Con la sentenza n. 508 del 19 agosto 2026, la Corte d’Appello di Bologna, ha chiarito che il termine previsto dal CCNL per procedere al licenziamento disciplinare in caso di assenza ingiustificata non può essere automaticamente utilizzato per far scattare le dimissioni per fatti concludenti.

Nel caso di specie, un lavoratore era rimasto assente senza giustificazione per 14 giorni consecutivi e l’azienda aveva quindi comunicato all’Ispettorato territoriale del lavoro la risoluzione del rapporto di lavoro, ritenendo che l’assenza integrasse una volontà dimissionaria.

Il CCNL applicato prevedeva un termine di 4 giorni per il licenziamento disciplinare in caso di assenza ingiustificata, ma non disciplinava specificamente le dimissioni per fatti concludenti.

La Corte territoriale adita ha confermato l’illegittimità della procedura, respingendo l’appello della società datrice di lavoro evidenziando che:

  • il licenziamento disciplinare è una sanzione datoriale;
  • le dimissioni per fatti concludenti si fondano, invece, sulla presunzione legale che l’assenza prolungata esprima la volontà del lavoratore di interrompere il rapporto;
  • il termine di pochi giorni previsto dal CCNL per il licenziamento non è sufficiente a dimostrare, per presunzione, la volontà del lavoratore di dimettersi;
  • in assenza di una specifica previsione collettiva sulle dimissioni per fatti concludenti deve applicarsi il termine legale di almeno 15 giorni di assenza ingiustificata.

Il suddetto termine di 15 giorni costituisce, secondo la Corte d’Appello di Bologna, un equilibrio ragionevole tra la tutela del lavoratore e le esigenze organizzative dell’impresa.

L’attivazione anticipata della procedura delle dimissioni per fatti concludenti non è stata qualificata dai giudici come licenziamento orale, perché la società non aveva manifestato la volontà di licenziare, ma aveva scelto di utilizzare il diverso istituto delle dimissioni presunte.

La Corte d’Appello di Bologna ha condannato l’azienda datrice di lavoro alla riammissione in servizio del lavoratore e al pagamento delle retribuzioni omesse sino alla reintegrazione.

Tale sentenza si inserisce in un contrasto ancora aperto nella giurisprudenza di merito.

Il principio affermato dalla Corte d’Appello di Bologna è tuttavia chiaro: il termine dell’assenza ingiustificata previsto nel CCNL non può essere trasferito automaticamente sul piano delle dimissioni per fatti concludenti.

Pertanto, prima di attivare la procedura prevista per le dimissioni per fatti concludenti, è opportuno in generale verificare:

  • quale sia il CCNL applicabile;
  • se il CCNL applicato disciplini espressamente le dimissioni per fatti concludenti e preveda un termine specifico per l’applicazione di tale istituto.

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