Le nuove possibilità di modifica delle mansioni

Dal 25 giugno 2015 è in vigore la nuova disciplina sulle mansioni introdotta dal Jobs Act e contenuta nell’art. 2103 del codice civile.

Tale disciplina si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, senza alcuna distinzione in base alla categoria e/o alla data di assunzione.

Le nuove possibilità di modifica delle mansioni consistono nel fatto che:

  • il datore di lavoro può assegnare al lavoratore qualsiasi mansione tra quelle previste dal C.C.N.L. di riferimento, che sia riconducibile allo stesso livello ed alla stessa categoria di inquadramento (dirigente, quadro, impiegato, operaio) delle ultime effettivamente svolte dal medesimo lavoratore, anche se non aderenti alle specifiche competenze acquisite in precedenza, purché a parità di categoria legale e di livello contrattuale;
  • il datore di lavoro, in caso di una modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore, può adibire quest’ultimo ad una attività corrispondente ad un livello contrattuale inferiore, pur nel rispetto della categoria legale (ciò, ovviamente, presuppone che il C.C.N.L. di riferimento preveda più livelli per la medesima categoria di inquadramento);
  • il lavoratore, previa stipulazione di un accordo individuale in sede protetta, può accettare una modifica delle mansioni più ampia rispetto a quella consentita unilateralmente al datore di lavoro, qualora tale accordo sia finalizzato al conseguimento di un risultato utile al medesimo lavoratore, ossia la conservazione dell’occupazione, l’acquisizione di una diversa professionalità, oppure il miglioramento delle condizioni di vita;
  • il lavoratore può rinunciare al livello di inquadramento superiore corrispondente alle ultime mansioni svolte per un periodo non inferiore a sei mesi, con ogni conseguenza anche in relazione all’eventuale differente regime di tutele in caso di licenziamento.

© FTA avvocati. All Rights Reserved