La revoca dell’incarico accessorio di area manager
Con la sentenza n. 16940 del 27 giugno 2018 la Corte di Cassazione è tornata pronunciarsi sulla natura dell’incarico di area manager e sulla legittimità della revoca di tale incarico da parte della preponente senza obbligo di preavviso.
In particolare nella suddetta sentenza la Cassazione ha affermato che:
- il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di area manager deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale con vincolo di dipendenza unilaterale, per cui le vicende del contratto di agenzia si ripercuotono sull’incarico accessorio e non viceversa;
- stante la natura accessoria dell’incarico di area manager, la revoca di tale incarico non produce alcun effetto sul contratto di agenzia, che continua a rimanere in essere tra le parti;
- è lecito prevedere a favore della preponente la possibilità di revocare in ogni momento l’incarico di area manager senza obbligo di preavviso o di corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
In buona sostanza, la sentenza in commento si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell’incarico accessorio di area manager, può essere prevista la revoca in qualsiasi momento senza preavviso, mediante semplice comunicazione scritta della preponente che non necessita di una motivazione specifica, senza diritto per l’area manager ad alcuna indennità e/o ad alcun risarcimento del danno.
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