Con sentenza n. 349 del 3 ottobre 2023 il Tribunale di Chieti si è pronunciato risarcimento del danno dovuto all’agente in caso di recesso anticipato della preponente da un contratto a tempo determinato prima della sua scadenza.

In particolare, in tale sentenza il Tribunale di Chieti ha stabilito che:

  • nell’ipotesi di rinnovo automatico del contratto di agenzia a tempo determinato per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato “ante tempus” della preponente dal rapporto di agenzia, l’agente non ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ma al risarcimento del danno derivante da tale recesso;
  • quanto ai criteri di calcolo del risarcimento del danno spettante all’agente per effetto dell’improvviso e immotivato recesso dal contratto di agenzia a tempo determinato prima della sua scadenza si può fare riferimento alla norma generale dell’art. 1223 codice civile;
  • pertanto, il lucro cessante, costituito dall’utilità economica che il danneggiato avrebbe conseguito se ad impedirlo non fosse intervenuto il fatto generatore del danno, coincide con il guadagno netto che l’agente avrebbe conseguito sino alla scadenza del rapporto a tempo determinato, detratti i compensi che lo stesso agente abbia conseguito da un’attività sostitutiva di quella venuta meno a seguito del recesso della preponente o che, a norma dell’art. 1227, secondo comma, codice civile avrebbe potuto conseguire con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Nel caso di specie, stante la contumacia della preponente – che se si fosse costituita in giudizio avrebbe potuto eccepire l’aliunde perceptum dell’agente per effetto dello svolgimento di altre attività – il Giudice ha recepito il calcolo prospettato dall’agente corrispondente alle provvigioni percepite nell’ultimo mese interamente lavorato moltiplicato per i 10 mesi mancanti alla scadenza del contratto.

 

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