La risoluzione consensuale del contratto di agenzia

Con la sentenza del 23 febbraio 2018 il Tribunale di Bolzano ha stabilito che: “nel caso di risoluzione del contratto di agenzia per mutuo consenso il preponente non è tenuto a corrispondere all’agente né l’indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750 c.c., non essendovi l’obbligo del preavviso né dell’indennità suppletiva di clientela, prevista per la sola ipotesi che il contratto si sciolga ad iniziativa della casa mandante”.

Traendo spunto da tale sentenza è possibile svolgere alcune considerazioni di ordine generale sul tema della risoluzione consensuale del contratto di agenzia, che è una delle modalità di scioglimento di tale contratto.

In particolare, nel caso di risoluzione consensuale del contratto di agenzia, è principio consolidato in giurisprudenza che:

  • la preponente non sarebbe tenuta a corrispondere all’agente l’indennità sostitutiva del preavviso, poiché quando il contratto si risolve consensualmente le parti non hanno diritto al preavviso;
  • l’agente non avrebbe diritto all’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 del codice civile, in quanto tale indennità spetta all’agente solo quando il contratto si scioglie su iniziativa della preponente.

Controverso è, invece, in giurisprudenza il riconoscimento all’agente dell’indennità suppletiva di clientela in caso di risoluzione consensuale di un contratto di agenzia, sebbene le pronunce che negano il diritto dell’agente all’indennità suppletiva di clientela siano numericamente superiori rispetto a quelle di senso contrario.

La sentenza in commento, quindi, si inserisce nell’orientamento giurisprudenziale prevalente che nega il diritto dell’agente all’indennità suppletiva di clientela in caso di risoluzione consensuale del contratto di agenzia.  

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