Con sentenza n. 10809 del 23 novembre 2023 il Tribunale di Napoli si è pronunciato sulla decadenza dell’agente dal diritto ad ottenere l’indennità di fine rapporto.

In particolare, in tale sentenza il Giudice adito ha stabilito che:

  • l’art. 1751, 5° comma, codice civile prevede che l’agente decade dal diritto all’ indennità se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare alla preponente l’intenzione di far valere i propri diritti e chiedere il pagamento delle indennità;
  • si tratta di una richiesta che non esige una particolare forma o contenuto, essendo sufficiente la semplice domanda di pagamento delle indennità, senza alcun’altra precisazione. È però opportuno che la comunicazione sia inviata alla preponente a mezzo PEC o a mezzo raccomandata a.r., e ciò al fine di fornire all’agente la prova dell’invio e del ricevimento da parte della preponente della richiesta di pagamento;
  • il termine di decadenza di un anno si applica anche alla richiesta delle indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi (FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica), che all’art. 13 dell’Accordo Economico Collettivo settore commercio richiama espressamente la disposizione di cui all’art. 1751 codice civile, al fine di darvi piena ed esaustiva applicazione.

La pronuncia in commento è in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale prevalente nella parte in cui statuisce l’applicazione del termine annuale di decadenza di cui all’art. 1751, 5° comma, codice civile anche alle indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi (e cioè FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica), in quanto tali indennità sono soggette al termine di prescrizione di dieci anni.

 

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