Dal 3 dicembre 2018 saranno vietati i blocchi geografici nell’e-commerce

Dal 3 dicembre 2018 nell’Unione europea si applicherà il Regolamento UE 2018/302, che contiene misure volte ad impedire nel commercio elettronico i blocchi geografici ed altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti.

Il blocco geografico (c.d. “geoblocking”) consiste in una pratica discriminatoria finalizzata ad impedire ad un cliente di acquistare online prodotti o servizi da un sito web basato in un altro Paese UE.

Per meglio comprendere cosa sia un blocco geografico è utile fare un esempio: ad oggi un italiano che vuole acquistare un prodotto su un sito web tedesco, dopo aver scelto il prodotto, viene automaticamente reindirizzato alla pagina italiana del sito.

Dal 3 dicembre 2018 ciò non sarà più possibile in base al Regolamento UE 2018/302, posto che ai sensi dell’art. 3 di tale regolamento un professionista non potrà bloccare o limitare l’accesso di un cliente alla sua “interfaccia online” (e cioè al suo sito web e/o alla sua app) per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.

Il Regolamento UE 2018/302 non si applicherà alle “situazioni puramente interne”, in cui tutti gli elementi rilevanti della vendita (e cioè la sede del venditore, il luogo di residenza dell’acquirente ed il luogo di consegna) siano limitati ad un solo Stato membro.

In altri termini, il regolamento in esame si applicherà solo nei casi in cui la vendita online avvenga tra soggetti di due paesi UE diversi o la consegna della merce avvenga in uno Stato membro diverso da quello del venditore e/o dell’acquirente.

Al fine di rimuovere gli ostacoli alla diffusione del commercio elettronico all’interno dell’Unione europea, il Regolamento UE 2018/302 vieta espressamente al venditore di:

  • bloccare o limitare l’accesso di un cliente al suo sito web e/o alla sua app per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza del cliente;
  • reindirizzare un cliente ad una versione del suo sito web e/o della sua app diversa da quella cui il cliente desiderava accedere inizialmente per via della lingua usata o di altre caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti con una particolare nazionalità;
  • applicare diverse condizioni di vendita (compresi i prezzi di vendita netti) per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza del cliente;
  • applicare diverse condizioni di pagamento (compresi i metodi di pagamento) per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza del cliente.

In linea generale, il nuovo regolamento prevarrà in caso di conflitto con il diritto della concorrenza. Tuttavia, non sarà pregiudicato il diritto dei fornitori di imporre restrizioni alle vendite attive (e cioè alle vendite online sollecitate tramite attività di marketing digitale, banner, ecc.).

Infine il Regolamento UE 2018/302 contiene una clausola di revisione, in base alla quale la Commissione europea procederà a una prima valutazione dell’impatto delle nuove norme sul mercato interno dopo due anni dalla loro entrata in vigore: tale valutazione comprenderà un’eventuale applicazione delle nuove norme a determinati servizi prestati per via elettronica che offrono contenuti protetti dal diritto d’autore, quali musica scaricabile, libri elettronici, software e giochi online.

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