Con sentenza n. 173 del 2 dicembre 2022 il Tribunale di Prato si è pronunciato su un recesso per giusta causa intimato da una preponente per violazione da parte dell’agente delle istruzioni impartite dalla stessa preponente riguardo alle condizioni di vendita dei prodotti da applicare alla clientela.

Per meglio comprendere la sentenza in commento è utile ricostruire brevemente la vicenda da cui ha tratto origine tale sentenza.

La società preponente Alfa, azienda farmaceutica, basava il suo recesso per giusta causa sui seguenti inadempimenti dell’agente farmaceutico Tizio: (i) violazione da parte di Tizio dell’art. 1746 cod. civ. e degli obblighi generali di lealtà e buona fede per non essersi attenuto alle istruzioni ricevute dalla società Alfa relativamente alle condizioni di vendita dei prodotti farmaceutici da applicare alle farmacie della sua zona; (ii) sottoposizione alle farmacie di un documento riportato su carta intestata della società preponente Alfa, senza peraltro averne ottenuto il preventivo consenso, che conteneva condizioni commerciali differenti rispetto a quelle effettivamente stabilite dall’azienda farmaceutica Alfa e più precisamente una scontistica molto favorevole (40% + ulteriore 30%), pagamenti delle fatture a 365 giorni e possibilità di restituire i prodotti non venduti, lasciando intendere alle farmacie che la fornitura dei prodotti avveniva in conto vendita.

Inoltre, Alfa contestava a Tizio che, per effetto della condotta sopra descritta dell’agente, si era trovata costretta a ritirare dalle farmacie i prodotti invenduti e a stornare dalla fattura a suo tempo emessa l’importo corrispondente subendo così complessivamente un danno economico di € 69.570,00, oltre a subire un danno di immagine.

Il Tribunale di Prato dichiarava illegittimo il recesso per giusta causa intimato dalla preponente Alfa per non aver assolto l’onere probatorio a suo carico in merito all’inosservanza da parte dell’agente Tizio delle istruzioni da lei impartite riguardo alle condizioni di vendita dei prodotti da applicare alla clientela nonché all’applicazione da parte del medesimo agente di condizioni commerciali difformi rispetto a quelle effettivamente stabilite dall’azienda.

In particolare, il Giudice osservava che al riguardo l’azienda farmaceutica aveva prodotto in giudizio solo una e-mail in cui era scritto testualmente: “IMPORTANTE: in più diamo la possibilità alle farmacie di avere il ritiro delle referenze non vendute dopo 1 anno dalla consegna dei prodotti”, senza allegare ulteriori elementi di fatto a sostegno dell’interpretazione delle istruzioni nel senso voluto dalla preponente.

Pertanto, il Tribunale di Prato dichiarava illegittimo il recesso per giusta causa effettuato dalla società Alfa e condannava tale società a corrispondere all’agente Tizio l’indennità di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso.

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