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26. Legittimo il recesso dal contratto di distribuzione internazionale per risultati insoddisfacenti

Con la sentenza n. 322 del 2 aprile 2026 la Corte d’Appello di Brescia si è pronunciata sulla legittimità del recesso esercitato da una società italiana nell’ambito di un rapporto di distribuzione commerciale internazionale.

La vicenda trae origine da una collaborazione avviata nel 2017 tra un’impresa italiana operante nel settore chimico (lubrificanti e soluzioni per la climatizzazione) e un imprenditore latino-americano, finalizzata alla distribuzione esclusiva dei prodotti della società italiana in Perù, Brasile, Messico e Stati Uniti, attraverso quattro società costituite nei rispettivi mercati.

Le parti avevano scelto di non disciplinare il rapporto mediante un contratto scritto dettagliato, limitandosi a individuare un obiettivo di fatturato pari a € 700.000,00. Dopo circa tre anni di collaborazione e a seguito degli investimenti promozionali effettuati dalle distributrici, nel novembre 2020 la società italiana comunicava il proprio recesso dal rapporto.

Le società distributrici agivano quindi in giudizio presso il Tribunale di Brescia, chiedendo il risarcimento di oltre un milione di euro, sostenendo il carattere arbitrario e abusivo del recesso. A sostegno delle proprie domande richiamavano, tra l’altro, una comunicazione inviata dall’azienda italiana nell’agosto 2020, con la quale la prosecuzione della collaborazione era stata subordinata all’effettuazione di ordini per almeno € 500.000,00 entro la fine del mese.

La Corte d’Appello di Brescia, confermando integralmente la sentenza di primo grado, ha rigettato le domande risarcitorie delle distributrici riconoscendo la piena legittimità del recesso.

In particolare, la Corte territoriale nella sentenza in esame ha stabilito che:

  • in assenza di una puntuale regolamentazione contrattuale degli obblighi delle parti, spetta a chi contesta il recesso dimostrare che lo stesso sia stato esercitato in modo arbitrario o in violazione dei principi di correttezza e buona fede;
  • nei rapporti di durata a tempo indeterminato, privi di specifici vincoli contrattuali, la decisione di interrompere la collaborazione per risultati economici inferiori alle aspettative costituisce una scelta imprenditoriale legittima e non sindacabile nel merito dal giudice;
  • il principio di buona fede, di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, non impone la prosecuzione del rapporto quando gli obiettivi commerciali non risultino soddisfacenti, né può ritenersi violato il principio di proporzionalità in presenza di una valutazione economica negativa dell’andamento della collaborazione;
  • la richiesta, formulata dopo diversi anni dall’avvio del rapporto, di raggiungere determinati volumi di acquisto non integra di per sé un comportamento abusivo, potendo rappresentare una fisiologica evoluzione delle aspettative commerciali una volta conclusa la fase di avviamento.

In buona sostanza, la sentenza in commento conferma che, in assenza di una disciplina contrattuale dettagliata, la decisione di interrompere un rapporto commerciale rientra principalmente nella sfera dell’autonomia imprenditoriale. Il giudice può verificarne la legittimità sotto il profilo della correttezza e della buona fede, ma non può sostituirsi all’impresa nella valutazione delle ragioni economiche che hanno determinato il recesso.

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25. Distribuzione commerciale e contratti senza forma scritta

Con la sentenza n. 222 del 5 marzo 2026 il Tribunale di Bergamo ha chiarito che la differenza tra contratto di distribuzione e contratto di somministrazione non è solo teorica, ma da tale differenza può dipendere quale giudice – italiano o straniero – sia competente a decidere una controversia internazionale.

La vicenda alla base della suddetta sentenza riguardava una società italiana produttrice di caschi per moto e una società spagnola, che avevano collaborato per oltre dieci anni senza un contratto scritto. Tale rapporto è stato interrotto dalla società italiana con nove mesi di preavviso.

Successivamente tra le parti è sorto un contenzioso internazionale instaurato dinanzi al Tribunale di Bergamo.

Nella sentenza in esame il Tribunale di Bergamo ha affermato che:

  • ai fini della decisione della causa è pregiudiziale la questione della giurisdizione e per risolvere tale questione preliminare occorre innanzitutto stabilire se il rapporto tra le parti configurava un contratto di somministrazione (come sostenuto dall’azienda italiana) oppure un contratto di distribuzione (come sostenuto dall’azienda spagnola);
  • la somministrazione consiste nella fornitura periodica o continuativa di beni, a fronte di un pagamento. L’interesse delle parti si esaurisce nello scambio merce-prezzo;
  • la distribuzione, invece, consiste in un rapporto di collaborazione commerciale più ampio, in cui il distributore non si limita a comprare e rivendere i prodotti, ma contribuisce allo sviluppo del marchio e alla presenza del produttore in un determinato mercato;
  • nel caso di specie sussistevano diversi indici che dimostravano l’esistenza di un rapporto di distribuzione, come ad esempio (i) attività promozionale del marchio con sponsorizzazioni ed eventi sportivi, (ii) bonus e incentivi legati al raggiungimento di obiettivi di vendita, (iii) collaborazione nella definizione dei budget annuali, (iv) rapporto di lunga durata con crescita costante del fatturato, (v) preavviso significativo di recesso (nove mesi), tipico di rapporti commerciali strutturati.

Pertanto, il Tribunale adito ha ritenuto che il rapporto tra le parti deve qualificarsi come contratto di distribuzione, con la conseguenza che il giudice competente a decidere la causa in esame è il giudice spagnolo, dato che i servizi di promozione e sviluppo del mercato venivano svolti in Spagna.

In buona sostanza, la sentenza in commento evidenzia l’importanza per le aziende che operano in contesti internazionali di formalizzare per iscritto i rapporti di distribuzione, in modo da indicare espressamente la legge applicabile e il foro competente.

 

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24. Legittimazione alla risoluzione e clausole risolutive nel contratto di distribuzione

Con la sentenza n. 970 del 5 febbraio 2026 il Tribunale di Milano ha chiarito alcuni aspetti fondamentali dei contratti di distribuzione commerciale, offrendo indicazioni utili per imprese e distributori su chi può risolvere un contratto, quando scattano le clausole di risoluzione e come vanno considerati gli obiettivi di vendita.

Innanzitutto, il Tribunale adito ha confermato che quando un contratto di distribuzione viene ceduto a un nuovo soggetto solo il nuovo titolare può chiedere la risoluzione. Eventuali richieste del cedente, cioè di chi ha trasferito il contratto, non hanno alcun effetto. In pratica, insieme al contratto passano tutti i diritti e doveri, inclusa la possibilità di sciogliere il rapporto.

Inoltre, nella pronuncia in esame il Tribunale di Milano ha rilevato che le clausole contrattuali che prevedono la risoluzione automatica in caso di inadempimento valgono solo se gli inadempimenti sono chiaramente indicati nel contratto. Non basta lamentare violazioni generiche: la risoluzione scatta solo se la parte interessata comunica la volontà di avvalersi della clausola e l’inadempimento è uno di quelli previsti.

Nella sentenza in questione è stata respinta la tesi secondo cui il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita possa da solo giustificare la chiusura del contratto. In proposito, il Tribunale di Milano ha osservato che i piani di vendita, se menzionati nel contratto ma non definiti come obbligazioni vincolanti, hanno un valore puramente indicativo o programmatico senza poter determinare la risoluzione automatica.

Infine, la decisione in esame sottolinea che le parti possono regolare liberamente gli effetti economici della risoluzione. Nel caso di specie, il contratto prevede un’indennità forfettaria pari al 25% del fatturato medio biennale, valida anche se la risoluzione deriva da un inadempimento del produttore. In questo modo, le parti possono modulare gli effetti economici della chiusura del rapporto, andando oltre le regole generali previste dalla legge.

 

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