Invalida l’indicazione del foro competente all’interno della fattura
Con la sentenza 8 marzo 2018, C-64/17, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato invalida la clausola attributiva di competenza contenuta nelle condizioni generali di vendita menzionate nelle fatture emesse da una delle parti di un rapporto di distribuzione tra due società europee.
Per meglio comprendere l’importanza della sentenza in esame è utile ricostruire brevemente i fatti di causa, che traggono origine da un rapporto di distribuzione di fatto, e cioè non formalizzato per iscritto, tra la società belga Saey Home & Garden (produttore) e la società portoghese Lusavouga (distributore) avente ad oggetto la distribuzione esclusiva in Spagna di attrezzi e utensili per la cucina recanti il marchio “Barbecook”.
Con mail del 17 luglio 2014 la società produttrice belga informava il distributore portoghese della sua decisione di porre termine alla loro collaborazione commerciale.
In data 19 giugno 2015 il distributore portoghese conveniva in giudizio la società belga dinanzi al Tribunale portoghese di Aveiro al fine di ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento di Euro 24.000,00.
La società belga si costituiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aveiro ed eccepiva l’incompetenza dei giudici portoghesi a decidere sulla controversia, rilevando che nelle condizioni generali di vendita menzionate sulle fatture emesse dalla stessa società belga alla società portoghese vi era una clausola in cui si precisava che le eventuali controversie sarebbero state decise dal Tribunale belga di Courtrai.
Il giudice di primo grado respingeva l’eccezione di incompetenza e Saey Home & Garden proponeva appello dinanzi alla Corte d’Appello di Oporto.
La Corte d’Appello di Oporto sospendeva il procedimento e chiedeva alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sulle due seguenti questioni pregiudiziali:
- decidere se sia o meno valida una clausola attributiva di competenza contenuta nelle condizioni generali di vendita menzionate nelle fatture emesse dal produttore;
- determinare il foro competente attraverso la corretta qualificazione del rapporto contrattuale, stabilendo in particolare se era competente il giudice belga in base alla suddetta clausola attributiva di competenza, il giudice spagnolo essendo la Spagna il luogo di esecuzione del contratto oppure il giudice portoghese essendo in Portogallo la sede del distribuito.
Con la sentenza 8 marzo 2018 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha così deciso:
- l’art. 25, paragrafo 1, del Regolamento UE 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, una clausola attributiva di competenza stipulata in condizioni generali di vendita menzionate in fatture emesse da una delle parti contraenti non soddisfa i requisiti previsti dal suddetto art. 25;
- l’articolo 7, punto 1, del Regolamento UE 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che il giudice competente a conoscere di una domanda risarcitoria relativa alla risoluzione di un contratto di concessione di vendita, concluso fra due società stabilite e operanti in due Stati membri diversi, per la commercializzazione di prodotti sul mercato nazionale di un terzo Stato membro, in cui nessuna delle due suddette società dispone di succursali o di stabilimenti, è quello dello Stato membro in cui si trova il luogo della prestazione principale dei servizi, come si evince dalle disposizioni del contratto nonché, in assenza di disposizioni siffatte, dall’esecuzione effettiva del contratto stesso, e, in caso di impossibilità di determinarlo su tale base, quello del domicilio del prestatore.
In buona sostanza, riguardo alla prima questione pregiudiziale la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto che una clausola derogatoria della competenza contenuta nelle condizioni generali di vendita riportate nelle fatture emesse da una delle parti non soddisfa i requisiti di cui all’art. 25 del Regolamento UE 1215/2012, in quanto tale clausola non risulta essere stata oggetto di pattuizione tra le parti, stante il suo inserimento nelle fatture, che sono documenti emessi unilateralmente da una delle parti e quindi non hanno natura contrattuale.
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