Nella Repubblica di San Marino manca una legge che disciplina in maniera specifica il contratto di agenzia, ma esiste unicamente la legge n. 125 del 31 ottobre 1990, che disciplina i requisiti per l’esercizio dell’attività di agente di commercio.
In base ad un’interpretazione letterale di tale legge sembrerebbe che nel diritto sanmarinese sia ammissibile solo la figura dell’agente-persona fisica e non anche quella dell’agente-persona giuridica (art. 3).
Nella Repubblica di San Marino un agente di commercio prima di iniziare la sua attività deve darne comunicazione all’Ufficio Tributario, all’Ufficio del Lavoro e all’Istituto Sicurezza Sociale per l’iscrizione nei ruoli dei lavoratori indipendenti.
Inoltre, secondo la suddetta legge n. 125 del 31 ottobre 1990, costituiscono requisiti necessari per l’esercizio dell’attività di agente di commercio il possesso di:
- una specifica licenza, che viene rilasciata dall’Ufficio Industria Artigianato e Commercio, previo pagamento della tassa sulle licenze commerciali;
- una patente commerciale che attesta le capacità professionali del soggetto che intende svolgere l’attività di agente.
Per quanto non diversamente previsto dalla legge n. 125 del 31 ottobre 1990 agli agenti di commercio si applicano le norme sul commercio in generale contenute nella legge n. 130 del 26 luglio 2010.
A San Marino un contratto di agenzia può essere stipulato oralmente o per iscritto, posto che il diritto sanmarinese non impone per i contratti alcun particolare requisito di forma.
Tuttavia è sempre opportuno formalizzare per iscritto un contratto di agenzia, anche per disciplinare in maniera dettagliata gli obblighi dell’agente e quelli del preponente, poiché nel diritto sanmarinese mancano del tutto leggi e norme speciali che si occupano di tali aspetti.
Inoltre, stante l’assenza di una normativa specifica sui contratti di agenzia, nel diritto sanmarinese manca pure una norma di legge che disciplina la durata e lo scioglimento del contratto di agenzia, con la conseguenza che anche tali aspetti dovranno essere dettagliatamente regolamentati nel contratto individuale di agenzia.
Infine si segnala che a San Marino non esistono norme o leggi che riconoscono all’agente il diritto ad ottenere un’indennità in caso di cessazione del rapporto, così come non esistono nemmeno norme o leggi che obbligano il preponente a corrispondere all’agente un’indennità per vincolare quest’ultimo a non esercitare attività in concorrenza dopo la cessazione del contratto di agenzia.
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