Business plan e annullamento del contratto di franchising
Con la sentenza del 13 settembre 2017 il Tribunale di Treviso si è pronunciato sul tema dell’annullamento del contratto di franchising.
In particolare il giudice trevigiano si è occupato di un caso in cui il franchisee (o affiliato) ha richiesto l’annullamento del contratto di franchising, asserendo che il franchisor (o affiliante), mediante il business plan, gli avrebbe fornito false informazioni sui ricavi dell’attività commerciale.
Per meglio comprendere la sentenza in commento è opportuno aver presente il testo dell’art. 8 della legge 6 maggio 2004 n. 129 (la c.d. legge sul franchising), secondo cui: “Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.”.
Con la sentenza del 13 settembre 2017 il Tribunale di Treviso ha stabilito che:
- il business plan, per il contenuto valutativo che lo caratterizza, non è qualificabile come un fatto storico di cui è possibile affermare la falsità, trattandosi di una mera previsione circa l’andamento di un’attività commerciale;
- non è possibile calcolare in termini di certezza i risultati di un’attività economica, poiché le leggi del mercato risentono di fattori imponderabili a priori, tali per cui il risultato non può che essere aleatorio;
- il mancato raggiungimento dei risultati economici indicati nel business plan non può in alcun modo tradursi in un inadempimento del franchisor, posto che su quest’ultimo non grava alcuna obbligazione di risultato.
In buona sostanza, per il Tribunale di Treviso non implica l’annullamento del contratto di franchising la circostanza che il franchisee non abbia ottenuto i ricavi indicati nel business plan, in quanto tale circostanza non integra gli estremi delle false informazioni di cui all’art. 8 della legge sul franchising.
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