Con ordinanza n. 626 del 10 gennaio 2025 la Corte di Cassazione si è occupata del tema della concorrenza tra imprenditori che operano all’interno di punti vendita fisici e imprenditori che operano tramite e-commerce.
In particolare, in tale provvedimento la Suprema Corte ha affermato che:
- in tema di concorrenza sleale il presupposto dell’illecito concorrenziale è la comunanza di clientela, che è da intendersi non come identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti bensì come insieme dei consumatori che avvertono il medesimo bisogno di mercato e si rivolgono a tutti i prodotti, uguali o affini, idonei a soddisfare tale bisogno;
- la modalità di commercializzazione del prodotto non è rilevante ai fini della configurabilità del rapporto di concorrenza tra due imprenditori, in quanto la clientela si deve considerare in modo unitario a prescindere dal canale distributivo utilizzato;
- sussiste, quindi, un rapporto di concorrenza tra imprenditori che commercializzano gli stessi prodotti mediante canali distributivi diversi (nel caso di specie, punti vendita dislocati sul territorio e vendite online)
In buona sostanza, con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha stabilito i seguenti principi:
- la clientela deve essere considerata in modo unitario, indipendentemente dal canale distributivo utilizzato;
- sussiste rapporto di concorrenza tra imprese che commercializzano gli stessi prodotti attraverso canali distributivi differenti.
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