Con sentenza n. 2932 del 16 giugno 2025 il Tribunale di Torino si è pronunciato sul tema della risoluzione di un contratto di distribuzione commerciale, chiarendo quando il produttore può legittimamente risolvere il contratto per inadempimento del distributore.
Il caso sottoposto al Tribunale di Torino riguardava un contratto di distribuzione in esclusiva per prodotti cosmetici nel mercato mediorientale. Dopo anni di collaborazione apparentemente proficua, il produttore ha risolto il contratto contestando al distributore due violazioni specifiche:
- il mancato pagamento di una fattura scaduta da oltre 15 giorni;
- l’utilizzo non autorizzato del marchio aziendale su documenti commerciali.
Con la sentenza in commento il Tribunale adito ha stabilito che la risoluzione del contratto di distribuzione per inadempimento ex art. 1456 codice civile è legittima quando il distributore violi specifiche clausole contrattuali espressamente previste come causa di risoluzione immediata, anche in presenza di inadempimenti reciproci delle parti.
In particolare, il Tribunale di Torino ha osservato che:
- quando il contratto prevede termini specifici per i pagamenti e clausole di risoluzione automatica per ritardi superiori a 15 giorni, il mancato rispetto di tali scadenze giustifica la risoluzione anche se l’importo rappresenta solo una frazione del fatturato complessivo;
- l’utilizzo di domini internet contenenti i marchi del produttore, anche solo su documenti commerciali come note di debito, viola le clausole contrattuali di tutela della proprietà intellettuale quando avviene senza autorizzazione;
- il distributore non può paralizzare la risoluzione invocando inadempimenti del produttore verificatisi successivamente alla scadenza dei propri obblighi contrattuali;
- alla cessazione del contratto di distribuzione il distributore deve cessare immediatamente ogni utilizzo dei marchi del produttore, anche sui social media, pena l’applicazione di una penale giornaliera. Tuttavia, in caso di non immediata cessazione di utilizzo dei marchi del produttore sui social media da parte del distributore, per ottenere il risarcimento del danno ulteriore il produttore deve dimostrare il pregiudizio economico effettivamente subito, non essendo sufficiente la mera prova dell’uso non autorizzato.
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