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89. L’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia

Con la sentenza n. 3713 del 9 febbraio 2024 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell’indennità di fine rapporto di cui all’art. 1751 codice civile.

In particolare, in tale sentenza la Suprema Corte ha stabilito che:

  • l’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 codice civile spetta all’agente quando questi abbia procurato nuovi clienti alla preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e la preponente riceva ancora, dopo la cessazione del rapporto, sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • la prova della spettanza del diritto all’indennità di fine rapporto compete all’agente, salvi i temperamenti che discendono dal principio di vicinanza alle fonti di prova riguardo ai fatti la cui dimostrazione possa esser data solo dalla preponente;
  • il giudice deve stabilire se l’indennità sia equa in base ad una verifica in concreto, valutando le sole “circostanze del caso”, intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del “quantum” spettante all’agente;
  • l’importo dell’indennità di fine rapporto non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione;
  • l’art. 17 della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, non prevede un calcolo da compiere in maniera analitica, ma consente l’utilizzo di metodi di calcolo diversi e, segnatamente, di metodi sintetici, che valorizzino ampiamente il criterio dell’equità e, quale punto di partenza, il limite massimo di un’annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima.

 

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88. Le variazioni unilaterali nel contratto di agenzia

Con sentenza n. 324 del 12 gennaio 2024 la Corte d’Appello di Brescia si è pronunciata sul meccanismo delle variazioni unilaterali nel contratto di agenzia.

In particolare, in tale pronuncia la Corte territoriale adita ha stabilito che:

  • non può essere messa in dubbio la validità della norma della contrattazione collettiva che consente alla preponente di apportare una modifica unilaterale del contratto agenzia senza il consenso dell’agente di commercio;
  • la variazione unilaterale del contenuto economico del rapporto di agenzia è stata stabilita in sede di contrattazione collettiva dalle parti sociali, quali portatrici degli interessi contrapposti delle parti del contratto di agenzia. Le parti sociali, infatti, hanno stabilito di comune accordo i limiti e le condizioni in presenza delle quali la variazione non necessita del consenso dell’agente (variazioni di lieve e di media entità) ovvero consente a quest’ultimo di provocare mediante la non accettazione della modifica la risoluzione del contratto per fatto imputabile alla preponente (variazioni di sensibile entità);
  • la giurisprudenza consolidata di legittimità ritiene ammissibili le variazioni del contenuto del contratto di agenzia ad opera della preponente, affermando che l’attribuzione alla stessa del potere di modificare talune clausole, come quelle relative all’ambito territoriale e alla misura delle provvigioni, può essere giustificata dalla necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come si sono modificate durante il corso del tempo, con il limite, peraltro, dell’osservanza dei principi di correttezza e buona fede da parte del titolare di tale potere.

Nel caso specifico oggetto dell’esame della Corte d’Appello di Brescia la variazione comunicata dalla preponente all’agente aveva inciso in misura inferiore al 20% rispetto al totale delle provvigioni complessivamente maturate dallo stesso agente nell’anno precedente, con la conseguenza che non si trattava in concreto di entità tale da risultare contraria ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di cui agli articoli 1175 e 1375 codice civile.

Inoltre, nel caso da cui trae origine la sentenza in commento la Corte territoriale adita aveva accertato che:

  • la preponente aveva comunicato all’agente la variazione con un congruo preavviso specificando che la perdita del cliente sarebbe stata operativa dal successivo 10 aprile nel pieno rispetto della previsione dell’AEC secondo la quale le variazioni di “media entità” (quelle incidenti in misura compresa tra il 5 e il 20% delle provvigioni, tra le quali si colloca, per quanto accertato, la variazione legata alla perdita del cliente Alfa possono essere realizzate con un preavviso di almeno due mesi per gli agenti plurimandatari);
  • l’agente, invece, aveva dichiarato di non volere accettare la variazione unilaterale del contratto di agenzia e di non volere proseguire il rapporto dopo il 10 aprile 2017 alle mutate condizioni, determinando così la risoluzione del contratto di agenzia su iniziativa dell’agente medesimo;
  • stante la risoluzione del contratto di agenzia su iniziativa dell’agente, ne consegue non possono essere accolte le domande le domande di riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle indennità di fine rapporto (indennità ex art. 1751 codice civile o, in subordine, indennità suppletiva di clientela prevista dagli Accordi Economici Collettivi), in quanto le suddette indennità, per espressa previsione delle relative disposizioni del codice civile e degli Accordi Economici Collettivi non vengono attribuiti all’agente nel caso in cui la risoluzione del contratto sia dovuta a iniziativa dello stesso.

 

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87. Decadenza dal diritto ad ottenere l’indennità di fine rapporto

Con sentenza n. 10809 del 23 novembre 2023 il Tribunale di Napoli si è pronunciato sulla decadenza dell’agente dal diritto ad ottenere l’indennità di fine rapporto.

In particolare, in tale sentenza il Giudice adito ha stabilito che:

  • l’art. 1751, 5° comma, codice civile prevede che l’agente decade dal diritto all’ indennità se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare alla preponente l’intenzione di far valere i propri diritti e chiedere il pagamento delle indennità;
  • si tratta di una richiesta che non esige una particolare forma o contenuto, essendo sufficiente la semplice domanda di pagamento delle indennità, senza alcun’altra precisazione. È però opportuno che la comunicazione sia inviata alla preponente a mezzo PEC o a mezzo raccomandata a.r., e ciò al fine di fornire all’agente la prova dell’invio e del ricevimento da parte della preponente della richiesta di pagamento;
  • il termine di decadenza di un anno si applica anche alla richiesta delle indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi (FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica), che all’art. 13 dell’Accordo Economico Collettivo settore commercio richiama espressamente la disposizione di cui all’art. 1751 codice civile, al fine di darvi piena ed esaustiva applicazione.

La pronuncia in commento è in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale prevalente nella parte in cui statuisce l’applicazione del termine annuale di decadenza di cui all’art. 1751, 5° comma, codice civile anche alle indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi (e cioè FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica), in quanto tali indennità sono soggette al termine di prescrizione di dieci anni.

 

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75. Il recesso dell’agente senza giusta causa si converte in recesso senza preavviso

Con sentenza n. 64 del 16 febbraio 2023 il Tribunale di Cuneo si è pronunciato sulla richiesta di pagamento dell’indennità sostituiva del preavviso formulata da una preponente, a seguito di un recesso senza giusta causa esercitato da un agente.

Per meglio comprendere la sentenza in commento è utile ricostruire brevemente la vicenda da cui ha tratto origine tale sentenza.

L’agente Tizio effettuava un recesso da un contratto di agenzia senza l’osservanza del periodo di preavviso, inviando alla preponente Alfa una comunicazione in cui non solo non era indicata alcuna circostanza integrante una giusta causa di recesso, ma addirittura l’agente ringraziava la preponente per l’esperienza da lui acquisita durante gli anni della loro collaborazione.

La preponente Alfa adiva il Tribunale di Cuneo per ottenere la condanna dell’agente Tizio al pagamento dell’indennità sostituiva del preavviso derivante dal suo recesso.

Tizio si costituiva in giudizio eccependo che il suo recesso era un recesso per giusta causa, con la conseguenza che nessuna indennità sostitutiva del preavviso era dovuta alla società Alfa.

Nella sentenza in esame il Tribunale di Cuneo ribadiva i seguenti principi di diritto già affermati dalla Corte di Cassazione:

  • il recesso dell’agente per giusta causa si converte, ove si accerti l’insussistenza di quest’ultima e salvo che non emerga una diversa volontà dell’agente medesimo, in un recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire le previste indennità ed all’eventuale risarcimento del danno (Cass. civ. 30 settembre 2016 n. 19579);
  • l’indennità sostituiva del preavviso è correlata al fatto che lo scioglimento del rapporto di agenzia è conseguenza della volontà di una parte e tale indennità ha la funzione di risarcire in modo preventivo e automatico il danno che può derivare all’altra parte dal recesso senza preavviso (Cass. civ. 14 marzo 2012 n. 4042);
  • l’indennità sostituiva del preavviso è dovuta indipendentemente dalla prova di un pregiudizio subito a causa del recesso ad nutum della controparte, posto che tale indennità è prevista in favore della parte non recedente quale conseguenza automatica e predeterminata del recesso con effetto immediato, intimato dalla controparte, non assistito da giusta causa (Cass. civ. 29 novembre 2017 n. 28524).

Nel caso di specie il Giudice adito accertava che dal tenore della comunicazione di recesso inviata dall’agente alla preponente era incontrovertibile che si era trattato di un recesso in tronco privo di giusta causa, considerato che non solo non era menzionata alcun fatto costituente una ipotetica giusta causa, ma l’agente aveva persino ringraziato la preponente per gli anni della loro collaborazione.

Pertanto, il Tribunale di Cuneo riteneva che la comunicazione in questione era incompatibile con la sussistenza di un inadempimento della preponente così grave da giustificare un recesso per giusta causa e condannava Tizio a corrispondere a Alfa l’indennità sostituiva del preavviso.

 

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