Il patto di non concorrenza post-contrattuale nel contratto di agenzia

Con la sentenza n 53 del 2017 la Sezione lavoro della Cassazione ha ribadito che quando in un contratto di agenzia è presente un patto di non concorrenza post-contrattuale ex art. 1751-bis c.c., l’agente ha diritto ad ottenere un’indennità di natura non provvigionale in occasione della cessazione del rapporto.

La sentenza in commento rappresenta – per il momento – l’ultima di una lunga serie di pronunce della Suprema Corte sul tema del patto di non concorrenza post-contrattuale nel contratto di agenzia, che si sono rese necessarie per risolvere le varie problematiche che si riscontrano nella prassi, nonostante tale patto sia espressamente disciplinato dall’art. 1751-bis c.c.

In particolare l’attuale formulazione dell’art. 1751-bis c.c., introdotta in attuazione della direttiva europea e in vigore dall’1 giugno 2001, prevede i seguenti requisiti di validità del patto di non concorrenza post-contrattuale:

  • forma scritta;
  • limitazione dell’ambito di applicazione del patto alla medesima zona, clientela e prodotti già indicati nel contratto di agenzia;
  • limitazione della durata del patto a due anni successivi all’estinzione del contratto di agenzia;
  • corrispettivo per l’obbligo di non concorrenza post-contrattuale, che deve consistere in un’indennità di natura non provvigionale;
  • corresponsione della suddetta indennità all’agente in occasione della cessazione del rapporto;
  • determinazione dell’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale, affidata agli accordi economici collettivi. Laddove nel contratto individuale di agenzia manchi sul punto il rinvio agli accordi economici collettivi, allora l’ammontare dell’indennità in questione sarà determinata dal giudice in via equitativa.

Ebbene, a distanza di oltre quindici anni dall’entrata in vigore dell’attuale formulazione dell’art. 1751-bis c.c., in molti contratti di agenzia si riscontra la presenza delle seguenti clausole:

  • indicazione di zona, clientela e prodotti eccedenti quelli previsti nel contratto di agenzia;
  • durata del patto di non concorrenza post-contrattuale superiore a due anni;
  • indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale corrisposta in percentuale sul fatturato o come quota della provvigione;
  • indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale corrisposta nel corso del rapporto in maniera dilazionata;
  • calcolo dell’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale non effettuato secondo i criteri previsti dagli accordi economici collettivi.

Pertanto, prima di inserire in un contratto di agenzia una delle suddette clausole, sarebbe opportuno consultare degli esperti, in modo da valutare i rischi che ne potrebbero derivare.

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