Il contratto di agenzia in Spagna

Il contratto di agenzia in Spagna è regolato dalla legge 12/1992 del 27 maggio 1992 (“Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia”), che ha recepito nell’ordinamento spagnolo la direttiva 86/653/CEE.

L’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

L’agente di commercio può operare per più preponenti, se non è stato diversamente pattuito. E’ necessario però il consenso della preponente se l’attività per un’altra preponente riguarda merci o prestazioni dello stesso tipo o simili e si pone in concorrenza con essa.

La legge spagnola non stabilisce alcuna forma particolare per il contratto di agenzia, ma in ogni momento ciascuna delle parti può pretendere dall’altra una stesura per iscritto dell’accordo.

Ad ogni modo determinate clausole contrattuali, come ad esempio quella sulla provvigione oppure  quella sul c.d. “star del credere”, necessitano sempre della forma scritta.

In Spagna, a differenza dell’Italia, il c.d. “star del credere” è valido, con la conseguenza che, secondo la legge spagnola, in caso di insolvenza dei clienti, l’agente risponde senza limiti, purché lo “star del credere” sia stato pattuito per iscritto e a fronte del riconoscimento di una provvigione aggiuntiva.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato. In mancanza però di accordo tra le parti sulla durata del contratto, lo stesso si presume a tempo indeterminato.

La legge spagnola ammette la risoluzione immediata del contratto (a tempo determinato o indeterminato), qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

  • violazione totale o parziale degli obblighi legali o contrattuali da parte dell’altro contraente;
  • stato di insolvenza dell’altro contraente.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto ad un indennizzo, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennizzo corrisponde ad equità.

L’indennizzo non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo.

Inoltre sussiste il diritto al risarcimento del danno per l’agente se il contratto a tempo indeterminato viene risolto unilateralmente dalla preponente: tale diritto comprende sia il risarcimento dei danni che l’agente subisce per effetto della risoluzione anticipata del contratto, sia il risarcimento dei danni derivanti dal mancato ammortamento delle spese sostenute dall’agente medesimo su indicazione della preponente per l’esecuzione del contratto.

Entrambi i suddetti diritti dell’agente sono esclusi in caso di recesso da parte dell’agente, a meno che tale recesso sia imputabile al comportamento della preponente.

Nel contratto di agenzia può essere pattuito un divieto di concorrenza post-contrattuale, la cui durata non può superare i due anni.

Tuttavia la legge spagnola non stabilisce l’ammontare dell’indennità dovuta all’agente in tal caso, ma lascia alle parti la possibilità di determinare l’importo di tale indennità.

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