Il contratto di agenzia in Austria è regolato dalla legge sugli agenti di commercio del 1993, che ha recepito nell’ordinamento austriaco la direttiva 86/653/CEE.

L’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

La legge austriaca non stabilisce alcuna forma particolare per il contratto di agenzia, ma in ogni momento ciascuna delle parti può pretendere dall’altra una stesura per iscritto dell’accordo.

In Austria il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato.

Da un contratto di agenzia a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere concedendo all’altra parte i seguenti termini di preavviso:

  • un mese per il primo anno;
  • due mesi per il secondo anno;
  • tre mesi per il terzo anno;
  • quattro mesi per il quarto anno;
  • cinque mesi per il quinto anno;
  • sei mesi a partire dal sesto anno in poi.

Tuttavia le parti possono stabilire contrattualmente termini di preavviso superiori rispetto a quelli sopra indicati.

A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo la legge austriaca, ogni contraente può recedere senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia un grave motivo che giustifica la cessazione immediata del contratto.

  • I gravi motivi che autorizzano la preponente a recedere in tronco sono:
  • violazione del rapporto di fiducia da parte dell’agente (ad esempio accettazione di compensi da parte dei clienti, trasmissione di ordini fittizi);
  • mancata visita della clientela da parte dell’agente;
  • compimento di atti denigratori nei confronti della preponente;
  • malattia grave o morte dell’agente;
  • fallimento dell’agente.

I gravi motivi che autorizzano, invece, l’agente a recedere in tronco sono:

  • violazione del rapporto di fiducia da parte della preponente;
  • mancato pagamento delle provvigioni;
  • compimento di atti denigratori nei confronti dell’agente;
  • fallimento della preponente.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto ad un indennizzo, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennizzo corrisponde ad equità.

L’indennizzo non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo.

Al contrario, l’agente non ha diritto ad alcun indennizzo se:

  • il contratto di agenzia è stato risolto dalla preponente a causa di una colpa grave dell’agente medesimo;
  • il recesso è stato esercitato dall’agente, a meno che il recesso non sia dovuto a circostanze imputabili alla preponente o sia conseguenza di malattia, salute cagionevole o vecchiaia dell’agente;
  • l’agente, con il consenso del preponente, ha trasferito ad un terzo i propri diritti e doveri.

A differenza di quanto avviene in quasi tutti i Paesi UE, la legge austriaca vieta espressamente l’inserimento del patto di non concorrenza post-contrattuale all’interno di un contratto di agenzia.

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