Recesso prima della scadenza da un contratto di agenzia a termine e risarcimento del danno

Di regola un contratto di agenzia a tempo determinato si scioglie automaticamente alla sua scadenza naturale, non essendo possibile recedere da tale contratto con la concessione del periodo di preavviso, in quanto l’istituto del preavviso riguarda unicamente il recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato e non può essere esteso anche al contratto di agenzia a tempo determinato.

Tuttavia solo nei due seguenti casi è possibile recedere anticipatamente da un contratto di agenzia a termine:

  • mutuo consenso;
  • giusta causa.

Al di fuori dei due casi eccezionali sopra indicati, il recesso effettuato da una delle parti prima della scadenza pattuita è inefficace, con la conseguenza che il contratto di agenzia resta in vita fino a tale scadenza e la parte recedente è tenuta nei confronti dell’altra al risarcimento del danno.

Sebbene non sia agevole quantificare il danno derivante da un ingiustificato recesso anticipato da un contratto a termine, in linea generale si può affermare che:

  • se è la preponente a recedere prima della scadenza da un contratto di agenzia a tempo determinato, il danno è commisurato al compenso che l’agente avrebbe percepito qualora il contratto fosse proseguito fino alla sua naturale scadenza;
  • se, invece, è l’agente a recedere prima della scadenza da un contratto di agenzia a tempo determinato, il danno è commisurato sia al danno emergente pari ai costi sostenuti per la ricerca di nuovi agenti, sia al lucro cessante pari alla diminuzione di utili nella zona assegnata all’agente receduto.

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