Con la sentenza n. 4242 del 28 agosto 2026 il Tribunale di Firenze ha qualificato come contratto atipico di distribuzione o concessione di vendita un rapporto avente ad oggetto la commercializzazione di prodotti vinicoli nei mercati esteri.
La sentenza ha chiarito che l’esclusiva territoriale non comporta di per sé obblighi minimi di acquisto, di fatturato o di copertura commerciale.
Tali obblighi devono risultare dal contratto e la loro violazione deve essere concretamente provata.
Pertanto, la mancata realizzazione delle aspettative commerciali del produttore non è sufficiente a configurare un inadempimento del distributore.
Inoltre, sugli altri aspetti contrattuali della vicenda il Tribunale di Firenze ha stabilito che:
- la comunicazione tardiva di mancato rinnovo non poteva impedire la prosecuzione del rapporto, non essendo stata esercitata una valida disdetta nei termini contrattualmente previsti;
- il patto di non concorrenza biennale successivo alla cessazione del rapporto era valido, in quanto sufficientemente determinato quanto a oggetto e durata;
- le penali previste per la violazione dell’esclusiva e del patto di non concorrenza dovevano essere ridotte equitativamente ai sensi dell’art. 1384 c.c., per un importo complessivo di € 30.000,00.
La pronuncia in esame evidenzia, quindi, l’importanza di una puntuale redazione dei contratti di distribuzione, soprattutto con riferimento a esclusiva, obiettivi commerciali, obblighi promozionali, rinnovo e disdetta, patto di non concorrenza e penali.
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