Il diritto dell’agente di accedere ai documenti contabili della preponente

In diverse pronunce la Corte di Cassazione ha stabilito che il rigetto della richiesta effettuata dall’agente, in corso di rapporto o alla cessazione dello stesso, finalizzata ad ottenere copia della documentazione contabile in possesso solo della preponente non è conforme al diritto dell’agente di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni a lui liquidate.

La giurisprudenza ha qualificato tale diritto come una precisa garanzia normativa a favore dell’agente, che può essere esercitata sui seguenti documenti:

  • le fatture di vendita della merce;
  • le bolle di consegna della merce;
  • la copia dei libri IVA;
  • le ricevute di versamento Enasarco;
  • gli estratti conto provvigionali;
  • tutti i documenti necessari per la verifica del singolo affare procurato dall’agente riferiti alla zona e al periodo in cui l’agente stesso ha svolto la propria attività promozionale in favore della preponente.

Tuttavia nella prassi il diritto di accedere ai documenti contabili della preponente si concretizza solo in sede giudiziale, senza però attribuire all’agente un effettivo diritto di ispezione integrale dei suddetti documenti contabili, in quanto in concreto tale accesso si sostanzia esclusivamente nell’ottenimento di un estratto dei documenti contabili della preponente, a condizione che venga accolta da parte del giudice la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio effettuata dall’agente nel corso di una causa.

In buona sostanza, al di là delle previsioni normative e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, il diritto dell’agente di accedere ai documenti contabili della preponente si realizza di fatto solo in sede giudiziale e nei limiti sopra indicati.

© FTA avvocati. All Rights Reserved