Il contratto di agenzia negli USA è regolato dalla Law of Agency, che è parte della Common Law anglosassone, con la conseguenza che le controversie in materia di contratti di agenzia vengono decise dai tribunali statunitensi attraverso il richiamo a casi giurisprudenziali simili già risolti.

Negli USA sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono essere agenti di commercio.

Di solito gli “agents” negli USA sono lavoratori autonomi, ma possono essere anche lavoratori dipendenti. Pertanto è fondamentale chiarire nel contratto individuale di agenzia la specifica qualificazione del singolo rapporto.

In genere l’agente di commercio opera in nome e per conto altrui.

Di regola l’agente ha il potere di rappresentanza del preponente e, quindi, ha il potere di concludere contratti per il medesimo. Tuttavia è possibile non attribuire all’agente il potere di rappresentanza, così come avviene in concreto nella maggioranza dei casi.

A seconda del settore e del singolo Stato in cui ciascun agente effettivamente opera, quest’ultimo deve adempiere anche a specifici obblighi di registrazione, di autorizzazione e di forma.

Gli obblighi a carico dell’agente vengono indicati in maniera dettagliata nel contratto individuale di agenzia. In proposito va comunque considerato che sussistono alcuni obblighi che non possono essere esclusi contrattualmente, trattandosi di caratteristiche essenziali del rapporto in esame, come ad esempio l’obbligo di lealtà, di osservanza delle direttive del preponente e di esercizio coscienzioso dell’attività di agente.

Per quanto riguarda invece gli obblighi a carico del preponente, che peraltro possono essere esclusi contrattualmente essendo molto frequenti negli USA contratti nettamente a vantaggio del preponente, gli obblighi  più comuni sono i seguenti:

  • tenere indenne l’agente dalle pretese dei terzi;
  • rimborsare all’agente le spese e i pagamenti effettuati nell’ambito dell’esecuzione dei singoli affari;
  • scegliere scrupolosamente il proprio agente, informarlo adeguatamente, dargli direttive precise e sorvegliarlo.

Salvo diverso accordo tra le parti, di regola la provvigione diventa esigibile nel momento in cui viene concluso il contratto tra il preponente e il terzo. Se però l’agente è munito anche del potere di rappresentanza, allora la provvigione diventa esigibile nel momento in cui viene concluso il contratto.

Le parti decidono liberamente se concludere il contratto di agenzia per un tempo determinato o indeterminato. Anche su questo aspetto non esiste negli USA alcuna disciplina legale.

Pertanto è necessario disciplinare dettagliatamente nel contratto individuale di agenzia i termini di preavviso da osservare o la necessità di un motivo di recesso come presupposto per un recesso valido. In particolare è opportuno stabilire con precisione le circostanze in presenza delle quali un contraente è autorizzato a recedere dal contratto, nonché i relativi presupposti formali di recesso, come ad esempio la forma scritta o l’osservanza di un termine di preavviso.

Tipiche circostanze che autorizzano un recesso dal rapporto di agenzia sono ad esempio l’insolvenza, l’incapacità di agire o la morte di uno dei contraenti, la violazione della clausola di esclusiva o di non concorrenza da parte dell’agente di commercio, il mancato pagamento della provvigione da parte del preponente entro 30 giorni dall’esigibilità, la violazione da parte dell’agente del divieto di incasso o la violazione del diritto alla zona dell’agente.

Negli USA non esistono norme di legge in merito alle conseguenze dello scioglimento del contratto, per cui dipende esclusivamente dall’accordo tra le parti se la cessazione del contratto comporta o meno per l’agente il diritto ad ottenere un indennizzo e/o un risarcimento.

In genere nei contratti di agenzia statunitensi è raro trovare una clausola contrattuale che prevede il pagamento di un indennizzo e/o di un risarcimento a favore dell’agente in caso di scioglimento di un contratto di agenzia.

Di solito al momento della cessazione di un rapporto di agenzia l’agente riceve le provvigioni ancora pendenti ed eventualmente i rimborsi spese per i contratti conclusi dal preponente dopo la risoluzione del contratto, a condizione che l’agente abbia partecipato in maniera determinante all’intermediazione di tali contratti.

Se le parti hanno stabilito anche un divieto di concorrenza post-contrattuale può sorgere il diritto dell’agente al pagamento della relativa indennità.

La liceità dei divieti di concorrenza post-contrattuale viene valutata con molta diffidenza dai tribunali statunitensi. Peraltro in caso di controversia si dovrà tener conto che i tribunali statunitensi danno la precedenza alla concorrenza e quindi non accettano in nessun caso clausole sulla concorrenza di lunga durata. In proposito occorre altresì considerare che i tribunali dei singoli Stati americani, specie in merito alla durata della clausola sulla concorrenza, hanno trovato soluzioni molto diverse.

Le parti possono pattuire liberamente una clausola sulla competenza giurisdizionale o devolvere la controversia ad un arbitro e/o possono liberamente determinare il diritto applicabile.

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