Con la sentenza n. 1161 del 20 gennaio 2026 la Corte di Cassazione si pronunciata sul licenziamento per scarso rendimento causato dal micro-assenteismo di una lavoratrice.
La Cassazione ha preliminarmente evidenziato che per l’integrazione dello scarso rendimento è necessario un duplice presupposto:
- oggettivo, che si sostanzia nel rendimento della prestazione inferiore alla media esigibile;
- soggettivo, che concerne la imputabilità della condotta a colpa.
Ne consegue che in sede di valutazione del comportamento della lavoratrice riconducibile allo scarso rendimento non può tenersi conto delle diminuzioni di rendimento determinate da assenze per malattia, a condizione che le stesse non siano caratterizzate da colpa della lavoratrice.
Nel caso di specie, la malattia è risultata simulata per cui la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatole per scarso rendimento, in quanto basato su un inadempimento grave imputabile alla dipendente stessa.
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