Con la sentenza n. 222 del 5 marzo 2026 il Tribunale di Bergamo ha chiarito che la differenza tra contratto di distribuzione e contratto di somministrazione non è solo teorica, ma da tale differenza può dipendere quale giudice – italiano o straniero – sia competente a decidere una controversia internazionale.
La vicenda alla base della suddetta sentenza riguardava una società italiana produttrice di caschi per moto e una società spagnola, che avevano collaborato per oltre dieci anni senza un contratto scritto. Tale rapporto è stato interrotto dalla società italiana con nove mesi di preavviso.
Successivamente tra le parti è sorto un contenzioso internazionale instaurato dinanzi al Tribunale di Bergamo.
Nella sentenza in esame il Tribunale di Bergamo ha affermato che:
- ai fini della decisione della causa è pregiudiziale la questione della giurisdizione e per risolvere tale questione preliminare occorre innanzitutto stabilire se il rapporto tra le parti configurava un contratto di somministrazione (come sostenuto dall’azienda italiana) oppure un contratto di distribuzione (come sostenuto dall’azienda spagnola);
- la somministrazione consiste nella fornitura periodica o continuativa di beni, a fronte di un pagamento. L’interesse delle parti si esaurisce nello scambio merce-prezzo;
- la distribuzione, invece, consiste in un rapporto di collaborazione commerciale più ampio, in cui il distributore non si limita a comprare e rivendere i prodotti, ma contribuisce allo sviluppo del marchio e alla presenza del produttore in un determinato mercato;
- nel caso di specie sussistevano diversi indici che dimostravano l’esistenza di un rapporto di distribuzione, come ad esempio (i) attività promozionale del marchio con sponsorizzazioni ed eventi sportivi, (ii) bonus e incentivi legati al raggiungimento di obiettivi di vendita, (iii) collaborazione nella definizione dei budget annuali, (iv) rapporto di lunga durata con crescita costante del fatturato, (v) preavviso significativo di recesso (nove mesi), tipico di rapporti commerciali strutturati.
Pertanto, il Tribunale adito ha ritenuto che il rapporto tra le parti deve qualificarsi come contratto di distribuzione, con la conseguenza che il giudice competente a decidere la causa in esame è il giudice spagnolo, dato che i servizi di promozione e sviluppo del mercato venivano svolti in Spagna.
In buona sostanza, la sentenza in commento evidenzia l’importanza per le aziende che operano in contesti internazionali di formalizzare per iscritto i rapporti di distribuzione, in modo da indicare espressamente la legge applicabile e il foro competente.
© FTA avvocati. All Rights Reserved