Con ordinanza n. 18245 del 2 settembre 2020 la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa comminato al dipendente, che durante l’assenza per malattia aveva svolto altra attività lavorativa, pregiudicando così i tempi di guarigione dalla malattia diagnosticata e il sollecito recupero delle energie da porre a disposizione del datore di lavoro.
In particolare, secondo la Suprema Corte, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività extralavorativa da parte del lavoratore durante lo stato di malattia sia idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro (solo) laddove si riscontri che l’attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione.
In buona sostanza, in tema di licenziamento per svolgimento di altra attività lavorativa durante l’assenza per malattia, con il provvedimento in commento la Cassazione:
- ha riaffermato il principio in base al quale lo svolgimento di altra attività lavorativa configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nell’ipotesi in cui tale attività sia sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia valutata con un giudizio ex ante;
- ha precisato come, in ogni caso, il lavoratore non debba astenersi da ogni attività essendo l’unico limite rappresentato dalla necessaria compatibilità di tale attività con lo stato di malattia e dalla sua conformità all’obbligo di correttezza e buona fede gravante sul lavoratore;
- ha stabilito che il licenziamento per giusta causa è legittimo laddove l’attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione.
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