I responsabili italiani dello stop al geoblocking nell’e-commerce
Con la legge n. 37 del 3 maggio 2019 (c.d. “legge europea 2018”) l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è stata designata come organismo responsabile dell’applicazione in Italia del regolamento europeo sul geoblocking, ossia il Regolamento UE 2018/302, che è in vigore in tutta Europa dal 3 dicembre 2018 ed è finalizzato ad impedire nell’e-commerce i blocchi geografici ed altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti.
In particolare, la c.d. legge europea 2018 ha introdotto nell’art. 144-bis del Codice del consumo due nuovi commi: il comma 9-bis ed il comma 9-ter.
Il comma 9-bis dell’art. 144-bis del Codice del consumo stabilisce che, in caso di accertamento di violazione del regolamento europeo sul geoblocking da parte di un professionista esercente attività di commercio elettronico, AGCM potrà adottare nei confronti di tale soggetto le stesse sanzioni previste per le pratiche commerciali scorrette, come ad esempio una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000,00 ad Euro 5.000.000,00.
Il comma 9-ter dell’art. 144-bis del Codice del consumo stabilisce invece che, in caso di controversia tra un consumatore e un professionista relativamente all’applicazione del regolamento europeo sul geoblocking, spetterà al Centro Nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) fornire assistenza ai consumatori.
Pertanto, essendo stati designati con la c.d. legge europea 2018 sia l’organismo responsabile dell’applicazione in Italia del regolamento europeo sul geoblocking (e cioè l’AGCM), sia l’organismo responsabile in Italia per l’assistenza ai consumatori nelle controversie in materia di geoblocking (e cioè il Centro Nazionale della rete europea per i consumatori), sarà interessante verificare quali saranno gli effetti pratici derivanti sullo sviluppo dell’e-commerce nel nostro Paese.
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