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12. Omessa consegna documenti e risoluzione contratto di franchising

Con sentenza n. 3130 del 16 aprile 2021 il Tribunale di Milano si è pronunciato sulle conseguenze della mancata consegna al franchisee (o affiliato) della copia completa del contratto di franchising da sottoscrivere.

In particolare, la sentenza in esame si è occupata di un caso riguardante un franchisor (o affiliante) che ha omesso di consegnare al franchisee (o affiliato) la planimetria, nonostante il contratto prevedesse espressamente tra gli obblighi del franchisor anche quello della consegna della planimetria.

Il Giudice adito ha ritenuto che l’omessa consegna della planimetria integra gli estremi del grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto di franchising, essendosi verificata una violazione dell’art. 4, I comma, della legge n. 129 del 2004, secondo cui almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di franchising il franchisor deve consegnare all’aspirante franchisee copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:

  • principali dati relativi al franchisor, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante franchisee, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
  • l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa al franchisor dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
  • una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto del franchising;
  • una lista dei franchisee al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti del franchisor;
  • l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero dei franchisee con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attività del franchisor, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
  • la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti del franchisor che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da franchisee sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.

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47. Il datore di lavoro può chiedere l’esibizione del Green Pass?

Dall’1 luglio 2021 è entrato in vigore nell’Unione Europea il Regolamento europeo n. 2021/953 relativo al c.d. “Green Pass europeo”.

L’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 stabilisce che la verifica del c.d. “Green Pass” è consentita ai seguenti soggetti:

  • i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  • il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o nei pubblici esercizi;
  • i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso del Green Pass;
  • il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso del Green Pass;
  • i vettori aerei, marittimi e terrestri;
  • i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, è prescritto il possesso del Green Pass.

Pertanto, il datore di lavoro, non essendo menzionato tra i soggetti legittimati, non può chiedere ai suoi dipendenti l’esibizione del Green Pass, anche considerando che la finalità del Regolamento europeo n. 2021/953 è quella di agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione.

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59. Variazioni provvigionali e giusta causa di recesso

Con sentenza n. 14181 del 24 maggio 2021 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro ha escluso la sussistenza della giusta causa di recesso di un agente di commercio motivata con le variazioni di provvigioni e di zona effettuate dalla preponente nel corso del rapporto.  

In particolare, nella sentenza in esame la Suprema Corte ha affermato che:

  • le variazioni provvigionali e di zona erano state ripetutamente accettate dall’agente;
  • il contratto di agenzia stipulato dalle parti aveva previsto la facoltà della preponente di modificare le provvigioni e la zona e tale facoltà è da considerarsi legittima nell’osservanza dei principi di correttezza e buona fede;
  • nel contratto di agenzia l’attribuzione alla preponente del potere di modificare alcune clausole può trovare giustificazione nell’esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, che possono mutare durante il decorso del tempo.

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46. I fatti tipizzati nel CCNL non esauriscono le ipotesi di licenziamento

Con ordinanza n. 14777 del 27 maggio 2021 la Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione ha rimesso alla Sezione lavoro la decisione in merito alla tutela applicabile nel caso di un licenziamento disciplinare ritenuto sproporzionato rispetto a una condotta che non risultava specificatamente elencata dal CCNL applicato tra quelle punibili con sanzione conservativa.

Infatti la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha criticato alla luce dei principi di uguaglianza e ragionevolezza la tesi dominante espressa negli ultimi anni secondo cui il licenziamento disciplinare illegittimo è soggetto a tutela reintegratoria (fatta salva l’ipotesi dell’insussistenza del fatto) solo nel caso in cui il contratto collettivo tipizza la condotta inadempiente e la riconduce ad una sanzione conservativa.

In particolare, l’art. 18, 4° e 5° comma, dello Statuto dei Lavoratori (nella versione modificata dalla c.d. legge Fornero) prevede, in caso di licenziamento disciplinare ingiustificato, una duplice possibile tutela:

  • reintegratoria e indennitaria, se il giudice accerta l’insussistenza del fatto contestato o che questo rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, sulla base delle previsioni del contratto collettivo o del codice disciplinare;
  • meramente indennitaria, negli altri casi.

Il più recente orientamento della Corte riduce l’ambito della previsione delle “condotte punibili con una sanzione conservativa” alle sole ipotesi in cui il contratto collettivo o il codice disciplinare del datore di lavoro abbiano tipizzato i casi punibili con la sanzione conservativa, delineandone tutti gli elementi costitutivi.

La Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione (che è quella a cui è demandata la pronuncia su questioni sulle quali la Corte si è ormai pronunciata in maniera uniforme, ma che può dissentirne, rimettendo la questione alla Sezione lavoro), investita del giudizio che verte sulle conseguenze di un licenziamento per giusta causa, ha rilevato l’irrazionalità del suddetto recente orientamento, in ragione del fatto che i contratti collettivi solo raramente “tipicizzano” le ipotesi disciplinari, utilizzando invece, quanto meno come norma di chiusura, formule generiche (inadempimento lieve e grave, negligenza lieve etc.).

Inoltre, secondo la suddetta Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, i contratti collettivi non decidono se tipizzare o usare formule generiche in funzione della disciplina di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Del resto ciò sarebbe assurdo, quando a redigere il codice disciplinare sia unilateralmente il datore di lavoro.

Infine, secondo la Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, appare discriminatorio trattare diversamente ipotesi tipizzate e altre che hanno, nell’intenzione dei contraenti collettivi o del datore di lavoro, identica rilevanza disciplinare, ma che sono espresse con formule riassuntive e/o generiche.

In conclusione, la Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione ha rimesso alla normale udienza di trattazione in contraddittorio presso la Sezione lavoro la rivalutazione della questione in considerazione dei rilievi sopra esposti.

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58. Prescrizione dell’indennità sostitutiva del preavviso

Con la sentenza n. 14062 del 21 maggio 2021 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro si è pronunciata sul tema del termine di prescrizione dell’indennità sostituiva del preavviso nel contratto di agenzia.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che in tema di contratto di agenzia, l’indennità sostituiva del preavviso, spettante all’agente al momento della cessazione del rapporto, è assoggettata alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 5 del codice civile e non all’ordinario termine di prescrizione decennale, posto che l’art. 2948, n. 5 del codice civile deve essere interpretato nel senso che la prescrizione quinquennale riguarda tutte “le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro“, senza la limitazione – non prevista dal legislatore – a quelle relative al rapporto di lavoro subordinato.

La sentenza in commento è da tener presente essendo difforme all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui l’indennità sostitutiva del preavviso (come anche l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile) è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale e non al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 5 del codice civile.

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45. Deroga al blocco dei licenziamenti

Con sentenza n. 2362 del 12 marzo 2021 il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla deroga al divieto di intimazione del licenziamento per cessazione definitiva dell’attività di impresa a seguito del COVID.

In particolare, il suddetto Tribunale ha statuito che il datore di lavoro non può limitarsi a fornire la prova di non svolgere alcuna attività, ma deve provare che l’attività di impresa è cessata in modo definitivo, in conseguenza della messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività.

Nel caso di specie, poiché tale circostanza non si era ancora verificata, risultando dalla visura prodotta che l’impresa non era definitivamente cessata, né cancellata, né messa in liquidazione, pur risultando inattiva, il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del licenziamento e condannato la società a reintegrare il lavoratore.

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57. Cosa deve contenere la lettera di recesso della preponente?

Con sentenza n. 10028 del 15 aprile 2021 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro è tornata ad occuparsi dei requisiti di validità della lettera di recesso per giusta causa effettuato dalla preponente.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha precisato che:

  • il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia – data l’analogia dei due rapporti – ma in relazione solo al recesso della preponente, mentre il recesso per giusta causa dell’agente non è invece condizionato da alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti della preponente ulteriori rispetto a quelli lamentati nella lettera di recesso dell’agente;
  • nella lettera di recesso per giusta causa la preponente non deve però fare riferimento necessariamente a fatti specifici, qualora l’agente sia a conoscenza di tali fatti, anche “aliunde“.

Nel caso di specie, dagli atti di causa e dalle incontestate deduzioni della preponente è risultato che l’agente era perfettamente a conoscenza dell’attività di concorrenza illecita posta in essere, che gli venne conseguentemente contestata.

In buona sostanza, nella sentenza in commento la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della legittimità del recesso per giusta causa effettuato dalla preponente, quest’ultima deve contestare immediatamente all’agente gli addebiti, ma non deve necessariamente far riferimento a fatti specifici, fin dal momento della lettera di recesso, essendo sufficiente che l’agente sia a conoscenza di tali fatti, anche “aliunde”.

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56. Impugnazione del recesso da parte dell’agente e termini di decadenza

Con sentenza n. 8964 del 31 marzo 2021 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro si è pronunciata sul tema dei termini di decadenza per impugnare il recesso della preponente, escludendo l’applicazione ai rapporti di agenzia del termine di decadenza fissato dal cosiddetto “Collegato lavoro”. 

In particolare, in tale pronuncia la Cassazione ha stabilito che in tema di contratto di agenzia, l’impugnazione del recesso della preponente da parte dell’agente non è assoggettata al termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 3, lett. b), del cosiddetto “Collegato lavoro” (legge n. 183 del 2010) per i seguenti motivi:

  • l’art. 32 del “Collegato lavoro” è una norma eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile esclusivamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche le altre forme di parasubordinazione di cui all’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., dato che il termine “committente”, presente nel suddetto art. 32 del Collegato Lavoro, esula dal rapporto di agenzia;
  • l’art. 1751, V comma, cod. civ. prevede già a carico dell’agente una particolare ipotesi di decadenza, atteso che tale norma codicistica dispone espressamente che l’agente decade dal diritto all’indennità di fine rapporto ex art. 1751 cod. civ. se, nel termine di un anno dalla cessazione del rapporto, omette di comunicare alla preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.

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55. Mancato pagamento delle provvigioni e giusta causa di recesso

Con sentenza n. 14 dell’11 febbraio 2021 la Corte d’Appello di Genova – Sezione lavoro ha precisato le condizioni in presenza delle quali il mancato pagamento delle provvigioni integra gli estremi della giusta causa di recesso dell’agente. 

In particolare, nella sentenza in esame la Corte territoriale adita ha affermato che:

  • in generale, la giusta causa di recesso dell’agente va identificata, in base all’art. 2119 cod. civ., nell’inadempimento colpevole e non di scarsa importanza delle preponente, che lede in misura considerevole l’interesse dell’agente;
  • in particolare, il mancato pagamento delle provvigioni e i reiterati ritardi negli adempimenti funzionali al pagamento delle provvigioni costituiscono violazioni del contratto che incidono sul diritto dell’agente a regolare e puntuale corrispettivo mensile della prestazione lavorativa;
  • nello specifico, tali condotte investono l’obbligazione principale della preponente nell’attuazione del sinallagma contrattuale e non possono ritenersi di scarsa importanza, soprattutto qualora abbiano carattere reiterato ed ammontare non del tutto trascurabile.

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14. Natura giuridica del contratto di distribuzione

Con sentenza n. 6199 del 13 ottobre 2020 il Tribunale di Milano è tornato a pronunciarsi sulla natura giuridica del contratto di distribuzione commerciale (o contratto di concessione di vendita).

In particolare, nella sentenza in esame il Giudice adito ha stabilito che:

  • il contratto di distribuzione (o contratto di concessione di vendita) è un contratto atipico, nato nella prassi commerciale delle attività di distribuzione delle merci, che non è inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, ma è qualificabile come un contratto-quadro;
  • in forza del contratto di distribuzione (o contratto di concessione di vendita) il distributore (o concessionario) assume due obblighi e cioè l’obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti che gli vengono forniti dal produttore e l’obbligo di concludere con soggetti terzi contratti di trasferimento dei prodotti, che gli vengono forniti dallo stesso produttore alle condizioni fissate nel contratto quadro;
  • il contratto di distribuzione (o contratto di concessione di vendita) non è assimilabile al contratto di agenzia, stante la mancanza dell’elemento della collaborazione tra le parti, distintivo e caratterizzante del rapporto di agenzia.

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