Autore: FTA Pagina 4 di 26

19. Gli elementi caratteristici del contratto di distribuzione

Con sentenza n. 25460 del 30 agosto 2023 la Cassazione si è pronunciata sugli elementi caratteristici del contratto di distribuzione commerciale, detto anche contratto di concessione di vendita.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha evidenziato che:

  • il distributore è un acquirente/rivenditore dei prodotti del produttore;
  • il distributore trae la sua fonte di guadagno dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita;
  • il distributore vende ai suoi clienti i prodotti in nome e per conto proprio, in maniera del tutto autonoma rispetto al produttore da cui acquista i prodotti;
  • il distributore non è un collaboratore del produttore, ma un soggetto del tutto distinto.

Inoltre, nella pronuncia in esame la Cassazione ha ribadito che il contratto di distribuzione è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di “contratto quadro”, dal quale deriva per il distributore il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti dal produttore alle condizioni fissate nel “contratto quadro”.

In buona sostanza, con la sentenza in commento la Suprema Corte ha messo in luce gli elementi caratteristici del contratto di distribuzione ed ha ribadito la natura giuridica di tale contratto.

 

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85. Risarcimento del danno in caso di recesso anticipato da un contratto di agenzia a tempo determinato

Con sentenza n. 349 del 3 ottobre 2023 il Tribunale di Chieti si è pronunciato risarcimento del danno dovuto all’agente in caso di recesso anticipato della preponente da un contratto a tempo determinato prima della sua scadenza.

In particolare, in tale sentenza il Tribunale di Chieti ha stabilito che:

  • nell’ipotesi di rinnovo automatico del contratto di agenzia a tempo determinato per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato “ante tempus” della preponente dal rapporto di agenzia, l’agente non ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ma al risarcimento del danno derivante da tale recesso;
  • quanto ai criteri di calcolo del risarcimento del danno spettante all’agente per effetto dell’improvviso e immotivato recesso dal contratto di agenzia a tempo determinato prima della sua scadenza si può fare riferimento alla norma generale dell’art. 1223 codice civile;
  • pertanto, il lucro cessante, costituito dall’utilità economica che il danneggiato avrebbe conseguito se ad impedirlo non fosse intervenuto il fatto generatore del danno, coincide con il guadagno netto che l’agente avrebbe conseguito sino alla scadenza del rapporto a tempo determinato, detratti i compensi che lo stesso agente abbia conseguito da un’attività sostitutiva di quella venuta meno a seguito del recesso della preponente o che, a norma dell’art. 1227, secondo comma, codice civile avrebbe potuto conseguire con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Nel caso di specie, stante la contumacia della preponente – che se si fosse costituita in giudizio avrebbe potuto eccepire l’aliunde perceptum dell’agente per effetto dello svolgimento di altre attività – il Giudice ha recepito il calcolo prospettato dall’agente corrispondente alle provvigioni percepite nell’ultimo mese interamente lavorato moltiplicato per i 10 mesi mancanti alla scadenza del contratto.

 

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84. Base di calcolo dell’indennità di fine rapporto

Con sentenza n. 23547 del 2 agosto 2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata su ciò che va compreso nella base di calcolo dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile.

In particolare, in tale pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della determinazione dell’indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia prevista dall’art. 1751 codice civile, nella base di calcolo di tale indennità non vanno ricomprese soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come “fisso provvigionale”.

Infatti, l’art. 1751 codice civile fa riferimento al più ampio concetto di “retribuzioni riscosse”, essendo tale norma volta ad indennizzare l’agente per la perdita del contratto e, quindi, di tutti i vantaggi che il contratto stesso gli avrebbe procurato.

 

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72. Inefficaci dimissioni e accordo consensuale senza il rispetto delle modalità previste dalla legge

Con ordinanza del 26 settembre 2023 la Corte di Cassazione ha stabilito che il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell’atto.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore cassando con rinvio la sentenza impugnata che, nel confermare anche in sede di gravame la legittimità delle dimissioni rese dal ricorrente, aveva omesso di considerare che la controversia doveva essere definita applicando la disposizione che impone specifiche modalità per la presentazione delle dimissioni da parte del medesimo lavoratore.

Infatti, ai fini dell’efficacia delle dimissioni, l’art. 26 del D. Lgs. n. 151 del 2015 ha previsto il rispetto della forma telematica salvo che per le dimissioni e la risoluzione consensuale intervenute in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione, allo scopo di:

  • conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco;
  • fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro, espressa tramite le dimissioni o l’accordo di risoluzione consensuale, si sia formata e sia stata espressa dal lavoratore medesimo liberamente e genuinamente e cioè senza alcuna costrizione da parte del datore di lavoro.

 

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83. Contratto di agenzia a tempo determinato e tacito rinnovo

Con la sentenza n. 786 del 13 luglio 2023 la Corte d’Appello di Catania si è pronunciata sul contratto di agenzia a tempo determinato e in particolare sui singoli contratti di agenzia a tempo determinato con clausola di tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta.

Con tale sentenza la Corte territoriale etnea ha così deciso:

  • è lecito pattuire una durata a tempo determinato in un contratto di agenzia;
  • è lecito inserire in un contratto a tempo determinato la clausola di tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta;
  • dalla reiterata rinnovazione, anche tacita, del contratto di agenzia a tempo determinato non si può però dedurre la sussistenza di un unico contratto a tempo indeterminato;
  • in presenza dei presupposti previsti dall’art. 1751 codice civile (e cioè l’apporto di nuovi clienti/lo sviluppo della clientela e la persistenza dei vantaggi sostanziali) alla cessazione di ogni singolo contratto di agenzia a tempo determinato l’agente ha diritto ad ottenere l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile;
  • in alternativa alla suddetta indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile, alla cessazione di un singolo contratto di agenzia a tempo determinato l’agente ha diritto ad ottenere l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica, se ricorrono i relativi presupposti ;
  • in caso di più contratti di agenzia a tempo determinato rinnovatisi di anno anno, per evitare la decadenza dal diritto ad ottenere l’indennità di fine rapporto di cui all’art. 1751 codice civile deve richiedere alla preponente il pagamento di tale indennità entro 1 anno dalla cessazione di ogni singolo contratto.

 

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71. Mancato godimento delle ferie da parte del dipendente

Con ordinanza n. 21297 del 19 luglio 2023 la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul termine di prescrizione del diritto del dipendente all’indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Con tale ordinanza la Suprema Corte ha ribadito che il termine di prescrizione del diritto del dipendente all’indennità sostitutiva di ferie non godute decorre secondo le regole generali dal momento in cui il medesimo diritto può essere fatto valere e cioè dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

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82. Il portafoglio clienti è della preponente e non dell’agente

Con sentenza n. 13528 del 17 maggio 2023 la Cassazione ha precisato chi sia il titolare del portafoglio clienti.

In particolare, in tale sentenza la Suprema Corte ha affermato che alla cessazione del rapporto di agenzia l’agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell’agenzia, di cui è titolare l’impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato all’incremento da lui apportato al portafoglio.

Con la pronuncia in esame la Cassazione ha ribadito, quindi, il principio di diritto già espresso nella sentenza n. 1286 del 24 gennaio 2006.

 

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18. Patto di non concorrenza post-contrattuale nel contratto di distribuzione

Il contratto di distribuzione (detto anche contratto di concessione di vendita) rientra tra i c.d. “accordi verticali”.

Per “accordi verticali” si intendono gli accordi tra due o più imprese operanti ciascuna ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi.

Agli accordi verticali si applica il Regolamento UE n. 720/2022, entrato in vigore il 1° giugno 2022 e valido fino al 31 maggio 2034.

In base all’art. 5 del Regolamento UE n. 720/2022 – e come chiarito anche dalle Linee Guida di tale regolamento europeo – non è possibile inserire obblighi di non concorrenza a carico del distributore (o concessionario) dopo la scadenza del contratto, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • l’obbligo di non concorrenza post-contrattuale si riferisca a beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi contrattuali;
  • l’obbligo di non concorrenza post-contrattuale sia limitato al punto vendita in cui il distributore (o concessionario) ha operato durante la vigenza del contratto;
  • l’obbligo di non concorrenza post-contrattuale sia indispensabile per proteggere il know-how trasferito dal produttore al distributore;
  • l’obbligo di non concorrenza post-contrattuale sia limitato a una durata massima di 1 anno.

In particolare, come precisato nelle Linee Guida al Regolamento UE n. 720/2022, il know-how in questione deve essere segreto, sostanziale, individuato e deve comprendere informazioni significative e utili al distributore per l’uso, la vendita o la rivendita dei beni o servizi oggetto del contratto di distribuzione.

 

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81. Pensione anticipata dell’agente: non spetta l’indennità di fine rapporto

Con sentenza n. 17235 del 15 giugno 2023 la Cassazione ha affermato che non spetta l’indennità di fine rapporto all’agente che recede dal contratto di agenzia per maturazione della pensione anticipata.

In particolare, in tale pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che:

  • l’indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall’art. 1751 codice civile., non è dovuta quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, in particolare l’età, l’infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività. Al di fuori delle eccezioni sopra indicate, il recesso dell’agente rappresenta per legge, sempre (anche in caso di maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia), un fatto impeditivo del diritto all’indennità;
  • l’uso del termine “età” nell’art. 1751 codice civile, accanto a quelli di “infermità o malattia”, rende evidente la ratio legis come volta a limitare il diritto all’indennità a ipotesi caratterizzate da impedimento assoluto dell’attività idoneo, appunto, a giustificare il recesso. In tale contesto l’età non può che richiamare il concetto di raggiunti limiti di età per il pensionamento di vecchiaia.

In buona sostanza, secondo la sentenza in commento la maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchia da parte dell’agente non integra di per sé l’ipotesi che consente ai sensi dell’art. 1751 codice civile di recedere da un rapporto di agenza, senza perdere il diritto all’indennità di fine rapporto.

 

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70. Le novità della Legge n. 85 del 3 luglio 2023 di conversionene del decreto Lavoro

L’articolo illustra le principali novità della Legge n. 85 del 3 luglio 2023 di conversione del c.d. decreto Lavoro, indicando le date di decorrenza di tali novità.

 

Nuove causali per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi: viene confermata la possibilità della stipula di un contratto a tempo determinato a-causale di durata non superiore a 12 mesi. È esclusa anche per i rinnovi, come già previsto per le proroghe, l’esigenza delle causali se la durata complessiva del rapporto non supera i 12 mesi. Ai fini del computo dei 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dal 5 maggio 2023. Viene confermata la possibilità dal 5 maggio 2023 di stipulare contratti a termine di durata superiore a 12 mesi e non oltre 24 mesi solamente nelle seguenti ipotesi:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi, anche di secondo livello (territoriali o aziendali);
  • in caso di mancata previsione da parte della contrattazione collettiva, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti e comunque entro il 30 aprile 2024;
  • per esigenze di sostituzione di altri lavoratori.

 

Contratti di somministrazione: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame sono esclusi dal limite percentuale previsto per i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato, dei soggetti in mobilità, dei disoccupati o cassa integrati da almeno sei mesi e i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi del Reg. UE n. 651/2014.

 

Obblighi informativi: vengono confermate le semplificazioni in vigore dal 5 maggio 2023 riguardo agli obblighi di informazione e di pubblicazione relativi al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori. L’obbligo di informazione riguardante “le modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili prive di un orario normale di lavoro programmato” potrà essere assolto mediante la consegna al lavoratore del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

 

Taglio cuneo fiscale: dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 è aumentata di 4 punti la percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, già riconosciuto nella misura di due punti percentuali dalla Legge di bilancio 2023, senza ulteriori effetti sulla tredicesima. Per effetto di tale incremento, dal mese di luglio e sino a dicembre, l’esonero sarà pari al 7% per le retribuzioni imponibili sino a € 1.923,00 e al 6% per le retribuzioni imponibili non eccedenti l’importo mensile di € 2.692,00.

 

Fringe benefit: elativamente al periodo d’imposta 2023, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico viene incrementato da € 258,23 a € 3.000,00 il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo e delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Sono considerati fiscalmente a carico i figli che non superano i 24 anni di età e che hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a € 4.000,00 o, in alternativa, di età superiore ai 24 anni con un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51.

 

Smart working: sono prorogati:

  • fino al 30 settembre 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti pubblici e privati rientranti nelle condizioni fragilità accertata ai sensi del D.M. 4 febbraio 2022;
  • fino al 31 dicembre 2023 il diritto per: i) lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non via sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito con sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o privo di impiego; ii) lavoratori ritenuti maggiormente esposti al rischio COVID-19, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di malattie oncologiche o comorbilità, sulla base di valutazioni opportunatamente certificate dal medico competente ove presente.

 

Lavoro occasionale: viene confermata la modifica dal 5 maggio 2023 della disciplina del lavoro occasionale per i soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

 

Bonus lavoratori dipendenti del settore turistico: dal 1° giugno al 21 settembre 2023 viene riconosciuta ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) con un reddito fino a € 40.000,00 una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario.

 

Supporto per la formazione e il lavoro: a decorrere dal 1° settembre 2023 entra in vigore il supporto per la formazione e il lavoro come misura di attivazione al lavoro o comunque di politica attiva del lavoro, mediante la partecipazione a progetti formativi e di accompagnamento al lavoro.

 

Contributo assunzione giovani NEET: per le nuove assunzioni, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani NEET al di sotto dei 30 anni, registrati al PON “Iniziativa Occupazione Giovani”, viene riconosciuto ai datori di lavoro privati un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 12 mesi. 

 

Contributo assunzione giovani disabili: per le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2023 con contratto a tempo indeterminato di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni viene istituito un contributo a favore degli Enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, le cui modalità attuative saranno definite in apposito decreto, da adottare entro il 1° marzo 2024.

 

Reddito di cittadinanza: è operativa fino al 31 dicembre 2023 una disciplina transitoria relativa alle modalità e ai tempi di fruizione del reddito e della pensione di cittadinanza, oltre che all’applicazione del sistema sanzionatorio penale.

 

Assegno di inclusione: a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito l’assegno di inclusione, riconosciuto in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenne o avente almeno 60 anni di età o disabile o in condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

 

Salute e sicurezza sul lavoro: viene confermata la vigenza dal 5 maggio 2023 delle modifiche al D.lgs. 81/2008 dirette al rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni.

 

Sanzioni per omesso versamento dei contributi: viene confermata la vigenza dal 5 maggio 2023 delle nuove sanzioni in caso di omesso versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro e da parte dei committenti dei contratti di co.co.co. rientranti nella Gestione separata. Per omissioni non superiori a € 10.000,00 si applica la sanzione amministrativa da 1 volta e mezza a 4 volte l’importo omesso.

 

 

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