
Inoltre il diritto giapponese non prevede alcuna norma particolare relativamente a licenze, obblighi di registrazione o altri obblighi formali per l’agente, salvo che per l’importazione di determinati prodotti (piante, alimenti, prodotti farmaceutici, beni pericolosi, ecc.) o per determinati settori economici (servizi finanziari, edilizia, libere professioni, ecc.). In Giappone non vi è alcun particolare registro professionale per gli agenti di commercio.
L’inserimento di una clausola di esclusiva nel contratto di agenzia può configurare una violazione del diritto tributario giapponese se l’esclusiva impedisce in maniera illecita all’agente di instaurare rapporti commerciali con altri preponenti.
A prescindere da ciò, la clausola sull’esclusiva può essere inserita in un contratto di agenzia senza limitazioni. Tuttavia se nel contratto è stata inserita una clausola di esclusiva, il preponente non può concludere affari direttamente nella zona di esclusiva dell’agente.
In Giappone un contratto di agenzia può essere stipulato oralmente o per iscritto, posto che la legge giapponese non impone per il contratto di agenzia alcun particolare requisito di forma. Ad ogni modo è opportuno formalizzare per iscritto quantomeno le clausole sulla legge applicabile e sul foro competente.
Nel diritto giapponese manca una norma di legge che disciplina la durata del contratto e il periodo di prova dell’agente, ma è comunque possibile stipulare un contratto di agenzia a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Il contratto di agenzia a tempo determinato cessa alla sua naturale scadenza, mentre il contratto di agenzia a tempo indeterminato di regola può essere sciolto tramite recesso, senza obbligo di motivazione, da comunicarsi all’altra parte con un preavviso di due mesi. In Giappone il termine di preavviso non aumenta con l’aumentare della durata del contratto.
A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo il diritto giapponese, ogni contraente può recedere senza necessità di rispettare il termine di preavviso dovuto, laddove vi sia un grave motivo.
I gravi motivi che autorizzano il preponente a recedere sono:
- presenza di un embargo commerciale;
- sussistenza di un divieto legale;
- gravi mutamenti economici;
- revoca di un permesso obbligatorio.
I gravi motivi che autorizzano, invece, l’agente a recedere sono:
- diffusione di segreti commerciali;
- infedeltà;
- concorrenza illecita;
- insolvenza.
In Giappone manca una norma di legge che riconosce all’agente il diritto all’indennità di fine rapporto in caso di scioglimento del contratto di agenzia (a tempo determinato o a tempo indeterminato).
Tale diritto è stato però affermato dalla giurisprudenza giapponese, qualora il contratto di agenzia sia cessato illecitamente. Si tratta in realtà di un risarcimento del danno, che sorge ad esempio in presenza di recesso immotivato nel caso in cui l’agente avrebbe potuto fare affidamento sulla prosecuzione del contratto.
Di solito l’ammontare dell’indennità di fine rapporto/risarcimento si ricava dall’ammontare medio del lucro cessante dell’agente per il periodo di un anno.
Ad ogni modo se l’agente commette una violazione delle regole di concorrenza deve risarcire il danno da lui provocato al preponente. In tal caso l’ammontare del danno corrisponde alla somma del guadagno che l’agente o un terzo hanno di fatto conseguito a seguito di tale violazione.
In Giappone è possibile inserire in un contratto di agenzia un divieto di concorrenza post-contrattuale a carico dell’agente, ma manca una norma di legge in base alla quale in tale ipotesi quest’ultimo abbia diritto ad ottenere una specifica indennità, così come manca anche una norma di legge che disciplina la durata massima del divieto in questione.
Infine spetta alle parti stabilire liberamente una clausola sul giudice competente o di devoluzione ad arbitri delle future controversie. Senza tali accordi, sono competenti i tribunali statali giapponesi, che, rispetto agli arbitri, hanno costi inferiori, ma tempi più lunghi.
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