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59. Variazioni provvigionali e giusta causa di recesso

Con sentenza n. 14181 del 24 maggio 2021 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro ha escluso la sussistenza della giusta causa di recesso di un agente di commercio motivata con le variazioni di provvigioni e di zona effettuate dalla preponente nel corso del rapporto.  

In particolare, nella sentenza in esame la Suprema Corte ha affermato che:

  • le variazioni provvigionali e di zona erano state ripetutamente accettate dall’agente;
  • il contratto di agenzia stipulato dalle parti aveva previsto la facoltà della preponente di modificare le provvigioni e la zona e tale facoltà è da considerarsi legittima nell’osservanza dei principi di correttezza e buona fede;
  • nel contratto di agenzia l’attribuzione alla preponente del potere di modificare alcune clausole può trovare giustificazione nell’esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, che possono mutare durante il decorso del tempo.

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41. Insussistenza giusta causa

Con due recentissime sentenze, rispettivamente del 10 agosto 2019 e del 18 luglio 2019, il Tribunale di Bolzano e il Tribunale di Milano si sono pronunciate sulle conseguenze derivanti in caso di insussistenza della giusta causa in un rapporto di agenzia.

In particolare, in entrambe le suddette sentenze è stato richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sua pronuncia n. 19579 del 30 settembre 2016, secondo cui: “In tema di rapporto di agenzia, il recesso dell’agente per giusta causa si converte, ove si accerti l’insussistenza di quest’ultima e salvo che non emerga una diversa volontà dell’agente medesimo, in un recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire le previste indennità ed all’eventuale risarcimento del danno”.

In buona sostanza, le due sentenze in commento hanno ribadito che alla mancanza di giusta causa consegue la riqualificazione della cessazione del rapporto come recesso senza preavviso, precisando che tale riqualificazione si verifica sia quando a recedere è l’agente (come nel caso oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione sopra menzionata), sia quando a recedere è la preponente.

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