In Cina manca una normativa specifica relativa al contratto di agenzia e la disciplina giuridica di tale contratto è contenuta in una serie di fonti normative di ordine generale e più precisamente nella legge generale sui contratti, nella legge generale sul commercio estero e nelle norme generali sul sistema di rappresentanza di commercio estero.

In Cina l’agente può essere una persona fisica o giuridica e non costituiscono caratteristiche essenziali del rapporto di agenzia l’autonomia dell’agente e la stabilità dell’incarico.

Un agente di commercio cinese per esercitare tale attività in Cina deve necessariamente ottenere sia l’iscrizione presso l’ufficio amministrativo dell’industria e del commercio, sia un’apposita licenza negoziale.

Un agente di commercio straniero, invece, per esercitare tale attività in Cina deve necessariamente costituire un’apposita società, oltre che ottenere una specifica licenza negoziale riportante l’indicazione del rapporto di agenzia ricevuto.

In entrambi i casi se l’agente (cinese o straniero) non rispetta l’ambito di attività indicato nella licenza negoziale rischia multe o il ritiro della licenza stessa.

Se un preponente con sede in Cina incarica un agente di commercio di concludere con clienti stranieri determinati contratti di import-export in nome del preponente, il preponente necessita, secondo il sistema cinese di rappresentanza di commercio estero, di un permesso di commercio estero. Senza permesso di commercio estero l’agente di commercio non può sviluppare in nome del preponente cinese i contratti di import-export. Allo stesso modo l’agente di commercio cinese di un preponente straniero necessita di un analogo permesso di commercio estero.

In Cina un contratto di agenzia può essere stipulato oralmente o per iscritto, posto che il diritto cinese non impone per il contratto di agenzia alcun particolare requisito di forma.

Tuttavia è sempre opportuno formalizzare per iscritto il contratto, anche per disciplinare in maniera dettagliata gli obblighi dell’agente e quelli del preponente, poiché nel diritto cinese mancano del tutto leggi e norme speciali che si occupano di tali aspetti.

Inoltre, stante l’assenza di una normativa specifica sui contratti di agenzia, nel diritto cinese manca pure una norma di legge che disciplina la durata e lo scioglimento del contratto di agenzia, con la conseguenza che anche tali aspetti dovranno essere dettagliatamente regolamentati nel contratto individuale di agenzia. Se però le parti del contratto di agenzia non regolano nel contratto la durata e la cessazione si osservano fondamentalmente le norme generali della legge sui contratti cinese sulla cessazione dei diritti e doveri nascenti dai contratti.

La legge cinese sui contratti stabilisce che le parti di un contratto di agenzia possono pattuire senza limitazioni termini di preavviso per il recesso, nonché i presupposti per un recesso unilaterale del contratto.

In proposito si segnala che la dottrina cinese reputa validi presupposti per un recesso unilaterale del preponente le seguenti situazioni:

  • la trattativa segreta dell’agente di commercio con terzi;
  • la mancata comunicazione di conclusioni di contratti e di circostanze che siano di particolare importanza per il preponente;
  • la sospensione o revoca della licenza negoziale dell’agente di commercio.

In Cina non esistono norme o leggi che riconoscono all’agente il diritto ad ottenere un’indennità in caso di cessazione del rapporto, così come non esistono nemmeno norme o leggi che obbligano il preponente a corrispondere all’agente un’indennità per vincolare quest’ultimo a non esercitare attività in concorrenza dopo la cessazione del contratto di agenzia.

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