La figura dell’agente di commercio è stata regolata in Europa dalla Direttiva 86/653/CEE del Consiglio UE del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

Nel Regno Unito il diritto dei contratti di agenzia è dominato dal principio della libertà contrattuale. Vi sono al momento restrizioni solo relativamente ad alcuni diritti e doveri fondamentali dei contraenti in ragione della suddetta Direttiva UE sugli agenti, che è stata recepita in Gran Bretagna con la legge The Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993.

Inoltre, valgono i principi generali della legislazione contrattualistica e della concorrenza.

In buona sostanza, la maggior parte degli articoli della suddetta Direttiva è destinata a dare una tutela minima all’agente e, quindi, non può essere derogata a suo svantaggio.

Ciò riguarda le norme degli artt. 3 e 4 (diritti e doveri dei contraenti), l’art. 10 commi 2 e 3 (sussistenza ed esigibilità del diritto alla provvigione), l’art. 11 comma 3 (diritto alla provvigione), l’art. 13 comma 1 (diritto di entrambi i contraenti di pretendere un esemplare scritto del contratto), l’art. 17 (diritto all’indennizzo dell’agente dopo la fine del contratto), l’art. 19 (illiceità degli accordi che escludono il diritto all’indennizzo).

Ne consegue che, qualora una clausola contrattuale si discosti dal contenuto dei predetti articoli, tale clausola è nulla in quanto illecita e sarà di volta in volta sostituita dalla norma applicabile della Direttiva UE sugli agenti, mentre il resto del contratto resterà valido.

Operativamente nel Regno Unito ogni persona fisica o giuridica può essere agente, non essendo necessario che abbia la sede o la residenza in Gran Bretagna per poter svolgere tale attività.

L’agente non è tenuto a iscriversi alla Camera di Commercio, né ad un albo, non ci sono accordi di categoria vincolanti, né sussiste per le preponente alcun obbligo di versare contributi, trattenute o quote annuali.

Per contro, tutti gli obblighi previdenziali gravano esclusivamente sull’agente.

Nel Regno Unito il contratto di agenzia non è sottoposto ad alcun requisito di forma, nonostante la sopra citata Direttiva UE sugli agenti preveda la forma scritta.

Inoltre va considerato che, sebbene anche il contratto di agenzia concluso in forma orale sia da ritenersi valido, ciascuno dei contraenti può comunque pretendere dall’altro una copia scritta del contratto che ne riporti l’esatto contenuto.

Il contratto di agenzia non è sottoposto ad obblighi di registrazione.

Il contratto è, di solito, a tempo determinato, ma ove si protragga oltre il termine stabilito diventa a tempo indeterminato. Non vi sono norme relative ad un periodo di prova dell’agente.

Nel caso in cui manchi un accordo contrattuale sull’ammontare della provvigione, il compenso dell’agente viene determinato, ai sensi dell’art. 6 della suddetta Direttiva UE, secondo la remunerazione “usuale” e/o “ragionevole”.

Il preavviso minimo per la risoluzione è di un mese per i contratti annuali, due mesi per i biennali, tre mesi per quelli che durano tre o più anni.

Alla risoluzione del contratto l’agente ha diritto a un indennizzo o a un risarcimento danni pari “all’attuale valore di mercato del contratto se questo fosse durato nel tempo”.

La legge non dispone un modello inderogabile, rimettendo la scelta ai contraenti.

La forma più comune di liquidazione è il risarcimento del danno finalizzato ad una compensazione calcolata sulla base del pregiudizio insito per l’agente nell’interruzione del rapporto.

Non vi sono disposizioni di legge che impongano una clausola di non concorrenza post-contrattuale: i contraenti possono, quindi, decidere liberamente che l’agente sia obbligato ad astenersi per un certo periodo di tempo dopo la cessazione del contratto da ogni attività di concorrenza in danno del preponente e che in cambio di questa limitazione della sua libertà lavorativa riceva un’indennità. Sotto il profilo del diritto della concorrenza, tale clausola è lecita soltanto se si riferisce esattamente ai prodotti del preponente, se è limitata ad una determinata zona e non supera una certa durata.

La durata massima consentita, ai sensi dell’art. 20 comma 3 della citata Direttiva UE sugli agenti, è di due anni. Inoltre, sempre secondo tale Direttiva, la clausola sulla concorrenza necessita, come detto, della forma scritta.

Nel Regno Unito l’agente può servirsi di un ausiliario, il quale è obbligato soltanto nei confronti dell’agente, ma non ha con il preponente alcuna relazione contrattuale.

Di conseguenza, laddove il contratto principale (tra agente e preponente) sia dichiarato nullo o annullabile, ciò non determina comunque alcun effetto sul contratto con l’ausiliario, che rimane valido.

In linea di massima gli accordi sulla competenza giudiziaria sono possibili, così come eventuali clausole sul diritto applicabile. Tuttavia, qualora il giudice competente in base all’accordo contrattuale non dovesse applicare il diritto del relativo Paese, si dovrà ovviamente considerare che ciò comporta rilevanti costi aggiuntivi (ad esempio per le asseverazioni in relazione al diritto applicabile secondo il giudice o per l’intervento di un interprete).

Laddove le parti non abbiano stabilito nulla in merito al diritto applicabile, si applica il diritto del Paese nel quale l’agente esercita la propria attività. Infine va tenuto presente che all’interno del Regno Unito esistono giurisdizioni differenti, in considerazione delle varie nazioni che lo compongono.

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