Le differenze tra un rapporto di agenzia e un rapporto di lavoro subordinato

Con la sentenza n. 4884 dell’1 marzo 2018 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi delle differenze tra un rapporto di agenzia e un rapporto di lavoro subordinato, precisando anche gli elementi utili ai fini della corretta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro nell’una o nell’altra tipologia contrattuale.

In particolare nella suddetta sentenza la Cassazione ha stabilito che:

  • l’elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento, in favore della preponente, di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, che si manifesta nell’autonoma scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto delle istruzioni ricevute dalla preponente;
  • costituisce, invece, oggetto del rapporto di lavoro subordinato la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta;
  • elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato nonché elemento distintivo rispetto a quello di agenzia è costituito dalla soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
  • in mancanza della sopra indicata soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad ulteriori elementi, aventi però carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (come ad esempio la continuità della prestazione lavorativa, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale).

Nel caso da cui trae origine la pronuncia in commento la Suprema Corte ha altresì affermato che il Giudice di appello aveva correttamente individuato gli elementi indiziari dotati di efficacia probatoria sussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro come lavoro subordinato e non come agenzia e più precisamente:

  • lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale attraverso la sua sottoposizione a specifiche e vincolanti istruzioni per la gestione della clientela, a ripetuti richiami al rispetto delle procedure dettate, a turni di lavoro e feriali stabiliti unilateralmente dalla società;
  • lo svolgimento dell’attività esclusivamente nei locali aziendali e con strumenti forniti dalla società (scrivania, computer, targa col nome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono diretto);
  • l’assenza in capo al lavoratore di qualsiasi rischio imprenditoriale e di una seppur minima struttura organizzativa;
  • la gestione contabile dell’attività lavorativa da parte della società, che, mediante il suo ufficio amministrativo, provvedeva direttamente a predisporre le fatture per il pagamento delle provvigioni.

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