Con sentenza n. 1990 dell’8 settembre 2022 il Tribunale di Milano si è pronunciato sulle seguenti due questioni:

  • la retribuzione corrisposta durante le ferie può essere inferiore a quella ordinariamente riconosciuta al lavoratore?
  • il conseguente credito per le differenze retributive si può prescrivere in costanza di rapporto?

In sintesi, il Tribunale di Milano si è così espresso sulle suddette questioni:

  • la retribuzione percepita dal lavoratore durante il periodo feriale annuale deve essere pari a quella ordinariamente riconosciuta con riferimento alle mansioni svolte ed alla professionalità posseduta;
  • la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi conseguenti ad una retribuzione inferiore durante le ferie non decorre in costanza di rapporto, ma solo alla sua cessazione.

In particolare, sul tema della prescrizione, il Tribunale di Milano si è adeguato alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26246 del 6 settembre 2022 (già commentata nel nostro sito https://ftavvocati.it/index.php/2022/09/15/60-la-prescrizione-dei-crediti-di-lavoro-dopo-la-sentenza-6-settembre-2022-della-cassazione).

Infatti, si deve prendere atto dell’entrata in vigore dal 18 luglio 2012 della legge n. 92 del 2012 (c.d. Riforma Fornero), che ha modificato la tutela reale di cui all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, prevedendo delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo che nella tutela obbligatoria, seppur con importi risarcitori maggiori.

Pertanto, si deve ritenere che a partire dal 18 luglio 2012 i lavoratori, pur dipendenti da azienda sottoposta all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, possano incorrere nel timore del recesso – per la durata della relazione lavorativa – nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della stabilità del proprio rapporto di lavoro.

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