Con la sentenza n. 932 del 26 agosto 2020 il Tribunale di Perugia si è pronunciato sulla natura del contratto di distribuzione (o di concessione di vendita) e sulle differenze tra tale contratto e quello di agenzia.
In particolare, nella suddetta pronuncia il Giudice ha affermato che:
- il contratto di distribuzione è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di contratto normativo, dal quale deriva l’obbligo per il concessionario sia di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita, sia di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, che gli vengono forniti, mediante la stipulazione a condizioni predeterminate nell’accordo iniziale;
- il contratto di distribuzione (o di concessione di vendita) differisce da quello di agenzia, poiché in esso la collaborazione tra concedente e concessionario, pur prevista, non assurge ad elemento determinante.
In buona sostanza, con la sentenza in commento il Tribunale di Perugia ha aderito al consolidato orientamento della Cassazione sul tema in esame (v. Cass. 27 febbraio 2017 n. 4948; Cass. 19 febbraio 2010 n. 3990; Cass. 18 settembre 2009 n. 2009).
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