Il contratto di agenzia in Svizzera è regolato dagli articoli 418 e seguenti del diritto svizzero delle obbligazioni.
L’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.
E’ possibile pattuire l’esclusiva per una determinata zona, per un determinato prodotto o per una determinata clientela.
Oltre ai contratti di agenzia relativi all’intera Svizzera, sono frequenti anche contratti di agenzia relativi a specifici cantoni.
Secondo il diritto svizzero l’agente di commercio può operare per uno o più preponenti. Tuttavia se l’agente opera per una sola preponente, allora esso viene equiparato ad un lavoratore subordinato, con la conseguenza che la preponente è obbligata a pagare integralmente i contributi previdenziali a favore dell’agente.
In linea generale in Svizzera non è prevista alcuna forma particolare per il contratto di agenzia.
La forma scritta è però obbligatoria se l’agente agisce solo nello svolgimento di un secondo lavoro e devono essere derogate le norme speciali che valgono in tali casi, nonché per le clausole sul diritto di esclusiva, per l’esclusione della provvigione per affari che sono venuti in essere senza il contributo dell’agente con contraenti con i quali però egli aveva già in precedenza agevolato affari dello stesso tipo, per discostarsi dalle previsioni di legge relative all’esigibilità della provvigione al momento della conclusione del contratto, per l’abbreviazione del termini minimi di preavviso di recesso per il primo anno di contratto, per la clausola che prevede che la provvigione diviene esigibile solo dopo la cessazione del contratto per quegli affari che devono essere adempiuti dopo la risoluzione del rapporto di agenzia, per la rinuncia dell’agente all’esclusiva.
In Svizzera non servono particolari requisiti per esercitare l’attività di agente di commercio, ma è necessaria l’iscrizione nel registro di commercio.
Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato.
I contratti a tempo determinato cessano alla loro naturale scadenza se le parti non hanno espressamente pattuito la possibilità di recesso.
Inoltre, se non è stato previsto nulla al riguardo, il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di un anno.
Per la cessazione di un contratto a tempo indeterminato, invece, si deve osservare un termine di preavviso che, per il primo anno, si conclude alla fine del mese successivo alla comunicazione di recesso.
Le parti possono stabilire nel contratto termini di preavviso diversi, che però devono essere uguali sia per l’agente sia per la preponente.
La legge svizzera ammette il recesso per giusta causa del contratto (a tempo determinato o indeterminato), qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
- l’inattività dell’agente;
- la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte dell’agente;
- l’errato calcolo delle provvigioni da parte della preponente;
- l’illegittimo trattenimento delle provvigioni da parte della preponente;
- il fallimento della preponente.
Al momento della cessazione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), l’agente ha diritto ad un adeguato indennizzo se lo stesso con la sua attività ha sensibilmente ampliato la clientela della preponente oppure quest’ultima, dopo la cessazione del rapporto, riceve sensibili vantaggi dalla clientela in precedenza acquisita dall’agente.
Tale indennizzo ammonta al massimo al guadagno annuale netto dell’agente, che viene calcolato sulla base della media degli ultimi cinque anni o della durata del contratto se essa è inferiore ai cinque anni.
Ai fini del calcolo dell’indennizzo dovuto all’agente devono essere però detratti dalla provvigione annuale tutti i costi sostenuti dall’agente per l’esercizio della sua attività, indipendentemente dalla circostanza che la preponente li dovesse o meno rimborsare.
L’agente non ha diritto ad alcun indennizzo qualora sia lui a recedere dal contratto oppure in caso di recesso per giusta causa intimato dalla preponente.
Il diritto dell’agente a percepire un indennizzo al momento della cessazione del rapporto viene meno anche quando il pagamento di tale indennizzo sarebbe iniquo: ciò sussiste ad esempio quando il vantaggio che si riflette sulla preponente dopo la cessazione del contratto è già stato compensato durante il rapporto tramite la corresponsione di una provvigione particolarmente alta per quel tipo di settore.
In caso di recesso per giusta causa da parte dell’agente o di recesso da parte della preponente senza giustificazioni, l’agente, in aggiunta all’indennizzo, può avere altresì diritto al risarcimento del danno.
In Svizzera le parti le parti possono inserire nel contratto di agenzia un divieto di concorrenza post-contrattuale, purché sia specificato l’ambito spaziale, oggettivo e temporale di tale divieto, nonché sia corrisposta all’agente, a tale titolo, un’apposita indennità distinta dall’indennizzo dovuto all’agente al momento della cessazione del rapporto.
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