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40. Mancata contestazione estratti conto provvigionali

Con la sentenza n. 12544 del 10 maggio 2019 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della mancata contestazione degli estratti conto provvigionali.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che: “In tema di rapporto di agenzia, deve escludersi che l’omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti una approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell’agente a maggiori compensi provvigionali, posto che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa.”.

In buona sostanza, nella sentenza in commento la Cassazione ha stabilito che la mancata contestazione degli estratti conto provvigionali trasmessi periodicamente dalla preponente non costituisce un elemento sufficiente a far desumere un’accettazione tacita delle differenti condizioni economiche riconosciute dalla preponente per alcuni specifici affari.

In proposito si segnala che la sentenza n. 12544 del 10 maggio 2019 si pone in contrasto con il principio di diritto in precedenza enunciato dalla stessa Suprema Corte nella sentenza n. 13379 del 10 giugno 2009, a cui poi si è conformata la successiva giurisprudenza di merito.

Infatti nella suddetta pronuncia del 2009 la Cassazione ha affermato che in caso di modifiche unilaterali delle provvigioni da parte della preponente, la continuazione pluriennale della collaborazione da parte dell’agente comporta implicita accettazione delle nuove condizioni contrattuali.

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37. L’ingiunzione per ottenere la documentazione della preponente

Con la sentenza del 6 febbraio 2019 il Tribunale di Treviso – Sezione lavoro ha confermato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una preponente, con cui quest’ultima era stata condannata a consegnare all’agente gli estratti conto delle vendite da lui promosse e l’estratto autentico del registro IVA relativo a tali vendite.

In particolare, il Giudice ha motivato la sua decisione sulla base del diritto di informazione dell’agente previsto dall’art. 1749 del codice civile e del diritto di accesso alla documentazione della preponente elaborato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19319 del 29 settembre 2016.

La sentenza in commento si inserisce, quindi, nell’orientamento giurisprudenziale ad oggi minoritario secondo cui è possibile utilizzare lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere l’esibizione delle scritture contabili della preponente.

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